AS 2010 3821
Decreto federale del 13 giugno 2008 sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, modifica con il decreto federale del 12 giugno 2009 concernente la modifica del questo decreto
Decreto federale del 13 giugno 2008 sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’assicurazione invalidità mediante l’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, modifica con il decreto federale del 12 giugno 2009 concernente la modifica del questo decreto
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20051; visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 giugno 20092; visto il parere del Consiglio federale dell’11 giugno 20093, decreta:
I La Costituzione federale4 è modificata come segue:
Art. 196 n. 14, rubrica, cpv. 2 e 3
14. Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)
2 Per garantire il finanziamento dell’assicurazione invalidità, il Consiglio federale aumenta le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, come segue:* a. di 0,4 punti percentuali l’aliquota normale secondo l’articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 settembre 19995 concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull’IVA); b. di 0,1 punti percentuali l’aliquota ridotta secondo l’articolo 36 capoverso 1 della legge sull’IVA; c. di 0,2 punti percentuali l’aliquota speciale applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero secondo l’articolo 36 capoverso 2 della legge sull’IVA. 3 Il provento dell’aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità.