AS 2010 3461
Trattato sulla Carta dell'energia
Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell’energia
RS 0.730.0; RU 1998 2734
Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato sulla Carta dell’energia Adottato il 24 aprile 1998 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 27 dicembre 1999 Entrato in vigore il 21 gennaio 2010
Testo originale
Articolo 1 L’articolo 29 del trattato è sostituito dal testo seguente:
Art. 29 Disposizioni provvisorie su questioni commerciali 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli scambi di materiali e pro- dotti energetici e attrezzature connesse per il periodo in cui vi sono Parti contraenti non membri dell’OMC1. 2. a) Gli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse tra Parti contraenti delle quali almeno una non è membro dell’OMC sono disciplinati, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) e le eccezioni e le norme di cui all’allegato W, dalle disposizioni dell’accordo OMC applicate relativamente ai materiali e ai prodotti energetici e alle attrezzature connesse, come se tutte le Parti contraenti fossero membri dell’OMC. b) Gli scambi di una Parte contraente che in precedenza faceva parte dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche possono invece essere disci- plinati, fatto salvo il disposto dell’allegato TFU, da un accordo tra due o più di tali Stati fino al 1 dicembre 1999 ovvero fino all’ammissione nell’OMC di detta Parte contraente, se precedente. 3. a) Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regio- nale di integrazione economica che aderisce al presente trattato anterior- mente al 24 aprile 1998, alla data della firma o del deposito del suo stru- mento di adesione fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati ai materiali e ai prodotti energetici in concomitanza dell’importazione o dell’esportazione, indicando il livello applicato alla data della firma o del deposito. Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al pre- sente trattato anteriormente al 24 aprile 1998, fornisce in tale data al Segreta-
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Una Parte contraente può aumentare i dazi doganali o altri oneri oltre questo livello soltanto qualora: a) nel caso di dazi doganali o altri oneri applicati o connessi all’importazione, tale misura non sia incompatibile con le disposizioni applicabili dell’accordo OMC diverse dalle disposizioni del suddetto accordo enumerate nell’alle- gato W; oppure b) in circostanze eccezionali non previste altrove nel presente trattato, la Confe- renza sulla Carta decida di sospendere l’obbligo normalmente imposto ad una Parte contraente dal presente paragrafo, ammettendo un aumento di un dazio doganale, soggetto ad eventuali condizioni da parte della Conferenza sulla Carta. 7. In deroga al paragrafo 6, nel caso di scambi commerciali coperti da tale paragra- fo, le Parti contraenti elencate nell’allegato BR per quanto riguarda i materiali e i prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II o nell’allegato BRQ per quanto riguarda le attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II, non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da qualsiasi disposizione loro applicabile ai sensi dell’accordo OMC. 8. Gli altri dazi doganali e oneri applicati o connessi all’importazione o all’esporta- zione di materie e di prodotti energetici o di attrezzature connesse sono definiti tenendo conto delle disposizioni dell’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 modificato ai sensi dell’allegato W.
9. L’allegato D si applica:
a) alle controversie riguardanti il rispetto delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi del presente articolo; b) alle controversie concernenti l’applicazione da parte di una Parte contraente di qualsiasi misura, in contraddizione o no con le disposizioni del presente articolo che, a giudizio di un’altra Parte contraente, annullino o riducano i benefici a questa direttamente o indirettamente ascrivibili ai sensi del pre- sente articolo; e c) salvo diverso accordo tra le Parti contraenti interessate alla controversia, alle controversie concernenti il rispetto dell’articolo 5 tra Parti contraenti di cui almeno una non è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio; tuttavia, l’allegato D non si applica alle controversie tra le Parti contraenti derivanti sostanzialmente da un accordo che: i) è stato notificato a norma del paragrafo 2, lettera b) e dell’allegato TFU e che soddisfa i requisiti ivi previsti, o ii) istituisce una zona di libero scambio o un’unione doganale come descritto nell’articolo XXIV del GATT 1994.
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Articolo 2 Il trattato è modificato come segue: Nel preambolo, settima premessa, la parte di frase «nell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e negli atti correlati» è sostituita dalla parte di frase «nell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio». Nel preambolo, ottava premessa, l’espressione «e relativa apparecchiatura» è sosti- tuita dall’espressione «attrezzature del settore energetico». Nel preambolo, nona premessa, la parte di frase «all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio» è sostituita dalla parte di frase «all’Organizzazione mondiale del commercio». Nel preambolo, decima premessa, la parte di frase «parti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e dei suoi atti correlati» è sostituita dalla parte di frase «membri dell’Organizzazione mondiale del commercio». Nell’articolo 1 il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. «Materiali e prodotti energetici», sulla base del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci che figurano negli allegati EM I o EM II.». Nell’articolo 1 il testo seguente è inserito dopo il testo del paragrafo 4: «4bis. «Attrezzature del settore energetico», sulla base del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci che figurano negli allegati EQ I o EQ II.». Nell’articolo 1 il testo del paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente: «11. a) «OMC»: l’Organizzazione mondiale del commercio istituita dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. b) «Accordo OMC»: l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, le decisioni, le dichiarazioni e le intese pertinenti come successivamente rettificato, emendato o modificato; c) «GATT 1994»: l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio come specificato nell’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizza- zione mondiale del commercio come successivamente rettificato, emendato o modificato.». Nell’articolo 3 dopo «materiali e prodotti energetici» è inserita l’espressione «e attrezzature connesse». Nel titolo dell’articolo 4 l’espressione «al GATT e agli atti correlati» è sostituita dall’espressione «all’accordo OMC»; nel testo dell’articolo 4, l’espressione «mem- bri del GATT» è sostituita dall’espressione «membri dell’Organizzazione mondiale del commercio», e l’espressione «del GATT e agli atti correlati» è sostituita dall’espressione «dell’accordo OMC». Nell’articolo 5, paragrafo 1, dopo «articoli III e XI del GATT» è inserita la cifra «1994» e la parte di frase «al GATT e agli atti correlati» è sostituita dall’espressione «all’accordo OMC».
