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AS 2010 3593

Accordo istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti INTELSAT

Accordo del 20 agosto 1971 istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti INTELSAT

RS 0.784.601; RU 1973 814

I Traduzione1 Emendamento dell’Accordo Adottato il 17 novembre 2000 in occasione della 25a sessione dell’Assemblea dei partecipanti Entrato in vigore per la Svizzera il 30 novembre 2004

Nel titolo dell’Accordo il termine «INTELSAT» è soppresso.

Preambolo Il preambolo è emendato come segue – al paragrafo 2 il termine «luna» è soppresso e sostituito da «Luna»; i paragrafi 3–7, da «Costatando che» fino a «telecomunicazioni mediante satelliti», sono soppressi e sostituiti dal testo seguente: – Riconoscendo che, conformemente al suo scopo iniziale, l’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti ha istituito un sistema mon- diale via satellite volto a fornire servizi di telecomunicazione a tutte le regioni del mondo che ha contribuito alla pace e all’intesa mondiale, – Tenendo conto del fatto che la 24a sessione dell’Assemblea dei partecipanti dell’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti ha deciso di procedere a una ristrutturazione e a una privatizzazione creando una società di diritto privato sotto la vigilanza di un’organizzazione inter- governativa, – Constatando che, a causa dell’aumento della concorrenza nel settore della fornitura di servizi di telecomunicazione, si è reso necessario il trasferimento del sistema spaziale dell’organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti alla Società definita al paragrafo d dell’articolo I del presente accordo affinché il sistema spaziale continui ad essere utilizzato in modo commercialmente valido,

1 Dal testo originale inglese.

2001-2645 3593

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– Mirando a fare in modo che la Società rispetti i principi fondamentali enun- ciati all’articolo III del presente accordo e fornisca, su base commerciale, il settore spaziale necessario a servizi pubblici di telecomunicazioni interna- zionali d’alta qualità e di grande affidabilità, – Avendo stabilito che per garantire che la Società rispetti costantemente i principi fondamentali è necessaria un’organizzazione intergovernativa di vigilanza della quale ogni Stato membro delle Nazioni Unite o dell’Unione internazionale di telecomunicazione possa diventare membro,

Art. I L’articolo I (Definizioni) è emendato come segue – al paragrafo a «gli allegati» è soppresso e sostituito da «il suo allegato»; dopo «il suo allegato» appena inserito è inserito «e ogni emendamento ad esso attinente» e dopo «Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti» è soppresso «INTELSAT»; il paragrafo b è soppresso e il vecchio paragrafo h è denominato paragrafo b; il vecchio paragrafo j è denominato paragrafo c; dopo il paragrafo c è inserita la seguente nuova definizione, e il paragrafo è denomi- nato paragrafo d: d) il termine «Società» designa l’ente o gli enti privati creati conformemente al diritto di uno o più Stati cui è trasferito il sistema spaziale dell’Organiz- zazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti, compresi gli enti che succedono loro per diritto; il testo del paragrafo e è soppresso e sostituito dalla seguente nuova definizione: e) con l’espressione «su base commerciale» si intende conformemente alla pra- tica commerciale abituale e consueta del settore delle telecomunicazioni; il vecchio paragrafo f è denominato paragrafo p; il vecchio paragrafo k è denominato paragrafo f; «di INTELSAT» è soppresso e sostituito da «della Società»; il paragrafo g è soppresso e il vecchio paragrafo c è denominato paragrafo g; dopo il paragrafo g è inserita la seguente nuova definizione: h) i termini «obbligo di connessione vitale» o «LCO» designano l’obbligo assunto dalla Società, come enunciato nel contratto LCO, di fornire servizi costanti di telecomunicazione ai clienti LCO; il testo del paragrafo i è soppresso e sostituito con il testo del paragrafo d; dopo il paragrafo i sono inseriti i paragrafi j e k con le seguenti nuove definizioni: j) i termini «Accordo di servizi pubblici» designano lo strumento giuridica- mente vincolante con il quale l’ITSO garantisce che la Società rispetti i prin- cipi fondamentali;

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k) i termini «principi fondamentali» designano i principi descritti all’articolo III; il testo del paragrafo 1 è soppresso e sostituito dalla seguente nuova definizione: i termini «patrimonio comune» designano le assegnazioni di frequenze asso- ciate alle posizioni orbitali in corso di pubblicazione anticipata, di coordi- namento o di registrazione a nome delle Parti presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), conformemente alle disposizioni del Rego- lamento delle Radiocomunicazioni dell’UIT, che sono trasferite a una o più Parti conformemente all’articolo XII; il vecchio paragrafo m è denominato paragrafo q e nel nuovo paragrafo m è inserita la seguente definizione: m) i termini «copertura mondiale» designano la copertura geografica massima della terra verso il parallelo più a Nord e il parallelo più a Sud visibili dai satelliti posti su orbite geostazionarie; il testo del paragrafo n è soppresso e sostituito da quanto segue: i termini «connessione mondiale» designano i mezzi d’interconnessione offerti ai clienti della Società mediante la copertura mondiale che la Società fornisce per permettere delle comunicazioni nelle cinque regioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni definite dalla conferenza plenipoten- ziaria dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni tenutasi a Mon- treux nel 1965, e tra queste regioni; dopo il paragrafo n è aggiunto il nuovo paragrafo o con la seguente definizione: o) i termini «accesso non discriminatorio» designano l’opportunità d’accesso al sistema della Società su una base equa e di parità; dopo il paragrafo q sono aggiunti i nuovi paragrafi r e s con le seguenti definizioni: r) i termini «clienti LCO» designano tutti i clienti che hanno il diritto di bene- ficiare dei contratti LCO e che li hanno firmati; s) il termine «Amministrazione» designa ogni dipartimento o servizio ufficiale responsabile del rispetto degli obblighi derivanti dalla Costituzione del- l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, dalla Convenzione del- l’Unione internazionale delle telecomunicazioni e dai suoi regolamenti amministrativi.

Art. II L’articolo II è emendato come segue – nel titolo «di INTELSAT» è soppresso e sostituito da «dell’ITSO»; tutto il testo dell’articolo II è soppresso e sostituito da quanto segue: Tenendo conto dei principi enunciati nel preambolo, le Parti istituiscono l’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni via satellite, qui di seguito denominata «ITSO».

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Art. III L’articolo III è emendato come segue – il titolo è sostituito da: «Scopo principale e principi fondamentali dell’ITSO»; il paragrafo a è soppresso; la «b» del paragrafo «b» è soppressa; dopo «internazionali» è inserito «per l’applicazione dell’articolo III»; il vecchio comma i del paragrafo b è denominato paragrafo a, e il comma ii del paragrafo b è denominato paragrafo b; nel nuovo paragrafo b «la Riunione dei Firmatari, tenuto conto del parere espresso dal Consi- glio dei governatori, abbia previamente dato l’autorizzazione appropriata», è sop- presso e sostituito da quanto segue: «sia stata data l’autorizzazione appropriata» e il vecchio paragrafo b è inserito nell’articolo IV; tutto il resto del testo dell’articolo III è soppresso e sostituito da quanto segue: a) Tenuto conto dell’istituzione della Società, lo scopo principale dell’ITSO è garantire, mediante l’Accordo di servizi pubblici, che la Società fornisca su base commerciale servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, al fine di garantire il rispetto dei principi fondamentali. b) I principi fondamentali sono i seguenti: i) mantenere la connessione mondiale e la copertura mondiale; ii) fornire servizi ai propri clienti che dispongono di connessioni vitali; iii) fornire un accesso non discriminatorio al sistema della Società.

Art. IV L’articolo IV è emendato come segue – il titolo è sostituito da: «Servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali contem- plati» al paragrafo a «INTELSAT» è soppresso e sostituito da «L’ITSO»; l’insieme del testo emendato dell’articolo IV (Personalità giuridica) è denominato articolo VI, eccetto il vecchio paragrafo b dell’articolo III, come emendato qui sopra, il quale è ripreso come nuovo testo dell’articolo IV.

Art. V L’articolo V è emendato come segue – il titolo è sostituito da: «Vigilanza»; l’insieme dell’attuale testo dell’articolo V è soppresso e sostituito dal seguente testo: L’ITSO adotta tutte le misure appropriate, compresa la conclusione del- l’Accordo di servizi pubblici, per vigilare sull’esecuzione da parte della Società dei principi fondamentali, in particolare il principio d’accesso non discriminatorio al sistema della Società per i servizi pubblici di telecomu- nicazione esistenti e futuri offerti dalla Società se la capacità del settore spaziale è disponibile su base commerciale.

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Art. VI L’articolo VI è emendato come segue – nel titolo «di INTELSAT» è soppresso e sostituito da «dell’ITSO»; l’articolo è denominato articolo VIII; il nuovo articolo VIII è riformulato come segue: L’ITSO comprende gli organi seguenti: a) l’Assemblea dei partecipanti; b) un Organo esecutivo diretto dal direttore generale e responsabile davanti all’Assemblea dei partecipanti.

Art. VII L’articolo VII (Assemblea dei partecipanti) è emendato come segue – il testo dell’articolo VII è spostato e inserito nell’articolo IX; all’articolo VII è dato il seguente nuovo titolo: «Norme finanziarie»; all’articolo VII è inserito il seguente nuovo testo: a) L’ITSO sarà finanziata per il periodo di dodici anni sancito dall’articolo XXI grazie ad alcuni attivi finanziari che conserverà al momento del trasferi- mento del sistema spaziale dell’ITSO alla Società. b) Se continua ad esistere al di là di questi dodici anni, l’ITSO ottiene un finan- ziamento attraverso l’Accordo di servizi pubblici.

Art. VIII L’articolo VIII (Riunione dei firmatari) è emendato come segue – il titolo e l’intero testo del vecchio articolo VIII sono soppressi e sostituiti dal testo e dal titolo emendati dell’articolo VI, come emendato qui sopra, e denominato articolo VIII.

Art. IX L’articolo IX è emendato come segue – il testo del vecchio articolo IX è soppresso; all’articolo IX è dato il seguente nuovo titolo: «Assemblea dei partecipanti»; il testo del vecchio articolo VII (Assemblea dei partecipanti), denominato qui sopra articolo IX, è modificato come segue: al paragrafo a «INTELSAT» è soppresso e sostituito da «ITSO»; i paragrafi b-e sono soppressi e sostituiti da quanto segue: b) L’Assemblea dei partecipanti tratta la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell’ITSO.

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c) L’Assemblea dei partecipanti tratta le questioni che interessano le Parti in particolare in quanto Stati sovrani, e garantisce segnatamente che la Società fornisca, su base commerciale, servizi pubblici di telecomunicazioni interna- zionali, allo scopo di: i) mantenere la connessione mondiale e la copertura mondiale; ii) fornire servizi ai propri clienti che dispongono di connessioni vitali; iii) fornire un accesso non discriminatorio al sistema della Società. d) L’Assemblea dei partecipanti ha le funzioni e i poteri seguenti: i) impartisce le istruzioni che ritiene appropriate all’Organo esecutivo dell’ITSO in particolare per quanto concerne l’esame da parte di quest’ultimo delle attività della Società che sono direttamente legate ai principi fondamentali; ii) esamina e pronuncia decisioni relative alle proposte di emendamento del presente accordo conformemente all’articolo XV del presente accordo; iii) nomina e revoca il direttore generale conformemente all’articolo X; iv) esamina i rapporti presentati dal direttore generale relativi al rispetto dei principi fondamentali da parte della Società e decide in merito a tali rapporti; v) esamina e, se lo ritiene necessario, prende decisioni in merito alle rac- comandazioni del direttore generale; vi) adotta, in virtù delle disposizioni del paragrafo b dell’articolo XIV del presente accordo, le decisioni concernenti il recesso di una Parte dall’ITSO; vii) adotta le decisioni sulle questioni relative alle relazioni ufficiali tra l’ITSO e gli Stati, partecipi o no al presente accordo, o gli enti inter- nazionali; viii) esamina i reclami inoltrati dalle Parti; ix) esamina le questioni relative al patrimonio comune delle Parti; x) pronuncia le decisioni relative all’autorizzazione di cui al paragrafo b dell’articolo IV del presente accordo; xi) esamina e approva il bilancio dell’ITSO per il periodo deciso dall’Assemblea dei partecipanti; xii) prende le decisioni necessarie in materia di spese impreviste non iscritte al bilancio approvato; xiii) nomina un commissario ai conti per esaminare le spese e i conti dell’ITSO; xiv) sceglie i giurisperiti menzionati all’articolo 3 dell’allegato A del pre- sente accordo; xv) determina le condizioni in cui il direttore generale può aprire una pro- cedura d’arbitrato nei confronti della Società in virtù dell’Accordo di servizi pubblici;

xvi) decide sugli emendamenti proposti all’Accordo di servizi pubblici;

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xvii) esercita qualunque altra funzione di sua competenza in virtù di qualsiasi altro articolo del presente accordo. e. L’Assemblea dei partecipanti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, la prima volta al più tardi dodici mesi dopo il trasferimento del sistema spa- ziale dell’ITSO alla Società. Oltre alle sessioni ordinarie, l’Assemblea dei partecipanti può indire sessioni straordinarie, che possono essere convocate sia su domanda dell’Organo esecutivo in virtù delle disposizioni del paragra- fo k dell’articolo X, sia su richiesta scritta di una o più Parti inviata al diret- tore generale precisando l’oggetto della riunione con riserva di accettazione di almeno un terzo delle Parti, comprese quelle che hanno presentato la richiesta. L’Assemblea dei partecipanti definisce le condizioni in cui il diret- tore generale può indire una sessione straordinaria dell’Assemblea dei parte- cipanti. al paragrafo f «Ciascuna Parte dispone di un voto» è soppresso; alla fine del paragrafo f è aggiunto quanto segue: Le Parti possono votare per procura o in altro modo ritenuto appropriato dall’Assemblea dei partecipanti e ricevono le informazioni necessarie con sufficiente anticipo prima della sessione dell’Assemblea dei partecipanti. il vecchio paragrafo g è denominato paragrafo h e dopo «membri dell’ufficio presi- denziale» è inserito quanto segue: «come pure delle disposizioni relative alla partecipazione e al voto». è inserito il seguente nuovo paragrafo g: g) Per ogni sessione dell’Assemblea dei partecipanti, ogni Parte dispone di un voto. il vecchio paragrafo h è denominato paragrafo i e «di INTELSAT» nonché tutti i termini che seguono fino alla fine del periodo sono soppressi e sostituiti con «dell’ITSO».

Art. X L’articolo X è emendato come segue – all’articolo X è dato il seguente nuovo titolo: «Direttore generale» e il testo dell’articolo X è soppresso e sostituito da quanto segue: a) L’Organo esecutivo è diretto dal direttore generale il quale è direttamente responsabile davanti all’Assemblea dei partecipanti. b) Il direttore generale: i) è il funzionario di massimo rango e il rappresentante legale dell’ITSO; egli è responsabile dell’esecuzione di tutte le funzioni gestionali, com- preso l’esercizio dei diritti in virtù di contratti; ii) opera conformemente alle direttive e alle istruzioni dell’Assemblea dei partecipanti;

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iii) è nominato dall’Assemblea dei partecipanti per un mandato di quattro anni o per qualsiasi altro periodo deciso dall’Assemblea dei parteci- panti. Può essere dimesso dalle sue funzioni con decisione motivata dell’Assemblea dei partecipanti. Nessun direttore generale è nominato per più di otto anni. c) I principali criteri su cui basarsi per la nomina del direttore generale e per l’assunzione di altri membri del personale dell’Organo esecutivo devono essere di natura tale da assicurare il massimo grado d’integrità, competenza ed efficacia, tenendo conto degli eventuali vantaggi di un’assunzione e di un impiego su base regionale e geograficamente diversificata. Il direttore gene- rale e gli altri membri del personale dell’Organo esecutivo devono astenersi da ogni atto incompatibile con le loro responsabilità nei confronti dell’ITSO. d) Con riserva delle direttive e delle istruzioni dell’Assemblea dei partecipanti, il direttore generale determina la struttura, gli effettivi e le modalità tipo d’impiego dei dirigenti e degli impiegati e nomina il personale dell’Organo esecutivo. Il direttore generale può scegliere esperti di fiducia e altri consu- lenti dell’Organo esecutivo. e) Il direttore generale controlla il rispetto da parte della Società dei principi fondamentali. f) Il direttore generale: i) controlla il rispetto da parte della Società del principio fondamentale che consiste nel fornire servizi ai clienti LCO nel rispetto dei contratti LCO; ii) esamina le decisioni prese dalla Società in merito alle domande d’am- missibilità a concludere un contratto LCO; iii) aiuta i clienti LCO a comporre le loro vertenze con la Società fornendo servizi di conciliazione; iv) se un cliente LCO decide d’intentare una procedura d’arbitrato contro la Società, lo consiglia riguardo alla scelta degli esperti di fiducia e degli arbitri. g) Il direttore generale rende conto alle Parti delle questioni menzionate ai paragrafi d–f. h) In applicazione delle modalità che saranno stabilite dall’Assemblea dei par- tecipanti, il direttore generale può intentare una procedura d’arbitrato contro la Società in virtù dell’accordo di servizi pubblici. i) Il direttore generale tratta con la Società conformemente all’accordo di ser- vizi pubblici. j) Il direttore generale, a nome dell’ITSO, esamina tutte le questioni riguardan-

ti il patrimonio comune delle Parti e comunica i pareri delle Parti alla (alle) Amministrazione(i) notificatrice(i). k) Se il direttore generale ritiene che il fatto che una Parte non abbia preso misure conformemente al paragrafo c dell’articolo XI causi un pregiudizio alla capacità della Società di rispettare i principi fondamentali, il direttore

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generale contatta detta Parte per trovare una soluzione a tale situazione e può, conformemente alle condizioni definite dall’Assemblea dei partecipanti e sancite al paragrafo e dell’articolo IX, convocare una sessione straordinaria dell’Assemblea dei partecipanti. l) L’Assemblea dei partecipanti designa un alto funzionario dell’Organo esecu- tivo affinché assuma le funzioni di direttore generale interinale qualora il direttore generale sia assente, sia nell’impossibilità di svolgere le proprie funzioni o il suo posto sia vacante. Il direttore generale interinale detiene le competenze attribuite al direttore generale in virtù del presente accordo. In caso di vacanza, il direttore generale interinale assume le funzioni sino all’insediamento di un direttore generale nominato e confermato, nei termini più brevi, conformemente al comma iii del paragrafo b del presente articolo.

Art. XI L’articolo XI è emendato come segue – all’articolo XI è dato il seguente nuovo titolo: «Diritti e obblighi delle Parti»; il testo dell’articolo XI è soppresso e sostituito dal testo dell’articolo XIV, emendato come segue: al paragrafo a è soppresso «e i Firmatari» e dopo «preambolo» è inserito «, nei principi fondamentali di cui all’articolo III». al paragrafo b «e i Firmatari devono essere autorizzati» è soppresso e sosti- tuito da «sono autorizzate»; «in cui sono legittimamente rappresentati» è soppresso e sostituito da «in cui sono legittimamente rappresentate»; «e dell’accordo di gestione» è soppresso; i termini «da INTELSAT» sono soppressi e sostituiti da «dall’ITSO»; sono soppressi «o il Firmatario» dopo il termine «Parte» e «e di tutti i Firmatari»; i paragrafi c–g sono soppressi e sostituiti con il seguente nuovo paragrafo c: c) Le Parti adottano, in modo trasparente, non discriminatorio e neutrale dal punto di vista della concorrenza, in virtù della procedura nazionale applica- bile e degli accordi internazionali pertinenti di cui sono partecipi, le misure necessarie affinché la Società possa rispettare i principi fondamentali.

