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AS 2010 3953

Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)

del 1° settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina l’esercizio del sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (denominato qui di seguito «sistema d’informazione elettronico»).

2 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

a. le competenze; b. la struttura e il contenuto del sistema d’informazione elettronico; c. i diritti di accesso; d. la comunicazione dei dati; e. la protezione dei dati e la sicurezza informatica; f. l’archiviazione dei dati; g. le tasse e i costi.

Art. 2 Scopo del sistema d’informazione elettronico Il sistema d’informazione elettronico serve al trattamento dei dati di cui la Confede- razione, i Cantoni, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio necessitano per gestire le autorizzazioni degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio.

RS 455.61 1 RS 455

2008-0724 3953

Sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali RU 2010

Art. 3 Definizioni

1 Nella presente ordinanza per:

a. istituto o laboratorio s’intende un’unità organizzativa all’interno di un’università, di un’industria o di un altro istituto di ricerca che effettua esperimenti sugli animali; b. ricercatore s’intende il collaboratore di un istituto, di un laboratorio o di un centro di detenzione di animali da laboratorio.

2 La nozione di centro di detenzione di animali da laboratorio è da intendersi

secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera m dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali.

Sezione 2: Competenze

Art. 4 Ufficio federale di veterinaria 1 L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) provvede allo sviluppo e alla gestione del sistema d’informazione elettronico.

2 Esso:

a. conclude accordi con i fornitori di prestazioni; b. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni; c. emana prescrizioni tecniche per l’utilizzo del sistema d’informazione elet- tronico; d. redige il preventivo e il consuntivo annuali.

3 L’UFV è responsabile del servizio specializzato e del sistema d’informazione

elettronico. Nello specifico adotta le misure necessarie per l’esercizio del sistema e per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 5 Servizio specializzato Al servizio specializzato dell’UFV addetto al sistema d’informazione elettronico (servizio specializzato) competono: a. il supporto agli utenti delle autorità cantonali e delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali; b. l’informazione agli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle innovazioni e a eventuali modifiche; c. gli adeguamenti tecnici e specialistici e i miglioramenti del sistema d’informazione elettronico; d. il miglioramento dell’interfaccia mediante testi esplicativi e messaggi del sistema destinati agli utenti;

2 RS 455.1

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e. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai fornitori di pre- stazioni; f. la risoluzione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni; g. la concessione e la gestione dei diritti di accesso degli utenti; h. lo svolgimento di corsi di formazione.

Art. 6 Autorità cantonali 1 Le autorità cantonali gestiscono i propri dati e documenti e provvedono affinché i dati inerenti alle persone e alle aziende del loro Cantone siano esatti. Nello specifico gestiscono i dati relativi agli utenti e li trasmettono al servizio specializzato nella misura in cui siano necessari per la concessione dei diritti di accesso. 2 Esse concludono accordi di utilizzazione con istituti, laboratori, centri di deten- zione di animali da laboratorio e con i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garan- tire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

Art. 7 Istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio concludono accordi di utilizzazione con i loro collaboratori. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

Art. 8 Comitato misto 1 Il comitato misto è composto da tre rappresentanti dell’UFV e da tre rappresentanti dei Cantoni. Esso è diretto dall’UFV. Per il rimanente provvede autonomamente alla propria organizzazione. 2 Esso fornisce consulenza all’UFV sugli aspetti tecnici dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo del sistema d’informazione elettronico.

3 Esso può assegnare incarichi al servizio specializzato.

4 Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.

Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d’informazione elettronico

Art. 9 Struttura del sistema d’informazione elettronico Il sistema d’informazione elettronico comprende moduli per gestire: a. gli utenti; b. i dati relativi alla formazione, al perfezionamento e all’aggiornamento dei ricercatori; c. le fasi della procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali;

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d. le fasi della procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza dei cen- tri di detenzione di animali da laboratorio, inclusa l’autorizzazione semplifi- cata per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti; e. le fasi della procedura relativa alla notifica di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche; f. le fasi della procedura relativa alla redazione di rapporti e alla pubblicazione della statistica annuale; g. il sistema d’informazione e la guida del sistema; h. il sistema.