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Nell’articolo 14, paragrafo 6, la parte di frase «del GATT e degli atti correlati» è sostituita dall’espressione «dell’accordo OMC». Nell’articolo 20, paragrafo 1, la parte di frase «del GATT e dei relativi atti correlati» è sostituita dall’espressione «dell’accordo OMC», e dopo «materiali e prodotti energetici» è inserito «o di attrezzature connesse». Nell’articolo 21, paragrafo 4, la parte di frase «L’articolo 29, paragrafi da 2 a 6» è sostituita con la parte di frase «L’articolo 29, paragrafi da 2 a 8». Nell’articolo 25, paragrafo 3, la parte di frase «del GATT e degli atti correlati» è sostituita dall’espressione «dell’accordo OMC». Nell’articolo 34, paragrafo 3, dopo la lettera m) sono inseriti i punti seguenti: «n) esaminare e approvare l’elenco dei firmatari che figura negli allegati BR o BRQ o in entrambi; o) esaminare e approvare l’aggiunta nell’allegato EM II di voci che figurano nell’allegato EM I e la loro corrispondente soppressione dall’allegato EM I, come pure l’aggiunta nell’allegato EQ II di voci che figurano nell’allegato EQ I e la loro corrispondente soppressione dall’allegato EQ I.» Nell’articolo 34, paragrafo 3, la lettera «n)» è sostituita dalla lettera «p)». Nell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la lettera «G» è sostituita dalla lettera «W». Nell’articolo 36, paragrafo 1, dopo la lettera f) è inserita la lettera seguente: «g) approvazione dell’aggiunta nell’allegato EM II di voci che figurano nell’allegato EM I e loro soppressione dall’allegato EM I oltre che l’aggiunta nell’allegato EQ II di voci che figurano nell’allegato EQ I e loro soppressione dall’allegato EQ I;». Nell’articolo 36, paragrafo 4, la lettera «f)» è sostituita dalla lettera «g)». Nell’indice degli allegati del trattato sulla Carta dell’energia, l’espressione «Allegato EM» è sostituita dall’espressione «Allegato EM I»; nei punti da 2 a 4 sono inseriti gli allegati aggiuntivi «Allegato EM II Materie e prodotti energetici (ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4)», «Allegato EQ I Elenco delle attrezzature del settore energetico (ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4bis)» e «Allegato EQ II Elenco delle attrezzature del settore energetico (ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4bis)». Al punto 9 (Allegato G) la parte di frase «del GATT e degli atti correlati» è sosti- tuita dall’espressione «dell’accordo OMC», e l’espressione «Allegato G» è sostituita dall’espressione «Allegato W». Gli allegati da 2 a 10 sono rinumerati da 5 a 13. Ai punti 14 e 15 sono inseriti gli allegati aggiuntivi «Allegato BR Elenco delle Parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da qualsiasi disposizione loro applicabile ai sensi dell’accordo OMC (ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7)» e «Allegato BRQ Elenco delle Parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell’accordo OMC (ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7)».
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Gli allegati da 11 a 14 sono rinumerati da 16 a 19. Nell’allegato D l’espressione «(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7)» è sostituita dall’espressione «(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 9).». Nell’allegato EM al posto di «EM» leggasi «EM I». Nell’allegato TRM, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, lettere a) e b), l’espres- sione «membro del GATT» è sostituita dall’espressione «membro dell’Organizza- zione mondiale del commercio». Nell’allegato TFU, paragrafi 2, lettera c), 4, prima frase, e 6, prima frase, l’espres- sione «del GATT e atti correlati» è sostituita dall’espressione «dell’accordo OMC».
Articolo 3 L’allegato D del trattato è modificato come segue: Nel titolo l’espressione «(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7)» è sostituita con l’espressione «(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 9).» Alla fine del paragrafo 1, lettera a), dopo il numero «29» è eliminato il punto ed è inserito il testo seguente: «, o relativo ad ogni misura suscettibile di annullare o ridurre i benefici di- rettamente o indirettamente ascrivibili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell’articolo 29.» Nel paragrafo 1, lettera b), fine della prima frase, dopo il numero «29» è eliminato il punto ed è inserito il testo seguente: «, o relativo ad ogni misura suscettibile di annullare o ridurre i benefici di- rettamente o indirettamente ascrivibili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell’articolo 29»; nella seconda frase, l’espressione «del GATT e atti correlati» è sostituita dall’espres- sione «dell’accordo OMC». Nel paragrafo 1, lettera d), dopo l’espressione «ed un’altra parte contraente» è aggiunto il testo seguente: «o che annullano o riducono i benefici direttamente o indirettamente ascrivi- bili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell’articolo 29.». Nel paragrafo 2, lettera a), seconda frase, l’espressione «del GATT e atti correlati» è sostituita dall’espressione «dell’accordo OMC». Nel paragrafo 3, lettera a), secondo comma, l’espressione «del GATT e degli atti correlati» è sostituita dall’espressione «dell’accordo OMC» e il testo della penultima frase è sostituito dal testo seguente: «I collegi si ispirano alle interpretazioni date all’accordo OMC nell’ambito di detto accordo e non discutono la compatibilità con l’articolo 5 o 29 di prassi seguite da una parte contraente membro dell’Organizzazione mondia- le del commercio nei confronti di altri membri dell’Organizzazione mondia-
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
le del commercio ai quali applica l’accordo OMC e che non sono state segui- te da tali altri membri per la soluzione di controversie a titolo dell’accordo OMC.» Nel paragrafo 4, lettera b), prima frase, l’espressione «del GATT o atto correlato applicabile» è sostituita dall’espressione «dell’accordo OMC». Nel paragrafo 5 lettera c), l’espressione «del GATT o atto correlato applicabile» è sostituita dall’espressione «dell’accordo OMC». Nel paragrafo 7, prima frase, l’espressione «membri del GATT» è sostituita dall’ espressione «membri dell’Organizzazione mondiale del commercio» e la parte di frase «sono designate come tali per i collegi del GATT» è sostituita dal testo seguente: «possono essere persone i cui nomi figurano nell’elenco indicativo di persone aventi o no dei legami con amministrazioni nazionali, di cui all’articolo 8 dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle controversie che figura- no nell’allegato 2 dell’accordo OMC oppure persone che hanno già fatto parte di un collegio per la soluzione delle controversie nel quadro del GATT o dell’Organizza- zione mondiale del commercio.» Dopo il paragrafo 9 è aggiunto il seguente testo: «10. Quando una parte contraente fa valere l’articolo 29, paragrafo 9, lettera b), il presente allegato si applica, fatte salve le modifiche seguenti: a) la parte reclamante presenta una giustificazione dettagliata a sostegno di qualsiasi domanda di consultazioni o di creazione di un collegio a proposito di una misura di cui ritiene che annulli o riduca i benefici ad essa diretta- mente o indirettamente ascrivibili ai sensi dell’articolo 29; b) qualora si sia concluso che una misura annulli o riduca i benefici ai sensi dell’articolo 29 senza che vi sia una violazione di quest’articolo, non vi è alcun obbligo di ritirare detta misura; tuttavia, in tale caso, il collegio rac- comanda che la parte contraente interessata proceda ad un adeguamento reciprocamente soddisfacente; c) il collegio arbitrale previsto al paragrafo 6, lettera b) può determinare, su richiesta di una parte, la consistenza dei benefici che sono stati annullati o ridotti e può inoltre suggerire modalità per un adeguamento reciprocamente soddisfacente; tali proposte non sono vincolanti per le parti in causa.».
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Articolo 4 L’allegato seguente sostituisce l’allegato G del trattato: Allegato W
Eccezioni e norme che disciplinano l’applicazione delle disposizioni dell’accordo OMC (ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera (a))
A. Eccezioni all’applicazione delle disposizioni dell’accordo OMC Le seguenti disposizioni dell’accordo OMC non sono applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a): 1. Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio: tutte ad ecce- zione degli articoli IX, paragrafi 3 e 4 e XVI, paragrafi 1, 3 e 4. a) L’allegato 1A dell’accordo OMC: Multilaterale Accordi multilaterali sugli scambi di merci i) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 II Elenchi di concessioni, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 1, lettera b), primo comma, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 7 IV Disposizioni speciali relative alle pellicole cinematografiche XV Disposizioni relative ai cambi XVIII Aiuto dello Stato in favore dello sviluppo economico XXII Consultazioni XXIII Vanificazione e pregiudizio XXIV Unioni doganali e Aree di libero scambio, paragrafo 6 XXV Azione collettiva delle Parti contraenti XXVI Accettazione, entrata in vigore e registrazione XXVII Sospensione o ritiro di concessioni XXVIII Modifica degli elenchi XXVIIIbis Negoziati tariffari XXIX Rapporto di questo accordo con la Carta dell’Avana XXX Emendamenti XXXI Recesso XXXII Parti contraenti XXXIII Adesione XXXV Non applicazione dell’accordo tra determinate parti contra- enti XXXVI Principi e obiettivi XXXVII Impegni XXXVIII Azione collettiva Appendice H Attinente all’articolo XXVI Allegato I Note e disposizioni complementari (per quanto riguarda gli articoli del GATT citati sopra)
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Intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’ac- cordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
2. Data di incorporazione degli altri dazi o oneri nell’elenco
4. Contestazioni (soltanto la prima frase)
6. Risoluzione delle controversie
8. Sostituzione della decisione BISD 27S/24
Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
1. Soltanto l’espressione «affinché siano esaminate dal
gruppo di lavoro costituito ai sensi del paragrafo 5»
5. Gruppo di lavoro sul commercio di Stato
Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
5. Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti,
eccetto l’ultima frase
7. Revisioni in seno al Comitato, l’espressione «o
dell’articolo XVIII, paragrafo 12, lettera b)»
8. Procedure di consultazione semplificate
13. Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei
pagamenti, prima frase; terza frase: l’espressione «e dell’articolo XVIII, lettera b), della dichiarazione del 1979» e ultima frase Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Tutte eccetto il paragrafo 13 Intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
3. Annullamento o riduzione dei benefici
Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Protocollo di Marrakech allegato al GATT 1994 ii) Accordo sull’agricoltura iii) Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie iv) Accordo sui tessili e sull’abbigliamento v) Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi Preambolo (primo, ottavo e nono considerando)
1.3 Disposizioni generali
10.5 L’espressione «paesi sviluppati»; le parole «francese o
spagnolo» sono sostituiti dalla parola «o russo»
10.6 La parte di frase «e richiamerà l’attenzione dei paesi in via
di sviluppo membri … per essi particolare interesse.»
10.9 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le proce-
dure di valutazione della conformità (lingue)
11. Assistenza tecnica ad altri membri
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
12. Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in
via di sviluppo membri
13. Il Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi
14. Consultazioni e risoluzione delle controversie
15. Disposizioni finali (ad eccezione dei paragrafi 15.2 e 15.5)
Allegato 2 Gruppi di esperti vi) Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali vii) Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (antidumping)
15. Paesi in via di sviluppo membri
16. Comitato per le pratiche antidumping
17. Consultazioni e risoluzione delle controversie
18. Disposizioni finali, paragrafi 2 e 6
viii) Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo gene- rale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (valore in dogana) Preambolo, secondo considerando, la parte di frase «e di garantire nuovi vantaggi per il commercio internazionale dei paesi in via di svi- luppo»
14. Applicazione degli allegati (seconda frase, eccetto se
riferita all’allegato III, paragrafi 6 e 7)
18. Istituzioni (comitato per la valutazione in dogana)
19. Consultazioni e risoluzione delle controversie
20. Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di
sviluppo
21. Riserve
23. Esame
24. Segretariato
Allegato II Comitato tecnico per la valutazione in dogana Allegato III Disposizioni supplementari (eccetto i paragrafi 6 e 7) ix) Accordo sulle ispezioni pre-imbarco Preambolo, commi 2 e 3
3.3 Assistenza tecnica
6. Esame
7. Consultazioni
8. Risoluzione delle controversie
x) Accordo relativo alle regole in materia di origine Preambolo, ottavo capoverso
4. Istituzioni
6. Esame
7. Consultazioni
8. Risoluzione delle controversie
9. Armonizzazione delle regole in materia di origine
Allegato I Comitato tecnico per le regole in materia di origine
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
xi) Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione
1.4 a) Disposizioni generali (ultima frase)
2.2 Licenze automatiche di importazione (nota 5)
3.5 iv) Licenze di importazione non automatiche (ultima frase)
4. Istituzioni
