AS 2010 3867
Ordinanza sull'organizzazione dell'Istituto federale della proprietà intellettuale
Ordinanza sull’organizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (OIPI)
Modifica del 1° settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 ottobre 19951 sull’organizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1
1 Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente del Consiglio
d’Istituto secondo l’articolo 8j capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. La durata del mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile per un massimo di due ulteriori mandati. Il Consiglio federale può revocare il mandato dei membri del Consiglio d’Istituto per motivi gravi.
Art. 3 cpv. 1bis 1bis I membri del Consiglio d’Istituto tutelano gli interessi dell’Istituto. In caso di conflitti d’interesse, il Consiglio d’Istituto adotta le misure necessarie per la tutela degli interessi dell’Istituto. La persona interessata deve ricusarsi durante la delibera sulle relative misure.
Art. 3a Organo di revisione (art. 6 LIPI)
Le disposizioni del diritto delle società anonime relative alla revisione ordinaria si applicano per analogia all’indipendenza e ai compiti dell’organo di revisione.
Art. 4 cpv. 4 4 Il rapporto di gestione espone l’andamento degli affari nonché la situazione eco- nomica e finanziaria dell’Istituto. Il conto d’esercizio si compone del conto econo- mico, del bilancio e dell’allegato.
2010-1051 3867
Organizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale RU 2010
Art. 4a Vigilanza (art. 9 LIPI) 1 Il rapporto sull’attività dell’Istituto secondo l’articolo 5 capoverso 2 LIPI illustra in particolare il raggiungimento degli obiettivi della legislatura e di quelli annuali del Consiglio federale nel settore di competenza dell’Istituto, nonché la situazione del personale dell’Istituto. 2 Contiene inoltre una sezione speciale dedicata all’esito del controllo effettuato dall’organo di revisione e all’approvazione del rapporto di gestione e dei conti annuali da parte del Consiglio d’Istituto. 3 Deve essere sottoposto al Consiglio federale per approvazione con la proposta di sgravare il Consiglio d’Istituto.
Art. 5a Rimunerazioni per prestazioni di servizi (art. 14 LIPI) 1 Le rimunerazioni per prestazioni di servizi fornite sulla base del diritto privato (art. 2 cpv. 1 lett. g LIPI) devono coprire almeno tutti i costi. 2 La contabilità dell’Istituto deve evidenziare le spese e i ricavi delle singole presta- zioni di servizi.
II L’ordinanza del 30 settembre 19963 sullo statuto del personale dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2 e 28 Abrogati
III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2010.
1° settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 172.010.321
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