AS 2010 3569
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
Modifica del 18 agosto 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 febbraio 20071 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e
1929 (2010)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
Art. 1 cpv. 1 e 3 1 Sono vietati la fornitura, la vendita, l’esportazione e il transito di beni giusta l’allegato 1, compresi le tecnologie e i software, destinati alla Repubblica Islamica dell’Iran. 3 Sono vietati servizi di ogni genere, compresi l’assistenza finanziaria, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari e gli investi- menti in relazione con la fornitura, la vendita, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione o l’impiego di beni giusta l’allegato 1.
Art. 1a Divieto di fornire e acquisire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito e la mediazione di materiale d’armamento d’ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggia- mento militari, di attrezzature paramilitari, nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio provenienti dalla Repubblica Islamica dell’Iran. 2 Sono vietati la fornitura, la vendita, l’esportazione e il transito di carri armati, autoblinde, sistemi d’artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri d’attacco, navi da guerra, missili e sistemi missilistici, nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio destinati alla Repubblica Islamica dell’Iran.
3 S/RES/1737 (2006), S/RES/1747 (2007), S/RES/1803 (2008) e S/RES/1929 (2010);
consultabili al seguente indirizzo Internet dell’ONU: www.un.org/documents/scres.htm
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3 È vietata la fornitura di formazione tecnica, mezzi finanziari o assistenza finanzia- ria, consulenza, altri servizi o assistenza in relazione con la fornitura, la vendita, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni giusta il capoverso 2.
Art. 1b Divieto di partecipazione 1 Alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nel capoverso 2 è vietato acquisire partecipazioni a imprese che: a. operano nell’estrazione dell’uranio; b. sviluppano, fabbricano o impiegano beni, compresi le tecnologie e i soft- ware, di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 20044 sull’energia nucleare (OENu) e all’allegato 2, parte 1 dell’OBDI5; c. sviluppano, fabbricano o impiegano beni, compresi le tecnologie e i soft- ware, in relazione con missili balistici che possono trasportare armi nucleari. 2 Il divieto di partecipazione concerne le seguenti persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni: a. il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran; b. i cittadini iraniani nonché le imprese e le organizzazioni registrate nella Repubblica Islamica dell’Iran o soggette alla sua giurisdizione; c. le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a e b; d. le imprese e le organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a e b.
Art. 3a Divieto di adempimento di determinate richieste È vietato adempiere richieste delle seguenti persone fisiche, imprese e organizza- zioni se dette richieste hanno un nesso con un contratto o un affare la cui esecuzione è ostacolata o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure decise dal Con- siglio di sicurezza dell’ONU nell’ambito delle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007),
1803 (2008) e 1929 (2010):
a. il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran; b. persone fisiche, imprese e organizzazioni con sede nella Repubblica Isla- mica dell’Iran; c. persone fisiche, imprese e organizzazioni giusta gli allegati 3 e 4; d. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano su incarico o a favore di persone, imprese o organizzazioni menzionate nelle lettere a–c.
4 RS 732.11 5 RS 946.202.1
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Art. 4 cpv. 1 e 2 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 1a, 1b, 2 e 3a. Essa notifica al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU e all’Agenzia internazionale per l’energia atomica la fornitura di beni, compresi le tecnologie e i software, in conformità alle risoluzioni 1737 (2006) e 1803 (2008).
2 Abrogato
Art. 6 cpv. 1 1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 1b, 2, 3a o 3b è punito conformemente all’arti- colo 9 LEmb.
II La presente modifica entra in vigore il 19 agosto 2010.6
18 agosto 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 La presente ordinanza è già stata pubblicata in via straordinaria il 18 ago. 2010 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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