AS 2010 3865
Ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione
Ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC)
Modifica del 18 agosto 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 dicembre 20091 sul Servizio delle attività informative della Con- federazione è modificata come segue:
Art. 29 cpv. 4 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 35 Controlli nei Cantoni 1 Nei Cantoni la funzione di autorità di vigilanza compete agli organi preposti al rispettivo organo esecutivo cantonale. A sostegno dell’autorità di vigilanza, questi ultimi possono ricorrere a un organo di controllo separato dall’organo esecutivo cantonale e responsabile nei confronti degli organi preposti. 2 I Cantoni designano detti organi nonché gli organi di controllo e li annunciano alla Confederazione.
3 L’autorità cantonale di vigilanza verifica:
a. se lo svolgimento delle pratiche amministrative cantonali è conforme alle pertinenti prescrizioni legali; b. se l’organo esecutivo cantonale tratta i dati per la salvaguardia della sicu- rezza interna separatamente dalle altre informazioni di polizia; c. sulla base di un elenco dei mandati assegnati dalla Confederazione:
1. in che modo essi sono espletati dall’organo esecutivo cantonale,
2. come e dove l’organo esecutivo cantonale raccoglie le informazioni,
3. se l’organo esecutivo cantonale osserva le esigenze in materia di legi-
slazione sulla protezione dei dati (sicurezza dei dati, protezione della personalità).
4 Il SIC e la Vigilanza sulle attività informative del DDPS possono sostenere
l’autorità cantonale di vigilanza nell’adempimento del suo compito.
1 RS 121.1
2010-0938 3865
Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2010
5 La Vigilanza sulle attività informative del DDPS può verificare la collaborazione degli organi cantonali con il SIC in vista dell’esecuzione della LMSI.
Art. 35a Consultazione dei dati 1 L’autorità cantonale di vigilanza può prendere visione dei dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione. Il SIC deve consentire espressamente la consulta- zione. 2 La consultazione è concessa su domanda motivata con riferimento a temi, eventi, organizzazioni o persone.
3 Il DDPS decide in caso di controversie.
4 Il DDPS rifiuta segnatamente la consultazione ove lo richiedano interessi essen- ziali in materia di sicurezza.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2010.
18 agosto 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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