6. Consultazioni e risoluzione delle controversie
7. Esame (eccetto paragrafo 3)
8. Disposizioni finali (eccetto paragrafo 2)
xii) Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
4. Rimedi (eccetto i paragrafi 1, 2 e 3)
5. Effetti pregiudizievoli, ultima frase
6. Grave pregiudizio (paragrafo 6, le espressioni «ferme le
disposizioni del paragrafo 3 dell’allegato V» e «insorta ai sensi dell’articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4»; al paragrafo 8, la parte di frase «, ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizioni dell’allegato V» e paragrafo 9)
7. Mezzi di tutela (eccetto i paragrafi 1, 2 e 3)
8. Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale,
paragrafo 5 e nota 25
9. Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati
24. Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e
organi sussidiari
26. Vigilanza
27. Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di
sviluppo membri
29. Trasformazione in una economia di mercato, paragrafo 2
(eccetto prima frase)
30. Risoluzione delle controversie
31. Applicazione provvisoria
32.2, 32.7 (soltanto nella misura in cui fanno riferimento agli alle- e 32.8 gati V e VII) Disposizioni finali Allegato V Procedure per la raccolta di informazioni concernenti il grave danno Allegato VII Paese in via di sviluppo xiii) Accordo sulle misure di salvaguardia
9. Paesi in via di sviluppo membri
12. Notifica e consultazioni, paragrafo 10
13. Vigilanza
14. Risoluzione delle controversie
Allegato «Eccezione» b) Allegato 1B dell’accordo OMC: Accordo generale sugli scambi di servizi
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
c) Allegato 1C dell’accordo OMC: Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commer- cio d) Allegato 2 dell’accordo OMC: Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e) Allegato 3 dell’accordo OMC Meccanismo di esame delle politiche commerciali f) Allegato 4 dell’accordo OMC: Accordi commerciali multilaterali: i) Accordo sul commercio di aeromobili civili ii) Accordo sugli appalti pubblici g) Decisioni ministeriali, dichiarazioni e intese: i) Decisione sulle misure a favore dei paesi meno avanzati ii) Dichiarazione sul contributo dell’Organizzazione mondiale del com- mercio per il raggiungimento di una maggiore coerenza a livello globale nella definizione delle politiche iii) Decisione sulle procedure di notifica iv) Dichiarazione sui rapporti tra l’Organizzazione mondiale del com- mercio e il Fondo monetario internazionale v) Decisione sulle misure relative ai possibili effetti negativi del pro- gramma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati impor- tatori netti di prodotti alimentari vi) Decisione sulla notifica di primo inserimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, dell’accordo sui tessili e sull’abbigliamento vii) Decisione sul riesame della pubblicazione del centro d’informazioni ISO/CEI viii) Decisione sulla proposta di intesa relativa al sistema informativo degli standard OMC-ISO ix) Decisione sulla prevenzione delle elusioni x) Decisione sulla revisione dell’articolo 17, paragrafo 6 dell’accordo sull’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 xi) Dichiarazione sulla risoluzione delle controversie ai sensi dell’accor- do sull’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o della parte V dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative xii) Decisione relativa ai casi in cui le amministrazioni doganali hanno motivo di dubitare della veridicità o della correttezza del valore dichiarato
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xiii) Decisione sui testi relativi ai valori minimi e alle importazioni effet- tuate da agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclu- sivi xiv) Decisione sulle disposizioni istituzionali per quanto riguarda l’accordo generale sugli scambi di servizi xv) Decisione relativa ad alcune procedure di risoluzione delle contro- versie per quanto riguarda l’accordo generale sugli scambi di servizi xvi) Decisione sugli scambi di servizi e l’ambiente xvii) Decisione sui negoziati relativi alla circolazione delle persone fisiche xviii) Decisione sui servizi finanziari xix) Decisione sui negoziati relativi ai servizi di trasporto marittimo xx) Decisione sui negoziati relativi alle telecomunicazioni di base xxi) Decisione sui servizi professionali xxii) Decisione relativa all’adozione dell’accordo sugli appalti pubblici xxiv) Decisione sull’applicazione e sulla revisione dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie xxv) Intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari xxvi) Decisione sull’accettazione e l’adozione dell’accordo che istituisce l’OMC xxvii) Decisione sul commercio e l’ambiente xxviii) Decisione sulle conseguenze strutturali e finanziarie che derivano dall’applicazione dell’accordo che istituisce l’OMC xxix Decisione relativa alla creazione del Comitato preparatorio per l’OMC
2. Tutte le altre disposizioni dell’accordo OMC che si riferiscono:
a) all’assistenza governativa allo sviluppo economico e al trattamento dei paesi in via di sviluppo, salvo i paragrafi da 1 a 4 della decisione del 28 novembre
1979 (L/4903) sul trattamento differenziale e più favorevole, la reciprocità e
la piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo; b) all’istituzione e al funzionamento di comitati ad hoc e di altre istituzioni sus- sidiarie; c) alla firma, all’adesione, all’entrata in vigore, al recesso, al deposito e alla registrazione. 3. Tutti gli accordi, le disposizioni, le decisioni, le intese o le altre azioni comuni adottate ai sensi delle disposizioni enunciate ai paragrafi 1 o 2. 4. Gli scambi di materie nucleari possono essere disciplinati dagli accordi menzio- nati nelle dichiarazioni relative al presente paragrafo che figurano nell’atto finale della Conferenza sulla Carta europea dell’energia.
