AS 2010 3573
Convenzione fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (con all. e dichiarazioni)
Testo originale
Convenzione fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, da una parte, e la Comunità europea, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
Conclusa a Bruxelles il 30 settembre 2009 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 novembre 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2010
La Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera»), e il Principato del Liechtenstein (di seguito denominato «Liechtenstein»), da una parte, e la Comunità europea, dall’altra, visto l’Accordo firmato il 26 ottobre 20041 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attua- zione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denomi- nato l’«Accordo»), visto il Protocollo firmato il 28 febbraio 2008 fra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del principato del Liechtenstein all’Accordo fra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confedera- zione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schen- gen (di seguito denominato il «Protocollo»), vista la dichiarazione comune dell’Unione europea, della Comunità europea, della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein su un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, allegata al sopra citato Protocollo, vista la Convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea2,
RS 0.362.313 1 RS 0.362.31
2 GU L 188 del 20.7.2007, pag. 19.
2009-1542 3573
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considerando quanto segue: (1) La Comunità europea, con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio3, (di seguito denominato il «regolamento»), ha istituito l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (di seguito denominata l’«Agenzia»). (2) Il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo e del Protocollo. (3) Il regolamento conferma che i Paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen dovrebbero partecipare a pieno titolo alle attività dell’Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato. (4) Il Principato del Liechtenstein non ha frontiere esterne cui si applichi il Codice frontiere Schengen. (5) L’Accordo e il Protocollo non trattano le modalità dell’associazione della Sviz- zera e del Liechtenstein alle attività dei nuovi organismi istituiti dall’Unione europea nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen e taluni aspetti dell’asso- ciazione con l’Agenzia devono essere disciplinati in una convenzione supplementare fra le Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Consiglio d’amministrazione 1. La Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati presso il consiglio di ammini- strazione dell’Agenzia come previsto all’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento.
2. La Svizzera ha diritto di voto:
(a) sulle decisioni relative ad attività specifiche da eseguire alle sue frontiere esterne. Le proposte per tali decisioni richiedono un voto favorevole all’adozione da parte del suo rappresentante presso il consiglio di ammi- nistrazione; (b) sulle decisioni relative ad attività specifiche di cui all’articolo 3 (operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne), all’articolo 7 (gestione delle attrezzature tecniche), all’articolo 8 (sostegno agli Stati membri in cir- costanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne) e all’articolo 9, paragrafo 1, prima frase (operazioni di rimpatrio congiunte), da eseguire con risorse umane e/o con attrezzature da essa messe a disposizione; (c) sulle decisioni relative all’analisi dei rischi (sviluppo dell’analisi comune integrata dei rischi, analisi dei rischi generale e specifica) che la riguardino direttamente, ai sensi dell’articolo 4; (d) sulle decisioni relative ad attività di formazione di cui all’articolo 5, ad ecce- zione della definizione della formazione di base comune.
3 GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
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3. Il Liechtenstein ha diritto di voto:
(a) sulle decisioni relative ad attività specifiche di cui all’articolo 3 (operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne), all’articolo 7 (gestione delle attrezzature tecniche), all’articolo 8 (sostegno agli Stati membri in cir- costanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne) e all’articolo 9, paragrafo 1, prima frase (operazioni di rimpatrio congiunte), da eseguire con risorse umane e/o con attrezzature da esso messe a disposizione; (b) sulle decisioni relative all’analisi dei rischi (sviluppo dell’analisi comune integrata dei rischi, analisi dei rischi generale e specifica) che lo riguardino direttamente, ai sensi dell’articolo 4; (c) sulle decisioni relative ad attività di formazione di cui all’articolo 5, ad ecce- zione della definizione della formazione di base comune.
Art. 2 Contributo finanziario La Svizzera contribuisce al bilancio dell’Agenzia negli importi percentuali di cui all’articolo 11, paragrafo 3 dell’Accordo. Il Liechtenstein contribuisce al bilancio dell’Agenzia conformemente all’articolo 3 del Protocollo, che rinvia alle modalità di contributo di cui all’articolo 11, para- grafo 3 dell’Accordo.
Art. 3 Protezione e riservatezza dei dati
1. Ai dati personali trasmessi dall’Agenzia alle autorità della Svizzera e del
Liechtenstein si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 24 ottobre 19954, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 20005, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al tratta- mento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, si applica ai dati personali trasmessi dalle autorità della Svizzera e del Liechtenstein all’Agenzia. 3. La Svizzera e il Liechtenstein, nei confronti dei documenti detenuti dall’Agenzia, rispettano le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.
4 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
5 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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Art. 4 Status giuridico L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Svizzera e del Liechtenstein e gode in Svizzera e nel Liechtenstein della più ampia capacità giuri- dica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di questi due Stati. In particolare, l’Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
Art. 5 Responsabilità La responsabilità dell’Agenzia è disciplinata secondo quanto previsto all’articolo 19, paragrafi 1, 3 e 5 del regolamento.
Art. 6 Corte di giustizia 1. La Svizzera e il Liechtenstein riconoscono la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dell’Agenzia, a norma dell’articolo 19, para- grafi 2 e 4 del regolamento. 2. Le controversie relative alla responsabilità civile sono risolte conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 4 del regolamento quale modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 20076, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle fron- tiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.
Art. 7 Privilegi e immunità 1. La Svizzera e il Liechtenstein applicano all’Agenzia e al personale della stessa il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, che figura in allegato alla presente Convenzione. 2. Tale allegato, compresa, per quanto riguarda la Svizzera, l’appendice relativa alle modalità d’applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, costituisce parte integrante della presente Convenzione.
Art. 8 Personale
1. La Svizzera e il Liechtenstein applicano le norme relative al personale
dell’Agenzia adottate conformemente al Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. 2. In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini della Svizzera e del Liechtenstein che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecu- tivo dell’Agenzia.
6 GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.
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3. I cittadini della Svizzera e del Liechtenstein, tuttavia, non possono essere nomi- nati alle funzioni di direttore esecutivo o di vicedirettore esecutivo dell’Agenzia. 4. I cittadini della Svizzera e del Liechtenstein non possono essere eletti presidente o vicepresidente del consiglio di amministrazione.
Art. 9 Entrata in vigore
1. Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario della
presente Convenzione. 2. La Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein approvano la presente Con- venzione conformemente alle loro rispettive procedure.
3. L’entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata all’approvazione
della Comunità europea e di almeno un’altra delle Parti. 4. La presente Convenzione entra in vigore, per ciascuna delle Parti, il primo giorno del primo mese successivo al deposito dello strumento d’approvazione presso il depositario. 5. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente Convenzione si applica dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2 del Protocollo a norma dell’articolo 10 dello stesso.
Art. 10 Validità ed estinzione
1. La presente Convenzione è conclusa a durata indeterminata.
2. La presente Convenzione cessa di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia da parte della Svizzera oppure per decisione del Consiglio dell’Unione europea, ovvero qualora vi si ponga termine in altro modo secondo le procedure di cui all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 10 o all’articolo 17 dell’Accordo. 3. La presente Convenzione cessa di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia del Protocollo da parte del Liechtenstein oppure per decisione del Consiglio dell’Unione europea, ovvero qualora vi si ponga termine in altro modo secondo le procedure di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 1 o all’artico- lo 11, paragrafo 3 del Protocollo.
La presente Convenzione, nonché le dichiarazioni congiunte allegate, sono redatte in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
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Fatto a Bruxelles il 30 settembre 2009
Per la Confederazione Svizzera: Per la Comunità europea: Jacques de Watteville Christian Danielsson
Per il Principato del Liechtenstein: S.A.S. Principe Nikolaus von und zu Liechtenstein
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Allegato (art. 7) Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
Le alte Parti Contraenti, considerando che, ai termini dell’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione, hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato:
Capo I Beni, fondi, averi e operazioni delle Comunità europee
Art. 1 I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisi- zioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Art. 2 Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.
