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AS 2010 3865

Ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione

Ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC)

Modifica del 18 agosto 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 dicembre 20091 sul Servizio delle attività informative della Con- federazione è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 4 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 35 Controlli nei Cantoni 1 Nei Cantoni la funzione di autorità di vigilanza compete agli organi preposti al rispettivo organo esecutivo cantonale. A sostegno dell’autorità di vigilanza, questi ultimi possono ricorrere a un organo di controllo separato dall’organo esecutivo cantonale e responsabile nei confronti degli organi preposti. 2 I Cantoni designano detti organi nonché gli organi di controllo e li annunciano alla Confederazione.

3 L’autorità cantonale di vigilanza verifica:

a. se lo svolgimento delle pratiche amministrative cantonali è conforme alle pertinenti prescrizioni legali; b. se l’organo esecutivo cantonale tratta i dati per la salvaguardia della sicu- rezza interna separatamente dalle altre informazioni di polizia; c. sulla base di un elenco dei mandati assegnati dalla Confederazione:

1. in che modo essi sono espletati dall’organo esecutivo cantonale,

2. come e dove l’organo esecutivo cantonale raccoglie le informazioni,

3. se l’organo esecutivo cantonale osserva le esigenze in materia di legi-

slazione sulla protezione dei dati (sicurezza dei dati, protezione della personalità).

4 Il SIC e la Vigilanza sulle attività informative del DDPS possono sostenere

l’autorità cantonale di vigilanza nell’adempimento del suo compito.

1 RS 121.1

2010-0938 3865

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2010

5 La Vigilanza sulle attività informative del DDPS può verificare la collaborazione degli organi cantonali con il SIC in vista dell’esecuzione della LMSI.

Art. 35a Consultazione dei dati 1 L’autorità cantonale di vigilanza può prendere visione dei dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione. Il SIC deve consentire espressamente la consulta- zione. 2 La consultazione è concessa su domanda motivata con riferimento a temi, eventi, organizzazioni o persone.

3 Il DDPS decide in caso di controversie.

4 Il DDPS rifiuta segnatamente la consultazione ove lo richiedano interessi essen- ziali in materia di sicurezza.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2010.

18 agosto 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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