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B. Norme che disciplinano l’applicazione delle disposizioni dell’accordo OMC. 1. In mancanza di interpretazione adeguata dell’accordo OMC adottata dalla Confe- renza ministeriale o dal Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del com- mercio ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 2, dell’accordo OMC, nel caso di disposi- zioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), la Conferenza sulla Carta può adottare un’interpretazione. 2. Le domande di deroghe ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 2 e 6, lettera b), sono sottoposte alla Conferenza sulla Carta che applicherà, a tal fine, le procedure di cui all’articolo IX, paragrafi 3 e 4 dell’accordo OMC. 3. Le deroghe agli obblighi in vigore nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio sono considerate in vigore ai fini dell’articolo 29 finché restano in vigore nell’OMC. 4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, paragrafi 4, 5 e 7, le disposizioni dell’articolo II del GATT 1994 che non sono state abrogate sono modificate come segue: i) I materiali e i prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II e le attrez- zature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II, importati da qualsiasi altra parte contraente o esportate nel suo territorio, sono esonerati dai dazi doganali o oneri di qualsiasi tipo applicati o legati all’importa- zione o all’esportazione, superiori a quelli applicati alla data di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o a quelli applicati ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, o a quelli direttamente e obbligatoriamente applicati dalla legislazione in vigore nel territorio d’importazione o di espor- tazione alla data di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase. ii) Nell’articolo II del GATT 1994 nulla impedisce ad una parte contraente di applicare in qualsiasi momento all’importazione o all’esportazione di un prodotto: a) un onere equivalente ad un’imposta interna applicata ai sensi delle disposizioni dell’articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994 per quanto riguarda il prodotto interno simile o per quanto riguarda un articolo a partire dal quale il prodotto importato è stato fabbricato o prodotto in tutto o in parte; b) qualsiasi dazio antidumping o compensativo applicato ai sensi delle disposizioni dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; c) onorari o altri oneri proporzionali al costo dei servizi resi. iii) Nessuna parte contraente può cambiare il proprio metodo di determinazione del valore in dogana o di conversione delle valute in modo da alterare il valore degli obblighi di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7. iv) Se una parte contraente stabilisce, mantiene o autorizza, formalmente o di fatto, un monopolio d’importazione o d’esportazione di materie o di prodotti energetici di cui all’allegato EM II o di attrezzature del settore energetico di
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cui all’allegato EQ II, tale monopolio non può accordare una protezione mediamente superiore a quella permessa dall’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7. Le disposizioni del presente paragrafo non limitano l’utilizzo da parte delle parti contraenti di qualsiasi forma di aiuto ai produttori nazionali autorizzato da altre disposizioni del presente trattato. v) Se una parte contraente considera che un prodotto non riceve da un’altra par- te contraente il trattamento che ritiene sia stato previsto dall’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7, essa sottopone direttamente la que- stione all’attenzione dell’altra parte contraente. Se quest’ultima conviene sul fatto che il trattamento previsto era quello chiesto dalla prima parte contra- ente, ma dichiara che tale trattamento non può essere accordato poiché un tribunale o un’altra autorità competente ha ordinato che il prodotto in causa non può, ai sensi della regolamentazione tariffaria della suddetta parte con- traente, essere classificato in modo da consentire il trattamento previsto dal presente trattato, le due parti contraenti, insieme alle altre parti contraenti sostanzialmente interessate, avviano immediatamente ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un adeguamento compensativo. vi) a) I dazi e gli altri oneri specifici che figurano nel repertorio delle tariffe concernenti le parti contraenti membri del Fondo monetario internazio- nale e i margini preferenziali di alcuni dazi e oneri mantenuti dalle sud- dette parti contraenti, sono espressi nella valuta pertinente, alla parità accettata o temporaneamente riconosciuta dal Fondo alla data dello sta- tu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7. Di conseguenza, qualora questa parità sia costantemente ridotta di oltre il venti per cento rispetto a quanto stabili- to negli articoli pertinenti dell’accordo sul Fondo monetario internazio- nale, i suddetti diritti e oneri specifici e i margini di preferenza possono essere adeguati per tenere conto di tale riduzione, purché la Conferenza decida che tali adeguamenti non altereranno il valore dell’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7 o in qualsiasi altro arti- colo del presente trattato, tenendo debitamente conto di tutti i fattori che possono influenzare la necessità o l’urgenza di tali adeguamenti. b) Disposizioni simili si applicano a ogni parte contraente non membro del Fondo, a decorrere dalla data nella quale diventa membro del Fondo o conclude un accordo speciale sui cambi ai sensi dell’articolo XV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. vii) Ogni parte contraente notifica al segretariato i dazi doganali e gli altri oneri di qualsiasi tipo applicabili alla data dello statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase. Il segretariato tiene un repertorio delle tariffe dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo pertinenti ai fini dello statu quo concernente i dazi doganali e gli oneri di qualsiasi tipo ai sensi dell’arti- colo 29, paragrafi 6 o 7.
5. La decisione del 26 marzo 1980 relativa alla «Creazione di un sistema a fogli
mobili per gli elenchi di concessioni tariffarie» (BISD S27/24) non è applicabile ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a). Fatto salvo l’articolo 29, paragrafi 4, 5 o 7, le disposizioni applicabili dell’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, para-
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
grafo 1, lettera b), dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 si applicano con le modifiche seguenti: i) Per garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti dall’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 la natura e il livello di qualsiasi «altro dazio doganale o onere» applicato all’importazione o all’esportazione di materie e di prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II o di attrezzature del set- tore energetico enumerate nell’allegato EQ II disciplinate dalla suddetta disposizione, sono registrati nel repertorio delle tariffe ai livelli applicati, rispettivamente, alla data dello statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o alla data di cui all’articolo 29, paragrafo 7, unitamente alla voce tariffaria alla quale si applicano. Resta inteso che tale iscrizione non modifica la natura giuridica degli «altri dazi o oneri». ii) Gli «altri dazi o oneri» sono registrati per quanto riguarda le materie e i pro- dotti energetici enumerati nell’allegato EM II e le attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II. iii) Ogni parte contraente può contestare l’esistenza di un «altro dazio o onere», sulla base del fatto che, per la voce in questione, nessun «altro dazio o one- re» di questo tipo esisteva alla data dello statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o a alla data di cui all’articolo 29, paragrafo 7; ogni parte contraente può inoltre contestare la compatibilità del livello registrato di qualsiasi «altro dazio o onere» con l’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7, per un periodo di un anno dopo l’entrata in vigore della modifica delle disposizioni commerciali del presente trattato, adottato dalla Conferenza sulla Carta il 24 aprile 1998, o un anno dopo la notifica al segretariato del livello dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o all’articolo 29, para- grafo 7, se corrispondente ad una data più recente. iv) La registrazione di «altri dazi o oneri» nel repertorio delle tariffe non pre- giudica la loro compatibilità con i diritti e gli obblighi previsti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 diversi da quelli di cui al summenzionato punto (iii). Tutte le Parti contraenti conservano il diritto di contestare in qualsiasi momento la compatibilità di «altri dazi o oneri» con tali obblighi. v) Gli «altri dazi o oneri» omessi in una notifica al Segretariato non possono esservi aggiunti successivamente e gli «altri dazi o oneri» registrati ad un livello inferiore rispetto a quello vigente alla data applicabile non saranno riportati a quest’ultimo livello, a meno che tali aggiunte o modifiche siano effettuate entro sei mesi dalla notifica al Segretariato. 6. Quando l’accordo OMC fa riferimento a «dazi registrati negli elenchi» o a «dazi consolidati», occorre leggere «il livello dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo consentito ai sensi dell’articolo 29, paragrafi da 4 a 8».
