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AS 2010 3399

Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Modifica del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 giugno 19931 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è modificata come segue:

Art. 24 Raccolta di dati Se la persona interrogata non è tenuta a fornire un’informazione, l’organo federale che raccoglie sistematicamente dati mediante moduli deve informarla del carattere facoltativo della sua risposta.

Art. 31 cpv. 1bis 1bis L’Incaricato trasmette i rapporti all’attenzione dell’Assemblea federale diretta- mente ai Servizi del Parlamento.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2010.

4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 235.11

2010-1252 3399

Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati RU 2010

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