Art. 10 Contenuto del sistema d’informazione elettronico

1 Il sistema d’informazione elettronico contiene i seguenti generi di dati:

a. dati di base relativi a persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio: dati indispensabili per accedere al sistema o per identificare persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio; b. dati relativi all’esecuzione: domande, autorizzazioni, decisioni, rapporti e notifiche, eventuali richieste di informazioni e risposte fornite nell’ambito delle procedure di autorizzazione e di sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio, decisioni sull’ammissibilità di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche, documenti relativi alla sorveglianza, certificati attestanti la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento, nonché rinvii ad altre decisioni canto- nali riguardanti la sperimentazione animale e i centri di detenzione di ani- mali da laboratorio; c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento del sistema d’informazione alle esigenze dell’esecuzione: liste di riferimento, profili, materiale informativo, frasi standard, testi esplicativi e dati analoghi. d. dati storicizzati: dati che consentono di rintracciare nel sistema le modifiche di una domanda, di un’autorizzazione, di una decisione, di un rapporto, di una notifica o dei ruoli utente. 2 Le autorità cantonali, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali e l’UFV possono inserire annotazioni in merito alle singole questioni. 3I dati contenuti nel sistema d’informazione elettronico sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 1 numero 5.

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Sezione 4: Accesso al sistema d’informazione elettronico

Art. 11 Concessione dei diritti di accesso

1 I diritti di accesso sono disciplinati nell’allegato 1.

2 Le autorità cantonali, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio presentano al servizio specializzato un’apposita domanda di concessione o di modifica dei diritti di accesso mediante il sistema d’informazione elettronico.

Art. 12 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo: a. i ricercatori; b. gli incaricati della protezione degli animali in seno agli istituti, ai laboratori e ai centri di detenzione di animali da laboratorio; c. i collaboratori delle autorità cantonali; d. i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali; e. i collaboratori del servizio specializzato.

Art. 13 Accesso ad altri dati con la procedura di richiamo 1 I ricercatori hanno accesso attraverso la procedura di richiamo ai dati che hanno:

a. inserito personalmente nel sistema d’informazione; b. ricevuto dalle autorità cantonali o dalle commissioni per gli esperimenti su- gli animali. 2 Gli incaricati della protezione degli animali all’interno di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati che: a. hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione; b. sono necessari all’espletamento delle loro mansioni quali incaricati della protezione degli animali. 3I collaboratori delle autorità cantonali hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati: a. che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione; b. raccolti dalla propria unità amministrativa nell’ambito dello svolgimento dei compiti d’esecuzione; c. provenienti da un’unità amministrativa diversa dalla propria che:

1. riguardano persone, istituti, laboratori o centri di detenzione di animali

da laboratorio, oppure

2. hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali valide

in più Cantoni.

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4 I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali hanno

accesso mediante procedura di richiamo ai dati: a. che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione; b. raccolti dalle rispettive commissioni nell’ambito dello svolgimento dei com- piti d’esecuzione.

5 I collaboratori del servizio specializzato hanno accesso mediante procedura di

richiamo ai dati: a. che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione; b. relativi a decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti su ani- mali o di centri di detenzione di animali da laboratorio. 6 Gli amministratori dell’UFV hanno accesso mediante procedura di richiamo a tutti i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti, nello specifico ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti.

Art. 14 Interfaccia dati 1 Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio che dispongono di sistemi d’informazione propri per la gestione dei loro esperimenti sugli animali possono scambiare dati con il sistema d’informazione elettronico mediante un’interfaccia sicura. 2 L’UFV conclude con essi accordi di utilizzazione sullo scambio di dati. In questi ultimi sono in particolare previste misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

Sezione 5: Comunicazione di dati

Art. 15 Comunicazione di dati personali a terzi L’UFV può comunicare a terzi i dati personali contenuti nel sistema d’informazione elettronico se sussiste un’apposita base legale o previo consenso degli interessati.