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
7. Quando l’accordo OMC si riferisce alla data di entrata in vigore dell’accordo
OMC (o un’espressione simile) come data di riferimento per un’azione, occorre sostituirla con la data di entrata in vigore della modifica delle disposizioni commer- ciali del presente trattato, adottata dalla Conferenza sulla Carta il 24 aprile 1998. 8. Per quanto riguarda le notifiche richieste dalle disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a): a) le parti contraenti che non sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio indirizzano la loro notifica al Segretariato. Il Segretariato distri- buisce copie delle notifiche a tutte le parti contraenti. Le notifiche fatte al Segretariato devono essere redatte in una delle lingue facenti fede del pre- sente trattato. I documenti di accompagnamento possono essere redatti sol- tanto nella lingua della parte contraente; b) questi requisiti non si applicano alle parti contraenti del trattato che sono anche membri dell’Organizzazione mondiale del commercio il quale stabili- sce i propri requisiti in materia di notifica. 9. Quando si applica l’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), o paragrafo 6, lettera b), la Conferenza sulla Carta adempie tutti i doveri applicabili imposti dall’accordo OMC agli organismi competenti ai sensi di detto accordo. 10. a) Le interpretazioni dell’accordo OMC adottate dalla Conferenza ministeriale o dal Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 2, dell’accordo OMC si applicano nella misura in cui interpretano disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a). b) Le modifiche dell’accordo OMC ai sensi dell’articolo X dell’accordo OMC vincolanti per tutti i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (diverse da quelle di cui all’articolo X, paragrafo 9) nella misura in cui modificano le disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), o vi si riferiscono, si applicano a meno che una parte contraente chieda alla Conferenza sulla Carta di non applicarli o di modificarli. La Con- ferenza sulla Carta adotta la decisione a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti e fissa la data della fine dell’applicazione o della modifica di tale emendamento. Una domanda di disapplicazione o di modifica di un emendamento può comprendere la richiesta di sospendere l’applicazione dell’emendamento in attesa della decisione della Conferenza sulla Carta. Le domande alla Conferenza sulla Carta ai sensi del presente paragrafo sono presentate entro sei mesi dalla notifica da parte del Segretariato dell’entrata in vigore dell’emendamento nell’ambito dell’accordo OMC. c) Le interpretazioni, gli emendamenti o i nuovi strumenti adottati dall’OMC, diversi dalle interpretazioni e dagli emendamenti applicati ai sensi delle let- tere a) e b), non sono applicabili.»
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
Articolo 5 Gli allegati seguenti sono inseriti negli allegati del trattato:
2. Allegato EM II
Materiali e prodotti energetici (ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4)
3. Allegato EQ I
Elenco delle attrezzature del settore energetico (ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4bis)
Il termine «Ex» di cui al presente allegato sta ad indicare che la descrizione dei prodotti cui si fa riferimento non include tutta la gamma di prodotti di cui alle voci della nomenclatura dell’Organizzazione mondiale delle dogane o ai codici del sistema armonizzato. Ex 39.19 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli Ex 3919.10 – In rotoli di larghezza non superiore a 20 cm – Rotoli dei tipi utilizzati per la protezione di oleodotti, gasdotti e condotte flessibili «sea lines» Ex 73.04(*)3 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7304.10 – Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti
e gasdotti) – Tubi di rivestimento o di produ- zione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas:4
7304.214 – Aste di perforazione
7304.294 – Altri
Ex 73.05 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio – Tubi dei tipi utilizzati per oleo- dotti o gasdotti
3 (*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili.
4 Cfr. codice NC 7304 20 nella versione 1992.
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
7305.11 – Saldati longitudinalmente ad arco
sommerso
7305.12 – Saldati longitudinalmente, altri
7305.19 – Altri
7305.20 – Tubi di rivestimento dei tipi utiliz-
zati per l’estrazione del petrolio o del gas Ex 73.06(*)5 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvici- nati), di ferro o di acciaio
7306.10 – Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti
o gasdotti
7306.20 – Tubi di rivestimento o di produ-
zione dei tipi utilizzati per l’estra- zione del petrolio o del gas
73.07 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti,
manicotti), di ghisa, ferro o acciaio Ex 73.08 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tet- toie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7308.20 – Torri e piloni
7308.40 – Materiale per impalcature, per
casseforme e per puntellature Ex 7308.90 – Altri – Parti destinate a piattaforme per l’estrazione del petrolio e del gas Ex 73.09 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo Ex 7309.00 – Per materie liquide – Di capacità superiore a
1 000 000 di litri specificamente
destinati a riserve petrolifere strategiche – Con rivestimento calorifugo
5 (*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili.
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
Ex 73.11 Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio – Di capacità superiore a 1000 litri Ex 73.12(*)6 Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità Ex 7312.10 – Trefoli e cavi – Cavi rivestiti, non rivestiti o zincati dei tipi utilizzati nel settore energetico Ex 73.26 Altri lavori di ferro o acciaio: Ex 7326.90 – Altri – Connettori per cavi di fibre otti- che Ex 76.13 Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti – Di capacità superiore a 1000 litri Ex 76.14 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità Ex 7614.10 – Con anima di acciaio – Dei tipi utilizzati per la produ- zione, trasmissione e distribu- zione di elettricità Ex 7614.90 – Altri – Dei tipi utilizzati per la produ- zione, trasmissione e la distri- buzione di elettricità Ex 78.06 Altri lavori di piombo – Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l’immagazzinamento di materiali a forte radioattività Ex 81.09 Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi Ex 8109.90 – Altri – Cartucce o tubi utilizzati per elementi combustibili nucleari Ex 82.07 Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
6 (*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili.
