AS 2010 3835
Legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità
Legge federale sul risanamento dell’assicurazione invalidità
del 13 giugno 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 112 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20052, decreta:
Art. 1 Fondo di compensazione indipendente dell’assicurazione invalidità
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità»
(Fondo di compensazione dell’AI) è istituito un fondo indipendente dell’assicura- zione invalidità. 2 Nel bilancio del Fondo di compensazione dell’AI il riporto delle perdite dell’AI (stato: 31 dicembre 2009) esposte nel bilancio del Fondo di compensazione dell’AVS è iscritto nei passivi.
Art. 2 Alimentazione del Fondo di compensazione dell’AI 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente legge, il Fondo di compensazione dell’AVS trasferisce 5 miliardi di franchi al Fondo di compensazione dell’AI. 2 Per ridurre il debito dell’assicurazione invalidità secondo l’articolo 1 capoverso 2, durante il periodo di aumento temporaneo dell’IVA l’importo che al termine dell’anno contabile eccede i 5 miliardi di franchi del capitale iniziale è trasferito annualmente al Fondo di compensazione dell’AVS.
Art. 3 Interessi passivi In deroga all’articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19593 sull’assicurazione per l’invalidità, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2016 la Confederazione assume l’onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell’AI secondo l’articolo 1 capoverso 2.
Art. 4 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
RS 831.27
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Risanamento dell’assicurazione per l’invalidità RU 2010
Art. 5 Disposizione finale 1 Il Consiglio federale presenta entro il 31 dicembre 2010 il messaggio concernente una 6a revisione dell’AI.
2 Tale messaggio formula segnatamente proposte di risanamento dell’assicurazione
invalidità tramite riduzione delle uscite.
Art. 6 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2010 simultaneamente al decreto federale del
13 giugno 20084 sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’AI mediante l’au- mento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.
Consiglio nazionale, 13 giugno 2008 Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
2 ottobre 2008.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.6
7 settembre 2010 Cancelleria federale
4 RU 2010 3821 5 FF 2008 4587
6 Vedi la modifica del 19 mar. 2010 (RU 2010 3839).
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Risanamento dell’assicurazione per l’invalidità RU 2010
Allegato (art. 4)
Modifica del diritto vigente
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 19 giugno 19597 sull’assicurazione per l’invalidità
Titolo prima dell’art. 77 Parte terza: Il finanziamento Sezione 1: Cespiti
Art. 77, rubrica e cpv. 1 lett. c Principio 1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti: c. dagli interessi del Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità secondo la legge federale del 13 giugno 20088 sul risanamento dell’assicu- razione invalidità;
Art. 78 cpv. 3
3 La Confederazione versa mensilmente il suo contributo al Fondo di compensa-
zione.
Titolo prima dell’art. 79
Sezione 2: Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità
Art. 79 Contabilità 1 Tutte le entrate di cui all’articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4–51, 66– 68quater e 73–75, nonché tutte le uscite di cui agli articoli 72–75 LPGA9 sono rispet- tivamente accreditate e addebitate al Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità. 2 Le entrate e le uscite dell’assicurazione invalidità sono registrate in un conto sepa- rato e presentate in un bilancio separato.
7 RS 831.20 8 RS 831.27 9 RS 830.1
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Risanamento dell’assicurazione per l’invalidità RU 2010
3 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.
Art. 79a Amministrazione Il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti. L’articolo 110 LAVS10 si applica per analogia.
Titolo prima dell’art. 80 Sezione 3: Vigilanza sull’equilibrio finanziario
Art. 80, rubrica Abrogata
2. Legge federale del 25 settembre 195211 sulle indennità di perdita
di guadagno
Art. 28 Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità
per perdita di guadagno» è costituito un fondo indipendente al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge. 2 Le entrate e le uscite dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno sono registrate in un conto separato e presentate in un bilancio separato. 3 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.
4 Il Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di gua-
dagno è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensa- zione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L’articolo 110 LAVS12 si applica per analogia.
10 RS 831.10 11 RS 834.1 12 RS 831.10
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