Art. XII L’articolo XII è emendato come segue – all’articolo XII è dato il seguente nuovo titolo: «Assegnazione delle frequenze»; l’intero testo è soppresso e sostituito dal seguente nuovo testo: a) Le Parti dell’ITSO conservano le posizioni orbitali e le assegnazioni delle frequenze in corso di coordinamento o di registrazione a nome delle Parti presso l’UIT, fino a che l’(le) Amministrazione(i) notificatrice(i) scelta(e) notifichi(no) al depositario che ha(hanno) approvato, accettato o ratificato il presente accordo. Le Parti scelgono tra i membri dell’ITSO una Parte incari-

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cata di rappresentare tutti i partecipanti all’ITSO presso l’UIT durante il periodo in cui le Parti dell’ITSO conservano tali assegnazioni. b) Quando riceve la notifica dal depositario dell’approvazione, accettazione o ratifica del presente accordo da una Parte scelta dall’Assemblea dei parteci- panti in qualità d’Amministrazione notificatrice per la Società, la Parte, scelta in virtù del paragrafo a per rappresentare l’insieme delle Parti durante il periodo in cui l’ITSO conserva le assegnazioni, trasferisce dette assegna- zioni all’(alle) Amministrazione(i) notificatrice(i) scelta(e). c) Ogni Parte scelta in qualità d’Amministrazione notificatrice della Società, in virtù della procedura nazionale applicabile: i) autorizza l’utilizzo di detta assegnazione di frequenze da parte della Società in modo da permettere il rispetto dei principi fondamentali; ii) nel caso in cui detto utilizzo non è più autorizzato o se la Società non ha più bisogno di detta(e) assegnazione(i) di frequenza(e), annulla detta assegnazione di frequenza conformemente alle procedure dell’UIT. d) Indipendentemente da tutte le altre disposizioni del presente accordo, se una Parte scelta in qualità d’Amministrazione notificatrice per la Società cessa di essere membro dell’ITSO conformemente all’articolo XIV, detta Parte è legata da tutte le disposizioni pertinenti del presente accordo e del Regola- mento delle Radiocomunicazioni dell’UIT e vi è sottoposta finché le asse- gnazioni di frequenze non sono trasferite a un’altra Parte conformemente alle procedure dell’UIT. e) Ogni Parte scelta in qualità d’Amministrazione notificatrice in virtù del paragrafo c: i) presenta, almeno una volta all’anno, un rapporto al direttore generale sul trattamento accordato da detta Amministrazione notificatrice alla Società, prestando particolare attenzione al rispetto da detta Parte dei suoi obblighi in virtù del paragrafo c dell’articolo XI; ii) domanda il parere del direttore generale, a nome dell’ITSO, in merito alle misure necessarie per instaurare il rispetto da parte della Società dei principi fondamentali; iii) lavora con il direttore generale, a nome dell’ITSO, sulle potenziali atti- vità dell’(delle) Amministrazione(i) notificatrice(i) per allargare l’accesso ai Paesi dipendenti; iv) notifica e consulta il direttore generale in merito ai coordinamenti di

sistemi satellitari presso l’UIT effettuati a nome della Società per garan- tire il mantenimento della connessione mondiale e del servizio agli utenti dipendenti; v) effettua consultazioni con l’UIT sui bisogni degli utenti dipendenti in materia di telecomunicazioni via satellite.

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Art. XIII L’articolo XIII è emendato come segue – il titolo e il testo dell’articolo XIII sono soppressi; il vecchio articolo XV è denominato articolo XIII; all’articolo XIII è dato il seguente nuovo titolo: «Sede dell’ITSO, privilegi, esen- zioni e immunità»; il testo del vecchio articolo XV, denominato ora articolo XIII, è emendato come segue: al paragrafo a «di INTELSAT» è soppresso e sostituito da «dell’ITSO», ed è soppresso il punto alla fine del paragrafo e inserito quanto segue: «, D.C., salvo che l’Assemblea dei partecipanti decida altrimenti.»; al paragrafo b è soppresso «e da qualsiasi diritto doganale sui satelliti di telecomunicazioni, nonché sugli elementi e i pezzi staccati di tali satelliti, che devono essere lanciati in vista del loro impiego nel sistema mondiale»; «INTELSAT» è soppresso e sostituito da «l’ITSO» e «di INTELSAT» è soppresso e sostituito da «dell’ITSO»; al paragrafo c «di INTELSAT» è soppresso e sostituito da «dell’ITSO»; «a INTELSAT» è soppresso e sostituito da «all’ITSO»; «alti funzionari» è sop- presso e sostituito da «dirigenti»; alla fine del primo periodo «ai Firmatari o ai loro rappresentanti, nonché alle persone collaboranti alle procedure di arbitrato» è soppresso; «deve, non appena possibile, conchiudere» è soppres- so e sostituito da «conclude, non appena possibile»; «con INTELSAT» è soppresso e sostituito da «con l’ITSO»; il periodo «Detto accordo comporte- rà un disposto esentante, da ogni imposta nazionale sul reddito, le somme versate da INTELSAT, nel territorio di detta parte, ai Firmatari agenti in questa qualità, ad eccezione del Firmatario designato dalla Parte sul territo- rio di sede» è soppresso e «devono pure, non appena possibile, concludere» è soppresso e sostituito da «concludono, non appena possibile».

Art. XVI L’articolo XVI (Recesso) è denominato articolo XIV e emendato come segue: a) i) Ogni Parte può ritirarsi volontariamente dall’ITSO. La Parte recedente notifica per iscritto la propria decisione al depositario. ii) La notifica della decisione di recesso di una Parte giusta i disposti del comma i del presente paragrafo è trasmessa dal depositario a tutte le Parti e all’Organo esecutivo. iii) Con riserva dei disposti del paragrafo d dell’articolo XII, il recesso volontario, notificato giusta i disposti del comma i del presente paragra- fo, prende effetto, e il presente accordo cessa di vigere nei confronti della Parte recedente tre mesi dopo la data di ricezione della notifica.

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b) i) Qualora una Parte sembri aver disatteso uno degli obblighi che le incombono giusta il presente accordo, l’Assemblea dei partecipanti, su notifica o autonomamente, ed esaminate le osservazioni presentate da detta Parte, può, ove constati effettivamente una mancanza, decidere che la Parte è considerata recedente dall’ITSO. A contare dalla data di tale decisione, il presente accordo cessa di vigere nei confronti della Parte in questione. L’Assemblea dei partecipanti può essere convocata a tale scopo in sessione straordinaria. ii) Qualora l’Assemblea dei partecipanti decida che una Parte è considera- ta recedente dall’ITSO conformemente ai disposti del comma i del pre- sente paragrafo, l’Organo esecutivo ne informa il depositario, il quale trasmette la notifica a tutte le Parti. c) Non appena il depositario o l’Organo esecutivo, a seconda del caso, ha rice- vuto la notifica di una decisione di recesso, conformemente ai disposti del paragrafo a comma i del presente articolo, la Parte notificante cessa di poter- si prevalere di ogni diritto di rappresentanza e di voto in seno all’Assemblea dei partecipanti e non assume più doveri o responsabilità dopo la ricezione della notifica. d) Se l’Assemblea dei partecipanti decide, conformemente al paragrafo b del presente articolo, che una Parte è considerata recedente dall’ITSO, la Parte non assume più doveri o responsabilità dopo detta decisione. e) Nessuna Parte è tenuta a ritirarsi dall’ITSO per conseguenza diretta di una modifica dei suoi rapporti statutari con l’Unione internazionale delle tele- comunicazioni.

Art. XVII Il vecchio articolo XVII (Emendamenti) è denominato articolo XV e il nuovo arti- colo XV è emendato come segue – alla fine del paragrafo a «e a tutti i Firmatari» è soppresso; al paragrafo b della versione francese «dispositions» è soppresso e sostituito da «procédures»; «VII» è soppresso e sostituito da «IX» ed è soppresso l’ultimo periodo; al paragrafo c «VII» è soppresso e sostituito con «IX»; il paragrafo d è modificato come segue: d) Un emendamento approvato dall’Assemblea dei partecipanti entra in vigore, giusta i disposti del paragrafo e del presente articolo, non appena il deposita- rio ha ricevuto la notifica d’approvazione, d’accettazione o di ratifica da parte dei due terzi degli Stati che erano parti all’accordo allorché l’emen- damento veniva approvato dall’Assemblea dei partecipanti. al paragrafo e «da INTELSAT» è soppresso e sostituito da «dall’ITSO».

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Art. XVIII Il vecchio articolo XVIII (Composizione delle controversie) è denominato articolo XVI e il nuovo articolo XVI è emendato come segue: a) Ogni controversia giuridica tra le Parti o tra l’ITSO e una o più Parti, con- cernente i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo, è sottoposta ad arbitra- to, se non ha potuto essere composta altrimenti entro un termine ragionevole, giusta l’allegato A dell’accordo. b) Ogni controversia giuridica concernente i diritti e gli obblighi derivanti dal- l’accordo, tra una Parte e uno Stato recesso, o tra l’ITSO e uno Stato recesso insorta dopo la recessione, è sottoposta ad arbitrato, se non ha potuto essere composta altrimenti entro un termine ragionevole. L’arbitrato va effettuato giusta l’allegato A dell’accordo, se lo Stato recesso vi acconsente. Se uno Stato cessa di essere Parte dopo che la vertenza è stata deferita al tribunale arbitrale giusta il paragrafo a del presente articolo, la procedura arbitrale va comunque portata a termine. c) Ogni controversia giuridica derivante da accordi tra l’ITSO e una Parte, qua- lunque essa sia, sottostà alle norme sul componimento delle controversie sancite in detti accordi. In assenza di tali norme e se non sono componibili altrimenti, le controversie possono essere sottoposte ad arbitrato giusta l’allegato A dell’accordo, se le parti alla controversia vi acconsentono.