Art. 16 Pubblicazione di dati La statistica relativa agli esperimenti sugli animali di cui all’articolo 36 LPAn si fonda sui dati contenuti nel sistema d’informazione elettronico.

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Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

Art. 17 Protezione dei dati L’UFV e le autorità cantonali provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. A tal fine l’UFV emana un regolamento sul trattamento dei dati disciplinante le necessarie misure organizzative e tecniche.

Art. 18 Diritti degli interessati 1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d’informazione elettronico, in particolare i diritti d’informazione, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati. 2 Se un interessato intende far valere determinati diritti, deve dimostrare la propria identità e presentare domanda scritta all’autorità d’esecuzione del Cantone di domi- cilio oppure all’UFV. 3 L’autorità cantonale e l’UFV si informano reciprocamente sulle domande pervenu- te.

Art. 19 Rettifica dei dati L’istituto, il laboratorio, il centro di detenzione di animali da laboratorio o l’autorità che ha inserito i dati nel sistema d’informazione elettronico provvede alla rettifica dei dati inesatti.

Art. 20 Sicurezza informatica

1 Le misure per garantire la sicurezza informatica si basano sull’ordinanza del

26 settembre 20034 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

2 L’UFV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza informatica

siano integrate negli accordi di utilizzazione con i Cantoni e con gli istituti, i labora- tori e i centri di detenzione degli animali da laboratorio nonché negli accordi con i fornitori di prestazioni.

3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per quanto concerne l’autorità

cantonale e i membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali.

Art. 21 Archiviazione e cancellazione dei dati 1 L’archiviazione dei dati si basa sulle prescrizioni della legge del 26 giugno 19985 sull’archiviazione.

2 La distruzione dei dati avviene dopo al massimo 30 anni.

3 RS 235.1 4 RS 172.010.58 5 RS 152.1

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Sezione 7: Tasse e costi

Art. 22 Tasse Le tasse per l’utilizzo del sistema d’informazione elettronico sono disciplinate dall’articolo 24b dell’ordinanza del 30 ottobre 19856 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria.

Art. 23 Costi per funzionalità specifiche di un Cantone I costi connessi con le funzionalità specifiche per un Cantone del sistema d’informazione elettronico sono a carico del Cantone medesimo.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione Il Dipartimento federale dell’economia può emanare prescrizioni esecutive.

Art. 25 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 26 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2 Entrano in vigore il 1° gennaio 2012:

a. l’articolo 22; b. l’articolo 24b dell’ordinanza del 30 ottobre 19857 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria nella versione dell’allegato 2 cifra 2 della presente ordinanza.

1° settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 RS 916.472 7 RS 916.472

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Allegato 1 (art. 10 cpv. 3 e art. 11)

Contenuto del sistema d’informazione elettronico e diritti di accesso

1. Ruolo degli utenti

DCD Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio CO-CD Collaboratore del centro di detenzione di animali da laboratorio CU Capounità di un istituto o di un laboratorio RE Responsabile d’esperimento in un istituto o in un laboratorio PE Persona che esegue gli esperimenti su animali in un istituto o in un laboratorio IPA Incaricato della protezione degli animali in seno a un istituto, a un laboratorio o a un centro di detenzione di animali da laboratorio CO-CT Collaboratore dell’autorità cantonale che si occupa dell’esecuzione delle disposizioni sulla sperimentazione animale previste nella legislazione sulla protezione degli animali CO-COM Membro della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali CO-UFV Collaboratore dell’UFV che si occupa dell’alta vigilanza nell’ambito della sperimentazione animale AS Persona che ha il ruolo di amministratore del sistema d’informazione elettronico

2. Fonti dei dati

IST Inserimento manuale da parte di CU, RE, PE o IPA Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informazione di istituti o di laboratori CD Inserimento manuale da parte di DCD, CO-CD o IPA Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informazione dei centri di detenzione degli animali da laboratorio CT Inserimento manuale da parte del CO-CT COM Inserimento manuale da parte del CO-COM UFV Inserimento manuale da parte del CO-UFV SISTEMA Generato dal sistema

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3. Diritti di accesso

3.1 Si distinguono i diritti di accesso seguenti:

W Diritto di lettura e diritti completi di modifica (inclusa la cancellazione) nell’intero ambito di competenza R Diritto di lettura, ma nessun diritto di modifica nell’intero ambito di competenza – Nessun accesso

3.2 I diritti di accesso dipendono:

– dall’ambito di competenza dell’utente; – dall’oggetto a cui si intende accedere; – dallo stato di trattamento dell’oggetto.

