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AS 2010 3839

Legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità

Legge federale sul risanamento dell’assicurazione invalidità

Modifica del 19 marzo 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 10 novembre 20091, visto il parere del Consiglio federale del 4 dicembre 20092, decreta:

I La legge federale del 13 giugno 20083 sul risanamento dell’assicurazione invalidità è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Nel bilancio del Fondo di compensazione dell’AI il riporto delle perdite dell’AI (stato: 31 dic. 2010) esposte nel bilancio del Fondo di compensazione dell’AVS è iscritto nei passivi.

Art. 3 Interessi passivi In deroga all’articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19594 sull’assicurazione per l’invalidità, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 la Confederazione assume l’onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell’AI secondo l’arti- colo 1 capoverso 2.

Art. 6 cpv. 2 2 Entra in vigore il 1° gennaio 2011 simultaneamente al decreto federale del 12 giu- gno 20095 concernente la modifica del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’assicurazione invalidità mediante l’aumento delle aliquote dell’im- posta sul valore aggiunto.