AS 2010 3555
Ordinanza dell'UFAS concernente il progetto pilota «Capitale di partenza»
Ordinanza dell’UFAS concernente il progetto pilota «Capitale di partenza»
del 16 agosto 2010
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 17 gennaio 19611 su l’assicurazione per l’invalidità, ordina:
Art. 1 Scopo del progetto pilota Il progetto pilota «Capitale di partenza» si prefigge di verificare se la concessione di incentivi finanziari da parte dell’assicurazione per l’invalidità migliori la reintegra- zione nel mercato del lavoro primario dei beneficiari di una rendita AI che ripren- dono l’attività lucrativa o aumentano il loro grado d’occupazione.
Art. 2 Partecipazione al progetto pilota
1 Possono partecipare al progetto pilota i beneficiari di una rendita AI che:
a. abitano nei Cantoni di San Gallo o di Vaud; e b. sono invitati a partecipare dall’ufficio AI.
2 La partecipazione è facoltativa.
Art. 3 Ripartizione in gruppi e concessione di un capitale di partenza 1 I beneficiari di rendita invitati a partecipare al progetto pilota sono ripartiti a caso nei tre gruppi seguenti: a. gruppo d’intervento 1; b. gruppo d’intervento 2; c. gruppo di controllo. 2 L’assicurazione per l’invalidità offre un capitale di partenza alle persone dei gruppi d’intervento 1 e 2.
Art. 4 Diritto al capitale di partenza 1 Hanno diritto al capitale di partenza i partecipanti dei gruppi d’intervento 1 e 2:
a. che hanno ripreso l’attività lucrativa o aumentato il loro grado d’occupa- zione tra il 1° ottobre 2010 e il 1° febbraio 2013 e l’hanno comunicato all’ufficio AI competente;
RS 831.201.71 1 RS 831.201
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Progetto pilota «Capitale di partenza» RU 2010
b. la cui rendita d’invalidità è ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o all’aumento del grado d’occupazione; e c. che, tre mesi dopo la pronuncia della decisione di soppressione o di ridu- zione della rendita, continuano ad esercitare la nuova attività lucrativa o a svolgere quella precedente con un grado d’occupazione più elevato.
2 Il diritto al capitale di partenza sussiste inoltre solo nei casi seguenti:
a. per i lavoratori salariati, se il loro contratto di lavoro è stato concluso prima della pronuncia della decisione di riduzione o soppressione della rendita nell’ambito della procedura ordinaria di revisione delle rendite; b. per i lavoratori indipendenti, se hanno aumentato il loro reddito prima della pronuncia della decisione di riduzione o soppressione della rendita nel- l’ambito della procedura ordinaria di revisione delle rendite.
Art. 5 Importo del capitale di partenza L’importo del capitale di partenza dipende dal gruppo d’intervento in cui si trova il partecipante e dall’entità della riduzione della rendita conformemente alla tabella riportata nell’allegato.
Art. 6 Versamento 1 Il capitale di partenza è versato in quattro rate nei due anni successivi alla ridu- zione o alla soppressione della rendita.
2 Le rate sono versate solo finché la rendita resta ridotta o soppressa.
3 Se le condizioni per il versamento non sono più adempiute, le rate già versate non devono essere rimborsate.
Art. 7 Diritto alla rendita e alle indennità giornaliere 1 In deroga all’articolo 29 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19592 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), i partecipanti al progetto pilota che benefi- ciano di provvedimenti d’integrazione continuano a ricevere una rendita anziché un’indennità giornaliera. L’articolo 47 LAI non è applicabile. 2 Se, in seguito all’esecuzione di provvedimenti d’integrazione, il partecipante al progetto pilota subisce una perdita di guadagno per cui acquisisce il diritto a una prestazione per i figli dell’assicurazione per l’invalidità, si applica l’articolo 22 capoverso 3 LAI. 3 Se, in seguito all’esecuzione di provvedimenti di reintegrazione, il partecipante al progetto pilota subisce una perdita di guadagno, riceve un’indennità giornaliera pari all’80 per cento del reddito da lavoro.
2 RS 831.20
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4 Se, in seguito all’esecuzione di provvedimenti di reintegrazione, il partecipante al progetto pilota perde l’indennità giornaliera di un’altra assicurazione, l’assicurazione per l’invalidità gli versa un’indennità giornaliera dello stesso importo. 5 Il reddito da lavoro ai sensi dei capoversi 2 e 3 è calcolato sulla base del reddito medio sul quale sono prelevati i contributi secondo la legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (reddito determinante).
Art. 8 Durata del progetto pilota
1 Il progetto pilota si conclude il 31 agosto 2015.
2 Le decisioni di concessione di un capitale di partenza possono essere pronunciate fino al 31 agosto 2013.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2010.
16 agosto 2010 Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Yves Rossier
3 RS 831.10
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Allegato (art. 5)
Riduzione da una rendita intera a Gruppo d’intervento 1 Gruppo d’intervento 2 fr. fr.
tre quarti di rendita 9 000 18 000 una mezza rendita 18 000 36 000 un quarto di rendita 27 000 54 000 nessuna rendita 36 000 72 000
Riduzione da tre quarti di rendita a Gruppo d’intervento 1 Gruppo d’intervento 2 fr. fr.
una mezza rendita 9 000 18 000 un quarto di rendita 18 000 36 000 nessuna rendita 27 000 54 000
Riduzione da una mezza rendita a Gruppo d’intervento 1 Gruppo d’intervento 2 fr. fr.
un quarto di rendita 9 000 18 000 nessuna rendita 18 000 36 000
Riduzione da un quarto di rendita a Gruppo d’intervento 1 Gruppo d’intervento 2 fr. fr.
nessuna rendita 9 000 18 000
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