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AS 2010 3543

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati

Modifica del 18 agosto 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 dicembre 20041 concernente gli elementi di protezione indu- striale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasfor- mati è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

2 L’importo degli elementi mobili viene esaminato ogni anno ed eventualmente

ridefinito, sempre che variazioni di prezzo importanti o una modifica delle aliquote di dazio dei rispettivi prodotti di base non richiedano termini più brevi.

Art. 4 cpv. 2

2 Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale

dell’economia, può adattare temporaneamente gli elementi mobili, in base alla differenza tra i prezzi di mercato nazionali e quelli del mercato UE o a una modifica delle aliquote di dazio dei rispettivi prodotti di base. Gli importi di base secondo la tabella IV del protocollo n. 2 non devono essere superati.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2010.

18 agosto 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 632.111.722

2010-1837 3543

Elementi di protezione industriale ed elementi mobili applicabili RU 2010 all’importazione di prodotti agricoli trasformati

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