3.3 Gli ambiti di competenza sono stabiliti nel modo seguente:

Utente Ambito di competenza

Tutti – i dati inseriti dall’utente medesimo – i dati che concernono un utente DCD – il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio – le persone all’interno di tale centro – le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione di animali da laboratorio CO-CD – il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio a ecce- zione dei diritti di inoltro – le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione CU – gli esperimenti in quanto CU – le persone del proprio istituto o laboratorio – le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora il DCD conceda questi diritti RE – i propri esperimenti – le persone che collaborano ai suoi esperimenti – le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora il DCD conceda questi diritti PE – gli esperimenti ai quali collabora IPA – le persone e gli esperimenti negli istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio di sua competenza, nell’ambito dei diritti stabiliti dall’istituto, dal laboratorio o dal centro di detenzione di animali da laboratorio CO-CT – il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio – le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di tutta la Svizzera

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Utente Ambito di competenza

CO-COM – il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, labo- ratori e centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni – settore della formazione, del perfezionamento e dell’aggiorna- mento se la commissione per gli esperimenti sugli animali parte- cipa alla sua gestione CO-UFV – l’intera Svizzera, eccetto i settori di competenza di istituti, labora- tori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni – le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di ani- mali da laboratorio di tutta la Svizzera – le specifiche impostazioni del sistema di un Cantone o di un istituto AS – tutti i dati del sistema d’informazione elettronico

3.4 Per quanto riguarda i singoli oggetti, i diritti di accesso sono stabiliti alla cifra 5. 3.5 A seconda dello stato di elaborazione dei singoli oggetti si applicano i diritti di accesso seguenti: – Per un oggetto in fase di allestimento solo l’istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio ha i diritti di lettura e modifica; – Se un oggetto viene trasmesso ufficialmente al Cantone, l’istituto, il labo- ratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio perde i propri diritti di modifica e l’autorità cantonale acquisisce diritti di lettura; – Se l’autorità cantonale ha emesso una decisione in merito all’oggetto o ha inoltrato un rapporto, l’UFV acquisisce i diritti di lettura e modifica.

4. Liste di riferimento (art. 10 cpv. 1 lett. c)

Le liste di riferimento sono liste di nozioni impiegate nell’ambito delle diverse funzionalità del sistema per garantire l’utilizzo uniforme dei termini. Il sistema contiene le seguenti liste di riferimento: – fornitori registrati; – centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati, inclusi i luo- ghi in cui sono detenuti gli animali; – linee animali, ceppi animali, specie animali e gruppi di animali; – settori specializzati; – elenchi di Paesi; – lista di direttive; – lista degli uffici cantonali di veterinaria, inclusi gli indirizzi e altri reca- piti.

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5. Diritti di accesso dei diversi utenti ai dati del sistema d’informazione elettronico Le persone che hanno diritti di modifica durante una determinata fase di elaborazione possono accedere al sistema contemporaneamente o una dopo l’altra. Le relative norme tecniche sono indicate nello stesso sistema d’informazione elettronico.