Art. XIX Il vecchio articolo XIX (Firma) è denominato articolo XVII e il nuovo articolo XVII è emendato come segue – al comma ii del paragrafo a dopo «Stato membro» è aggiunto «delle Nazioni Unite o».

Art. XX Il vecchio articolo XX (Entrata in vigore) è denominato articolo XVIII e il nuovo articolo XVIII è emendato come segue – il paragrafo a è modificato come segue: a) Il presente accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo che lo avranno firmato, senza riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, oppure sessanta giorni dopo che l’avranno ratificato, accettato, approvato o vi avranno aderito i due terzi degli Stati che partecipavano all’accordo prov- visorio il giorno in cui il presente accordo è stato aperto alla firma purché questi due terzi includano Parti all’accordo provvisorio che detenevano almeno i due terzi delle quote in virtù dell’accordo speciale. Indipendentemente dai disposti di cui sopra, l’accordo non entra in vigore in nessun caso prima di otto mesi o dopo diciotto mesi dalla data in cui è stato aperto alla firma.

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l’ultimo periodo del paragrafo c è modificato come segue: Qualora l’applicazione provvisoria cessi in virtù del comma ii o del comma iii del presente paragrafo, subentrano i disposti del paragrafo c dell’articolo XIV dell’accordo a disciplinare i diritti e gli obblighi della Parte. il paragrafo d è soppresso e il vecchio paragrafo e è denominato paragrafo d.

Art. XXI Il vecchio articolo XXI (Disposizioni diverse) è denominato articolo XIX e il nuovo articolo XIX è emendato come segue – «di INTELSAT» è soppresso ovunque e sostituito con «dell’ITSO»; al paragrafo b è soppresso «e a tutti i Firmatari».

Art. XXII L’articolo XXII (Depositario) è denominato articolo XX e il nuovo articolo XX è emendato come segue – «da INTELSAT» è soppresso ovunque e sostituito da «dall’ITSO»; al paragrafo a «XIX» è sostituito da «XVII»; al paragrafo b «XIX» è sostituito da «XVII» e «XX» da «XVIII»; «All’entrata in vigore dell’accordo, il depositario lo fa registrare» è soppresso e sostituito da «All’entrata in vigore del presente accordo, il depositario lo fa regi- strare»; l’intero testo del paragrafo c è spostato dopo «Carta.» e inserito immediatamente dopo l’ultimo articolo dell’accordo emendato.

Nuovo articolo Dopo il nuovo articolo XX è inserito il seguente nuovo articolo XXI, dal titolo «Durata»: Il presente accordo resta in vigore per almeno dodici anni a partire dalla data del trasferimento alla Società del sistema spaziale dell’ITSO. L’Assemblea dei partecipanti può porre fine al presente accordo a partire dal dodicesimo anniversario dalla data del trasferimento alla Società del sistema spaziale dell’ITSO mediante un voto delle Parti in applicazione del paragrafo f dell’articolo IX. Una simile decisione è considerata una questione di fondo.

Istruzioni generali applicabili a tutti gli articoli Gli articoli emendati sono riordinati in ordine numerico e i paragrafi di ogni articolo emendato sono riordinati in ordine alfabetico.

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Allegato A L’allegato A è soppresso integralmente.

Allegato B L’allegato B è soppresso integralmente.

Allegato C L’allegato C è emendato come segue – l’Allegato C è denominato «Allegato A»; nel titolo dell’allegato è soppresso «di cui in articolo xviii dell’accordo e in arti- colo 20 dell’accordo d’esercizio»; all’articolo 1 «XVIII» è soppresso e sostituito da «XVI» ed è soppresso «e in arti- colo 20 dell’accordo d’esercizio, nonché nell’allegato di quest’ultimo»; all’articolo 2 «XVIII» è soppresso e sostituito da «XVI» ed è soppresso «e del- l’articolo 20 dell’accordo d’esercizio, nonché dell’allegato di quest’ultimo»; all’articolo 3 paragrafo a della versione francese «ultérieure» è soppresso e sostituito da «suivante», e dopo «tra la fine di ogni sessione e la fine della» è aggiunto «seconda»; all’articolo 3 paragrafo c alla fine del primo periodo è inserito il seguente nuovo periodo: «I membri del gruppo peritale possono partecipare alle riunioni di persona o per via elettronica.» e alla fine del paragrafo c «di INTELSAT in applicazione dell’articolo 8 dell’accordo d’esercizio» è soppresso e sostituito da «dell’ITSO»; all’articolo 3 paragrafo d è soppresso il secondo periodo; all’articolo 3 paragrafo e della versione francese «paragraphe» è soppresso e sosti- tuito da «paragraphes» e «oppure il Consiglio dei governatori […] si sforzano» è soppresso e sostituito da «[…] si sforza»; all’articolo 3 paragrafo g la denominazione «g.» e il testo del paragrafo g sono soppressi; all’articolo 4 paragrafo a comma iv «XVIII» è soppresso e sostituito da «XVI» ed è soppresso «o dell’articolo 20 di quello d’esercizio»; all’articolo 4 paragrafo b è soppresso «e ad ogni Firmatario»; all’articolo 5 paragrafo a dopo «dell’articolo 4» è inserito «del presente allegato»; all’articolo 5 paragrafo c dopo «Mancando l’intesa nel termine dato, uno» è inserito «o l’altro»; all’articolo 6 paragrafo a comma i dopo «Parte» è inserito «alla controversia»; all’articolo 7 paragrafo b «INTELSAT» è soppresso e sostituito da «ITSO»; «, le Parti i cui Firmatari designati e i Firmatari di cui le Parti designanti» è soppresso e sostituito da «e le Parti che»; «Allorché INTELSAT» è soppresso e sostituito da «Allorché l’ITSO» ed è soppresso «e i Firmatari»;

