AS 2010 3565
AS 2010 3565
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 18 agosto 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2010.
18 agosto 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.01
2010-1814 3565
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2010
Allegato 4 (art. 10)
Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all’importazione di prodotti agricoli
Numero 1
1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina
Contingente Prodotto Voce(i) di tariffa Volume del doganale n. contingente doganale (capi) [1] [1] [1] [1]
01 Animali della specie equina 0101. 1011 3 822
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale