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AS 2010 3827

Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro

Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro (OCTS)

Modifica del 25 agosto 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° settembre 20041 concernente il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 e 4 3 Per coordinare e armonizzare le misure di prevenzione e di gestione degli eventi, sono a disposizione dell’organo direttivo CTS imprese guida che gli forniscono conoscenze specifiche e prestazioni.

4 Le imprese guida dei trasporti pubblici coordinano e armonizzano le misure da

adottare per prevenire e gestire gli eventi a livello operativo.

Art. 6 cpv. 1 lett. j, l, m

1 Nell’organo direttivo CTS sono rappresentati, ognuno con un membro:

j. la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della piani- ficazione del territorio e dell’ambiente (DCPA); l. la FFS SA (impresa guida per i trasporti pubblici su ferrovia); m. AutoPostale Svizzera SA (impresa guida per i trasporti pubblici su strada).

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2010.

25 agosto 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 520.16

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Coordinamento dei trasporti in caso di sinistro RU 2010

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