Art. 3 Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
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Art. 4 Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importa- zione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del Paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al Governo di tale Paese. Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.
Art. 5 La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.
Capo II Comunicazioni e lasciapassare
Art. 6 Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.
Art. 7 1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi. 2. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del Protocollo sui privilegi e sulle immu- nità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.
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Capo III Membri del Parlamento europeo
Art. 8 Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di con- trollo dei cambi: (a) dal proprio Governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea, (b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rap- presentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Art. 9 I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 10 Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: (a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parla- mento del loro Paese, (b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedi- mento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
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Capo IV Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità europee
Art. 11 I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.
Capo V Funzionari e agenti delle Comunità europee
Art. 12 Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i fun- zionari ed altri agenti delle Comunità: (a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applica- zione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni; (b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle dispo- sizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri; (c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle orga- nizzazioni internazionali; (d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel Paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto Paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal Governo del Paese in cui il diritto è esercitato; (e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel Paese della loro ultima residenza o nel Paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale Paese, e
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di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condi- zioni ritenute necessarie dal Governo del Paese interessato.
Art. 13 Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su pro- posta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolu- menti dalle stesse versati. Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.
Art. 14 Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i Paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un Paese membro diverso dal Paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel Paese di residenza che nel Paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo Paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Art. 15 Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comu- nità.
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Art. 16 Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
Capo VI Privilegi e immunità delle missioni di Stati terzi accreditate presso le Comunità europee
Art. 17 Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei Paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.
Capo VII Disposizioni generali
Art. 18 I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime. Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contra- rio agli interessi delle Comunità.
Art. 19 Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo, le istituzioni delle Comunità agi- ranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Art. 20 Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai membri della Com- missione.
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Art. 21 Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai mem- bri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Art. 22 Il presente Protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca. La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Art. 23 Il presente Protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafisca- le al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.
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Appendice all’Allegato
Modalità d’applicazione in Svizzera del Protocollo sui privilegi e sulle immunità
1. Estensione dell’applicazione alla Svizzera
Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (di seguito: «il Protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
2. Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)
I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma del Protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa). Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione, all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’Amministrazione svizzera. Le domande di rim- borso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale
dell’Agenzia Con riferimento all’articolo 13, secondo comma del Protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agen- zia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 (GU L 74 del 23.7.1969, pag. 1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 del Protocollo, la Svizzera non è conside- rata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice. I funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
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La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CECA/CE/Euratom) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.
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Dichiarazione congiunta, da parte della Comunità europea, del Governo della Confederazione Svizzera e del Governo del Principato del Liechtenstein, relativa alla Convenzione recante le modalità di partecipazione della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
La Comunità europea, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Principato del Liechtenstein, avendo concluso la Convenzione recante le modalità di partecipazione della Confe- derazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea conformemente all’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, formulano le seguenti dichiarazioni congiunte:
Il diritto di voto previsto nella Convenzione è giustificato dalle speciali relazioni con la Svizzera e il Liechtenstein, dovute all’associazione di tali Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Tale diritto di voto ha carattere eccezionale e deriva dalla natura specifica della cooperazione Schengen e dalla posizione particolare della Svizzera e del Liechten- stein. Non può pertanto essere considerato un precedente giuridico o politico per nessun altro ambito di cooperazione fra le Parti della Convenzione o per la partecipazione di altri Paesi terzi ad altre agenzie dell’Unione. Tale diritto di voto non può essere esercitato in nessun caso per decisioni di natura legislativa o regolamentare.
Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa all’applicazione delle disposizioni sulla responsabilità civile In caso di invio di una squadra di intervento rapido alle frontiere nel quadro della gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, si applica, per quanto riguarda la responsabilità civile, l’arti- colo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.
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Campo d’applicazione il 1° agosto 2010 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Svizzera 20 novembre 2009 1° agosto 2010 Unione europea 29 luglio 2010 1° agosto 2010
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