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all’articolo 7 paragrafo f «XVIII» è soppresso e sostituito da «XVI» ed è soppresso «e nell’articolo 20 di quello d’esercizio, nonché nell’allegato di quest’ultimo»; all’articolo 7 paragrafo h «XVIII» è soppresso e sostituito da «XVI» ed è soppresso «e nell’articolo 20 dell’accordo di esercizio nonché nell’allegato a quest’ultimo»; all’articolo 7 paragrafo k «e ai Firmatari» è soppresso; all’articolo 9 la denominazione «a.» e il testo del paragrafo a sono soppressi; la denominazione «b.» è soppressa e «Nel caso in cui qualunque altra Parte, Firmatario o INTELSAT, reputino di avere un interesse notevole nel componimento della controversia, essi possono» è soppresso e sostituito da «Ogni Parte non partecipe alla controversia, o l’ITSO, se reputa di avere un interesse notevole nel componi- mento della controversia, può»; all’articolo 11 «, qualunque Firmatario, nonché INTELSAT» è soppresso e sostituito da «e l’ITSO»; all’articolo 13 paragrafo a comma i «e l’accordo d’esercizio» è soppresso; al para- grafo b «Quando INTELSAT» è soppresso e sostituito da «Quando l’ITSO»; «man- cando di base nell’accordo o nell’accordo d’esercizio» è soppresso e sostituito da «mancando di base nell’accordo»; «con essi» è soppresso e sostituito da «con esso» e al paragrafo b dopo «Parti»è soppresso «e tutti i Firmatari»; all’articolo 14 «Allorché INTELSAT» è soppresso e sostituito da «Allorché l’ITSO»; nella versione francese «d’INTELSAT» è soppresso e sostituito da «de l’ITSO» ed è soppresso «in applicazione dell’articolo 8 dell’accordo di esercizio».

Allegato D L’allegato D è soppresso integralmente.

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II Campo d’applicazione il 28 luglio 2010, complemento2 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Armenia 14 luglio 1993 A 14 luglio 1993 Azerbaigian 13 aprile 1992 A 13 aprile 1992 Bahrein 23 agosto 1993 A 23 agosto 1993 Bhutan 23 giugno 1992 A 23 giugno 1992 Bosnia ed Erzegovina 6 marzo 1996 A 6 marzo 1996 Botswana 14 aprile 1995 A 14 aprile 1995 Brunei 7 aprile 1994 A 7 aprile 1994 Bulgaria 15 maggio 1996 A 15 maggio 1996 Capo Verde 19 febbraio 1991 A 19 febbraio 1991 Ceca, Repubblica 1° gennaio 1993 S 1° gennaio 1993 Comore 25 giugno 1998 A 25 giugno 1998 Corea (Nord) 24 maggio 2001 A 24 maggio 2001 Croazia 14 dicembre 1992 A 14 dicembre 1992 Cuba 13 novembre 2000 A 13 novembre 2000 Estonia 10 aprile 2007 A 10 aprile 2007 Gambia 18 luglio 2001 A 18 luglio 2001 Georgia 28 giugno 2001 A 28 giugno 2001 Guinea 14 luglio 1980 A 14 luglio 1980 Guinea Equatoriale 11 dicembre 1996 A 11 dicembre 1996 Guinea-Bissau 17 luglio 2001 A 17 luglio 2001 Kazakistan 22 agosto 1994 A 22 agosto 1994 Kirghizistan 23 maggio 1994 A 23 maggio 1994 Malta 20 gennaio 1995 A 20 gennaio 1995 Micronesia 8 settembre 1993 A 8 settembre 1993 Mongolia 5 settembre 1997 A 5 settembre 1997 Montenegro 22 ottobre 2009 A 22 ottobre 2009 Namibia 3 dicembre 1993 A 3 dicembre 1993 Paesi Bassi Aruba 9 gennaio 1986 1° gennaio 1986 Polonia 15 dicembre 1993 A 15 dicembre 1993 Russia 2 aprile 1992 S 2 aprile 1992 Tagikistan 22 febbraio 1996 A 22 febbraio 1996 Ungheria 26 gennaio 1994 A 26 gennaio 1994 Uzbekistan 7 maggio 1997 A 7 maggio 1997

2 Completa quelli in RU 1973 862 2026, 1975 1996, 1976 2862, 1979 1674, 1982 1578,

1985 278, 1989 1163 e 1990 1876.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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