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
– Utensili di perforazione o di sondaggio:
8207.137 – Con parte operante di cermet
8207.19 – Altri, comprese le parti
Ex 83.07(*)8 Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori – Destinati esclusivamente a pozzi per l’estrazione di petrolio e di gas
84.01 Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce)
non irradiati per reattori nucleari; macchine ed appa- recchi per la separazione isotopica
84.02 Caldaie a vapore (generatori di vapore) diverse dalle
caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscal- data»
84.03 Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da
quelle della voce 8402
84.04 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o
8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori,
apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); conden- satori per macchine a vapore
84.05 Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, anche con i
rispettivi depuratori; generatori di acetilene e genera- tori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori Ex 84.06 Turbine a vapore – Altre turbine9:
8406.818 – Di potenza superiore a
40 MW
8406.828 – Di potenza inferiore o uguale a
40 MW
8406.90 – Parti
Ex 84.08(*) Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi diesel) Ex 8408.90 – Altri motori – Nuovi, di potenza superiore a
50 kW
7 Cfr. codice NC 8207 11 e 8207 12 nella versione 1992.
8 (*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili.
9 Cfr. codice NC 8406 19 nella versione 1992.
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
Ex 84.09 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408.
8409.99 – Altre
84.10 Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
(*)10
84.11 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
84.13(*) Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misu- ratore; elevatori per liquidi Ex 84.14(*) Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti – Ventilatori: Ex 8414.59 – Altri – Destinati all’industria mineraria e alle centrali elettriche
8414.80 – Altri
8414.90 – Parti
84.16 Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combu-
stibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfoco- lari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositi- vi simili. Ex 84.17 Forni industriali o per laboratori, compresi gli ince- neritori, non elettrici Ex 8417.80 – Altri – Esclusivamente inceneritori di rifiuti, fornaci e forni di labora- torio e forni per la sinterizza- zione dell’uranio «ovens» Ex 8417.90 – Parti – Destinati esclusivamente all’incenerimento dei rifiuti, a fornaci e forni di laboratorio e a forni per la sinterizzazione dell’uranio «ovens» Ex 84.18(*) Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materia- le, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparec- chi per il condizionamento dell’aria della voce 8415
10 (*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili.
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
– Altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore
8418.61 – Gruppi a compressione il cui
condensatore è costituito da uno scambiatore di calore
8418.69 – Altri
Ex 84.19(*)11 Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettrica- mente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distil- lazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pasto- rizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evapora- zione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione
8419.50 – Scambiatori di calore
8419.60 – Apparecchi e dispositivi per la
liquefazione dell’aria o di altri gas – Altri apparecchi e dispositivi
8419.89 – Altri
Ex 84.21(*) Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas – Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:
8421.21 – Per filtrare o depurare l’acqua
– Apparecchi per filtrare o depurare i gas
8421.39 – Altri
Ex 84.25(*) Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti
8425.20 – Verricelli che assicurano la salita e
la discesa delle gabbie e delle ben- ne nei pozzi delle miniere; verri- celli appositamente costruiti per miniere di fondo Ex 84.26(*) Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimenta- zione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelligru Ex 8426.20 – Gru a torre – Destinate a impianti di sondag- gio sottomarino e in mare aperto
11 (*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili.
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
– Altre macchine ed apparecchi: Ex 8426.91 – Costruiti per essere montati su un veicolo stradale – Apparecchi di sollevamento destinati alla riparazione e all’allestimento di pozzi Ex 84.29 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi – Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici Ex 8429.51 – Caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale – Caricatori appositamente co- struiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei Ex 84.30 Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perfora- zione della terra, dei minerali o dei minerali metalli- feri, battipali e macchine per l’estrazione dei pali, spazzaneve – Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:
8430.31 – Semoventi
8430.39 – Altre
– Altre macchine di sondaggio o di perforazione: Ex 8430.41 – Semoventi – Destinate all’esplorazione o allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas Ex 8430.49 – Altre – Destinate all’esplorazione o allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas Ex 84.31 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 – Esclusivamente destinate a mac- chine o apparecchi
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
84.71(*)12 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’infor- mazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su sup- porto in forma codificata e macchine per l’elabora- zione di queste informazioni, non nominate né com- prese altrove. Ex 84.74 Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
8474.10 – Macchine ed apparecchi per sele-
zionare, vagliare, separare o lavare
8474.20 – Macchine ed apparecchi per fran-
tumare, macinare o polverizzare Ex 8474.90 – Parti – Di getti di ghisa, di ferro o di acciaio Ex 84.79(*) Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capi- tolo13 – Altre macchine ed apparecchi: Ex 8479.89 – Altri – Sostegno avanzante idraulico per miniere Ex 84.81 Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, cal- daie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, com- presi i riduttori di pressione e le valvole termostati- che
8481.10 – Riduttori di pressione
8481.20 – Valvole per trasmissioni oleoi-
drauliche o pneumatiche
8481.40 – Valvole di troppo pieno o di
sicurezza
8481.80 – Altri oggetti di rubinetteria e
organi simili
8481.90 – Parti
12 (*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili.
13 Cap. 84.
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
Ex 84.83 Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cusci- netti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione. Ex 8483.40 – Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia – Elementi di trasmissione utiliz- zati esclusivamente in unità di pompaggio con aste di perfora- zione «sucker rod» destinati all’industria estrattiva del petro- lio e del gas Ex 84.84(*)14 Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici
8484.10 – Guarnizioni metalloplastiche
8484.2015 – Giunti di tenuta stagna meccanici
85.01(*) Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettro- geni 85.02(*) Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici (*)
85.03 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente e
principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 Ex 85.04(*) Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione Trasformatori con dielettrico liquido:
8504.21 – Di potenza inferiore o uguale a
650 kVA
14 (*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili.
15 Non figura in una sottovoce separata nella versione 1992.
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
8504.22 – Di potenza superiore a 650 kVA
ed inferiore o uguale a
10 000 kVA
8504.23 – Di potenza superiore a
10 000 kVA
Altri trasformatori:
8504.33 – Di potenza superiore a 16 kVA ed
inferiore o uguale a 500 kVA
8504.34 – Di potenza superiore a 500 kVA
8504.40 – Convertitori statici
8504.50 – Altre bobine di reattanza e di
autoinduzione
8504.90 – Parti
Ex 85.07(*)16 Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare – Esclusi i tipi destinati ai settori non energetici
85.14 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi
quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielet- triche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche Ex 85.26(*) Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparec- chi di radiotelecomando
8526.10 – Apparecchi di radiorilevamento o
di radioscandaglio (radar) – Altri:
8526.91 – Apparecchi di radionavigazione
85.31(*) Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio) diversi da quelli delle voci 8512 o 8530. Ex 85.32 Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
8532.10 – Condensatori fissi costruiti per le
reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)
16 (*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili.