Oggetto Provenienza dei dati Direttore del centro di detenzione di animali Membro della commis- da laboratorio Persona che esegue gli Incaricato della prote- Collaboratore del sione per gli esperi- Collaboratore del Responsabile centro di detenzione di animali da laboratorio Capounità d’esperimento esperimenti su animali zione degli animali Cantone menti sugli animali Collaboratore UFV Amministratore

5.1 Dati relativi all’istituto, al laboratorio o al centro di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. a)

5.1.1 Nome, indirizzo, lingua, telefono, fax, e-mail, n. RIS IST, CD, W R W R R R W R W W secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza CT del 30 giugno 19938 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

5.2 Dati relativi a persone (art. 10 cpv. 1 lett. a)

5.2.1 Cognome, nome, lingua, data di nascita, numero dell’ufficio, IST, CD, W R W R R R W R W W tel., fax, cellulare, e-mail CT

5.2.2 Appartenenza all’istituto, al laboratorio o al centro di IST, CD, W R W R R R W R W W detenzione di animali da laboratorio CT

8 RS 431.903

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Oggetto Provenienza dei dati Direttore del centro di detenzione di animali Membro della commis- da laboratorio Persona che esegue gli Incaricato della prote- Collaboratore del sione per gli esperi- Collaboratore del Responsabile centro di detenzione di animali da laboratorio Capounità d’esperimento esperimenti su animali zione degli animali Cantone menti sugli animali Collaboratore UFV Amministratore

5.2.3 Ruolo(i) nel sistema d’informazione elettronico IST, CD, W R W R R W W R W W CT

5.3 Dati relativi alle autorizzazioni di esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.3.1 Allestimento della domanda (modulo A; allegati inclusi) da IST – – W W W W9 – – – – parte dell’istituto o del laboratorio

5.3.2 Presentazione della domanda all’autorità cantonale IST – – W – – W10 – – – –

5.3.3 Domanda presentata all’autorità cantonale (modulo A; CT – – R R R R W11 R – – allegati inclusi)

5.3.4 Inserimento di annotazioni del CO-CT CT – – – – – – W – – –

5.3.5 Domande dell’autorità cantonale o della Commissione per gli CT, COM – – – – – – W W – – esperimenti su animali (commissione) relative al modulo A

9 A seconda dell’istituto o del laboratorio è obbligatorio o facoltativo che l’incaricato della protezione degli animali controlli le domande di eseguire esperimenti sugli animali. 10 A seconda dell’istituto o del laboratorio, l’incaricato della protezione degli animali presenta la domanda all’autorità cantonale. 11 Il Cantone ha i diritti di modifica soltanto in cinque campi a contenuto tecnico, in modo da poter apportare le necessarie correzioni: tipo di domanda, codice di provenienza degli animali, dati statistici (scopo dell’esperimento, correlazione con malattie, rapporto con le disposizioni legali).

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Oggetto Provenienza dei dati Direttore del centro di detenzione di animali Membro della commis- da laboratorio Persona che esegue gli Incaricato della prote- Collaboratore del sione per gli esperi- Collaboratore del Responsabile centro di detenzione di animali da laboratorio Capounità d’esperimento esperimenti su animali zione degli animali Cantone menti sugli animali Collaboratore UFV Amministratore

5.3.6 Risposte dell’istituto o del laboratorio alle domande sul IST – – W W W W R R – – modulo A

5.3.7 Esame della domanda di autorizzazione da parte della CT – – – – – – W R – – commissione (allegati inclusi)

5.3.8 Inserimento di annotazioni del CO-COM COM – – – – – – – W – –

5.3.9 Proposta di decisione della commissione sottoposta COM – – – – – – R W – –

all’autorità cantonale (allegati inclusi)

5.3.10 Redazione della decisione sull’esperimento su animali da CT – – – – – – W – – – parte dell’autorità cantonale (modulo B; allegati inclusi)

5.3.11 Notifica della decisione sull’esperimento su animali CT R R R R R R W R R – (modulo B; allegati inclusi)

5.3.12 Inserimento di annotazioni del CO-UFV – – – – – – – – W –

5.3.13 Stato dell’autorizzazione UFV R R R R R R R R W –

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Oggetto Provenienza dei dati Direttore del centro di detenzione di animali Membro della commis- da laboratorio Persona che esegue gli Incaricato della prote- Collaboratore del sione per gli esperi- Collaboratore del Responsabile centro di detenzione di animali da laboratorio Capounità d’esperimento esperimenti su animali zione degli animali Cantone menti sugli animali Collaboratore UFV Amministratore

