AS 2010 3399
Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
Modifica del 4 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 giugno 19931 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è modificata come segue:
Art. 24 Raccolta di dati Se la persona interrogata non è tenuta a fornire un’informazione, l’organo federale che raccoglie sistematicamente dati mediante moduli deve informarla del carattere facoltativo della sua risposta.
Art. 31 cpv. 1bis 1bis L’Incaricato trasmette i rapporti all’attenzione dell’Assemblea federale diretta- mente ai Servizi del Parlamento.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2010.
4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 235.11
2010-1252 3399
Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati RU 2010
3400