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
85.35 Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la
protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovra- corrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1000 V.
85.36 Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la
protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurez- za, limitatori di sovracorrente, spine e prese di cor- rente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V. Ex 8536.10 – Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili – Per un’intensità superiore a 63 A Ex 8536.20 – Interruttori automatici – Per un’intensità superiore a 63 A Ex 8536.30 – Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici – Per un’intensità superiore a 16 A – Relè:
8536.41 – Per una tensione inferiore o uguale
a 60 V
8536.49 – Altri
Ex 8536.50 – Altri interruttori, sezionatori e commutatori – Per una tensione superiore a 60 V
85.37 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri
supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capi- tolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517.
85.38 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o
principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537.
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Ex 85.41 Diodi, transistori e simili dispositivi a semicondutto- re; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, com- prese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati Ex 8541.40 – Dispositivi fotosensibili a semi- conduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce – Dispositivi fotosensibili a semi- conduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce Ex 85.44 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri condut- tori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), munito o meno di pezzi di congiun- zione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8544.60 – Altri conduttori elettrici, per
tensioni superiori a 1000 V
8544.70 – Cavi di fibre ottiche
Ex 85.45 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carbone per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8545.20 – Spazzole
85.46 Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia
85.47 Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con
semplici parti metalliche di congiunzione (per esem- pio: boccole a vite) annegate nella massa, per mac- chine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro rac- cordi, di metalli comuni, isolati internamente Ex 87.04 Autoveicoli per il trasporto di merci – Altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): Ex 8704.21 – Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
Ex 8704.22 – Di peso a pieno carico superiore a
5 t ed inferiore o uguale a 20 t
– Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività Ex 8704.23 – Di peso a pieno carico superiore a
20 t
– Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività – Altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla: Ex 8704.31 – Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività Ex 8704.32 – Di peso a pieno carico superiore a 5t – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività Ex 87.05 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costrui- ti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto- spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)
8705.20 – Derricks automobili per il sondag-
gio o la perforazione Ex 87.09 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di solleva- mento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depo- siti, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti – Carrelli: Ex 8709.11 – Elettrici – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività Ex 8709.19 – Altri – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
Ex 89.05 Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto acces- sorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfrut- tamento, galleggianti o sommergibili
8905.20 – Piattaforme di perforazione o di
sfruttamento, galleggianti o som- mergibili Ex 90.15 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografi- a, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri Ex 9015.80 – Altri strumenti ed apparecchi – Esclusivamente strumenti di geofisica
9015.90 – Parti ed accessori
Ex 90.26(*)17 Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032. – Eccetto per i prodotti destinati all’industria della distribuzione delle acque
90.27 Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimi-
che (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettro- metri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); micro- tomi.
90.28 Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i
contatori per la loro taratura. Ex 90.29(*) Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), podometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci
9014 o 9015; stroboscopi
17 (*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili.
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
Ex 9029.10 – Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cam- mino percorso (contachilometri), podometri e contatori simili – Contatori di produzione Ex 9029.90 – Parti e accessori – Destinati a contatori di produ- zione Ex 90.30(*)18 Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di gran- dezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti. Ex 9030.10 – Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radia- zioni ionizzanti – Destinati al settore energetico – Altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della ten- sione, dell’intensità, della resisten- za o della potenza, senza dispositi- vo registratore
9030.31 – Multimetri
9030.39 – Altri
– Altri strumenti ed apparecchi: Ex 9030.8319 – Altri, con dispositivo registratore – Destinati al settore energetico Ex 9030.89 – Altri – Destinati al settore energetico Ex 9030.90 – Parti ed accessori – Destinati al settore energetico 90.32(*) Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici.
4. Allegato EQ II
Elenco delle attrezzature del settore energetico (ai sensi dell’art. 1, par. 4bis)
18 (*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili.
19 Cfr. codice 9030 81 nella versione 1992.
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
14. Allegato BR
Elenco delle parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell’accordo OMC (ai sensi dell’art. 29, par. 7)
15. Allegato BRQ
Elenco delle parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell’accordo OMC (ai sensi dell’art. 29 par. 7)
Articolo 6 Applicazione provvisoria 1. I firmatari che applicano temporaneamente il trattato sulla Carta dell’energia ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e le parti contraenti decidono di applicare la presente modifica provvisoriamente, in attesa della sua entrata in vigore nei rispetti- vi territori, nella misura in cui tale applicazione provvisoria non è incompatibile con la loro costituzione o le loro leggi e i loro regolamenti.
2. a) Fatto salvo il paragrafo 1:
i) un firmatario che applica temporaneamente il trattato sulla Carta dell’energia o una parte contraente possono, entro novanta giorni dall’adozione della presente modifica da parte della Conferenza sulla Carta, presentare al depositario una dichiarazione di impossibilità ad accettare l’applicazione provvisoria della presente modifica; ii) un firmatario che non applica temporaneamente il trattato sulla Carta dell’energia ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, può, al più tardi alla data nella quale diventa parte contraente o inizia ad applicare il trattato provvisoriamente, presentare al depositario una dichiarazione di impos- sibilità ad accettare l’applicazione provvisoria della presente modifica. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al firmatario o alla parte con- traente che ha presentato una siffatta dichiarazione. Un firmatario o una par- te contraente che hanno presentato tale dichiarazione possono ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario. b) Né il firmatario o la parte contraente che presentano una dichiarazione di cui alla lettera a), né gli investitori di tale firmatario o parte contraente possono rivendicare i benefici dell’applicazione provvisoria a titolo del paragrafo 1. (3) Qualsiasi firmatario o parte contraente può porre fine alla sua applicazione provvisoria della presente modifica notificando per iscritto al depositario la sua intenzione di non ratificarla, accettarla o approvarla. La fine dell’applicazione prov- visoria diviene effettiva, per qualsiasi firmatario o parte contraente, dopo sessanta
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Carta dell’energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010
giorni a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica scritta. Si considera che il firmatario che pone fine all’applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell’energia ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, lettera a), pone fine anche all’applicazione provvisoria della presente modifica, con effetto alla stessa data.
Articolo 7 Situazione giuridica delle decisioni Le decisioni adottate in relazione all’adozione della presente modifica costituiscono parte integrante del trattato sulla Carta dell’energia.
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