5.4 Dati relativi alle autorizzazioni di centri di detenzione di animali da laboratorio (CD) e alle autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.4.1 Allestimento della domanda da parte del CD (allegati inclusi) CD W W – – – R – – – –

5.4.2 Presentazione della domanda all’autorità cantonale CD W – – – – – – – – –

5.4.3 Domanda presentata all’autorità cantonale (allegati inclusi) CD R R – – – R R R – –

5.4.4 Inserimento di annotazioni del CO-CT CT – – – – – – W – – –

5.4.5 Redazione da parte dell’autorità cantonale della decisione CT – – – – – – W – – – concernente la domanda del CD (allegati inclusi)

5.4.6 Notifica da parte del CT della decisione sulla domanda del CT R R – – – R R R R – CD (allegati inclusi)

5.4.7 Inserimento di annotazioni del CO-UFV UFV – – – – – – – – W –

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Oggetto Provenienza dei dati Direttore del centro di detenzione di animali Membro della commis- da laboratorio Persona che esegue gli Incaricato della prote- Collaboratore del sione per gli esperi- Collaboratore del Responsabile centro di detenzione di animali da laboratorio Capounità d’esperimento esperimenti su animali zione degli animali Cantone menti sugli animali Collaboratore UFV Amministratore

5.5 Dati relativi alla decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.5.1 Allestimento della notifica delle linee e dei ceppi animali con CD, IST W W W W W – – – – – mutazioni patologiche da parte dell’istituto o del laboratorio (allegati inclusi)

5.5.2 Presentazione della notifica all’autorità cantonale CD W – – – – – – – – –

5.5.3 Notifica presentata all’autorità cantonale (allegati inclusi) CD R R R R R R R R – –

5.5.4 Inserimento di annotazioni del CO-CT CT – – – – – – W – – –

5.5.5 Domande dell’autorità cantonale o della commissione sulla CT, COM – – – – – – W W – – notifica

5.5.6 Risposte dell’istituto, del laboratorio o CD, IST W W W W W R R R – –

del centro di detenzione di animali da laboratorio alle domande

5.5.7 La commissione è incaricata dall’autorità cantonale di CT – – – – – – W R – – esaminare la notifica (allegati inclusi)

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Oggetto Provenienza dei dati Direttore del centro di detenzione di animali Membro della commis- da laboratorio Persona che esegue gli Incaricato della prote- Collaboratore del sione per gli esperi- Collaboratore del Responsabile centro di detenzione di animali da laboratorio Capounità d’esperimento esperimenti su animali zione degli animali Cantone menti sugli animali Collaboratore UFV Amministratore

5.5.8 Inserimento di annotazioni del CO-COM COM – – – – – – – W – –

5.5.9 Proposta di decisione della commissione sottoposta COM – – – – – – R W – –

all’autorità cantonale (allegati inclusi)

5.5.10 Redazione da parte dell’autorità cantonale della decisione CT – – – – – – W – – – sull’ammissibilità delle linee e ceppi animali con mutazioni patologiche (allegati inclusi)

5.5.11 Notifica della decisione (allegati inclusi) CT R R R R R R R R R –

5.5.12 Inserimento di annotazioni del CO-UFV UFV – – – – – – – – W –

5.5.13 Stato dell’autorizzazione UFV R R R R R R R R W –

5.6 Dati relativi alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione degli animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.6.1 Pianificazione dell’ispezione (data, ispettori, aziende, ecc.) CT – – – – – – W R – –

5.6.2 Rapporto d’ispezione con le lacune riscontrate CT, COM R R R R R R W W – –

(allegati inclusi)

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Oggetto Provenienza dei dati Direttore del centro di detenzione di animali Membro della commis- da laboratorio Persona che esegue gli Incaricato della prote- Collaboratore del sione per gli esperi- Collaboratore del Responsabile centro di detenzione di animali da laboratorio Capounità d’esperimento esperimenti su animali zione degli animali Cantone menti sugli animali Collaboratore UFV Amministratore

5.6.3 Inserimento di annotazioni del CO-CT CT – – – – – – W – – –

5.6.4 Inserimento di annotazioni del CO-COM CT – – – – – – – W – –

5.6.5 Decisione CT R R R R R R W R R –

5.6.6 Dati sulla formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento IST, CD, W W W W W W12 W W13 R R (allegati inclusi) CT

5.6.7 Verifica/approvazione dei certificati di formazione, CT R R R R R R W R R – perfezionamento e aggiornamento

5.7 Dati provenienti dai rapporti sugli esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.7.1 Bozza di rapporto dell’istituto o del laboratorio IST – – W W W W – – – –

(modulo C; allegati inclusi)

5.7.2 Presentazione del rapporto all’autorità cantonale IST – – W – – W – – – –

12 A seconda dell’istituto, del laboratorio e del Cantone, l’incaricato della protezione degli animali può essere incaricato di gestire la formazione, il perfeziona- mento e l’aggiornamento. 13 A seconda del Cantone la commissione per gli esperimenti sugli animali gestisce la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento.

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Oggetto Provenienza dei dati Direttore del centro di detenzione di animali Membro della commis- da laboratorio Persona che esegue gli Incaricato della prote- Collaboratore del sione per gli esperi- Collaboratore del Responsabile centro di detenzione di animali da laboratorio Capounità d’esperimento esperimenti su animali zione degli animali Cantone menti sugli animali Collaboratore UFV Amministratore

5.7.3 Rapporto presentato all’autorità cantonale (modulo C; IST – – R R R R R R – – allegati inclusi)

5.7.4 Inserimento di annotazioni del CO-CT CT – – – – – – W – – –

5.7.5 Domande dell’autorità cantonale CT – – – – – – W – – –

5.7.6 Correzione del rapporto da parte dell’istituto o del laboratorio IST – – W W W W R R – –

5.7.7 Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte CT R R R R R R W R R – dell’autorità cantonale

5.7.8 Inserimento di annotazioni del CO-UFV UFV – – – – – – – – W –

5.7.9 Correzioni statistiche da parte del CO-UFV UFV R R R R R R R R W –

5.8 Dati provenienti dai rapporti sui centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.8.1 Bozza di rapporto del centro di detenzione di animali CD W W – – – R – – – – da laboratorio (allegati inclusi)

5.8.2 Presentazione del rapporto all’autorità cantonale CD W – – – – – – – – –

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Oggetto Provenienza dei dati Direttore del centro di detenzione di animali Membro della commis- da laboratorio Persona che esegue gli Incaricato della prote- Collaboratore del sione per gli esperi- Collaboratore del Responsabile centro di detenzione di animali da laboratorio Capounità d’esperimento esperimenti su animali zione degli animali Cantone menti sugli animali Collaboratore UFV Amministratore

5.8.3 Rapporto presentato all’autorità cantonale (allegati inclusi) CD R R – – – R R R – –

5.8.4 Inserimento di annotazioni del CO-CT CT – – – – – – W – – –

5.8.5 Domande dell’autorità cantonale CT – – – – – – W – – –

5.8.6 Correzione del rapporto da parte del centro di detenzione di CD W W – – – R R R – – animali da laboratorio

5.8.7 Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte CT R R – – – R W R R – dell’autorità cantonale

5.8.8 Inserimento di annotazioni del CO-UFV UFV – – – – – – – – W –

5.8.9 Correzioni statistiche da parte del CO-UFV UFV R R – – – R R R W –

5.9 Scheda tecnica per linee geneticamente modificate e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b)

5.9.1 Redazione della scheda tecnica CD, IST W W W W – R – – – –

5.9.2 Presentazione della copia della scheda tecnica unitamente CD W R W R R R R R R – alla domanda, al rapporto o alla notifica

3972

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Oggetto Provenienza dei dati Direttore del centro di detenzione di animali Membro della commis- da laboratorio Persona che esegue gli Incaricato della prote- Collaboratore del sione per gli esperi- Collaboratore del Responsabile centro di detenzione di animali da laboratorio Capounità d’esperimento esperimenti su animali zione degli animali Cantone menti sugli animali Collaboratore UFV Amministratore

5.10 Varie (art. 10 cpv. 1 lett. c e d)

5.10.1 Compendi statistici, interrogazioni preparate UFV, – – – – – – R – R W

SISTEMA

5.10.2 Dati relativi alle spese e alla fatturazione CT – – – – – – W W – –

5.10.3 Dati sulle impostazioni del sistema CT, UFV – – – – – – – – W W

5.10.4 Gestione degli indirizzi (centro di detenzione di animali da CT, UFV R R R R R R W R W – laboratorio, fornitori, ecc.)

5.10.5 Gestione delle specie, delle linee e dei ceppi animali UFV R R R R R R R R W –

5.10.6 Messaggi di errore (Event Log) SISTEMA – – – – – – – – – R

5.10.7 Dati storicizzati SISTEMA R R R R R R R R R –

5.10.8 Impostazione dei parametri SISTEMA – – – – – – – – – W

5.10.9 Aggiornamento della guida del sistema e dei messaggi di SISTEMA – – – – – – – – – W errore

3973

3974 Oggetto

5.10.12 Liste di riferimento

5.10.11 Interrogazione della banca dati

5.10.10 Aggiornamento delle versioni linguistiche

Sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali IST, CT, Tutti Provenienza UFV SISTEMA dei dati Direttore del centro di R – – detenzione di animali da laboratorio Collaboratore del R – – centro di detenzione di animali da laboratorio W – – Capounità Responsabile W – – d’esperimento Persona che esegue gli W – – esperimenti su animali Incaricato della prote- W – – zione degli animali Collaboratore del W – – Cantone Membro della commis- R – – sione per gli esperi- menti sugli animali W – – Collaboratore UFV – R W Amministratore RU 2010

Sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali RU 2010

Allegato 2 (art. 25)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 200814 sulla protezione degli animali

Sostituzione di espressioni Negli articoli 2 capoverso 3 lettera t, 122 capoverso 2, 139 capoverso 1, 145 capo- versi 1, 2 e 4 nelle frasi introduttive, l’espressione «E-Tierversuche» è sostituita dall’espressione «sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperi- menti sugli animali», con gli adeguamenti grammaticali del caso.

Art. 145 cpv. 4 lett. a e c 4 I Cantoni trasmettono all’UFV, mediante il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali: a. di volta in volta, le autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio di cui all’articolo 122, le decisioni di cui all’articolo 127 capo- verso 3, le autorizzazioni per esperimenti su animali secondo l’articolo 141 e le autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti secondo l’articolo 142 e le domande cor- rispondenti; c. di volta in volta, ulteriori decisioni relative a esperimenti sugli animali e a centri di detenzione di animali da laboratorio.

14 RS 455.1

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2. Ordinanza del 30 ottobre 198515 sulle tasse dell’Ufficio federale

di veterinaria

Introduzione del titolo abbreviato (Ordinanza sulle tasse dell’UFV)

Ingresso visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 200516 sulla protezione degli animali, visto l’articolo 45 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 199217 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 56 della legge del 1° luglio 196618, sulle epizoozie; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199719 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 200020 sugli agenti terapeutici; visto l’allegato 11 dell’accordo del 21 giugno 199921 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

Art. 20 cpv. 2 lett. c

2 Oltre alle tasse sono computate le spese seguenti:

c. le spese per l’esame pratico (art. 82 cpv. 2 dell’O del 23 apr. 200822 sulla protezione degli animali).

Titolo prima dell’art. 24b

Sezione 9: Utilizzo del sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Art. 24b 1 Per l’utilizzo del sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperi- menti sugli animali l’Ufficio federale riscuote dai Cantoni le tasse seguenti:

15 RS 916.472 16 RS 455 17 RS 817.0 18 RS 916.40 19 RS 172.010 20 RS 812.21 21 RS 0.916.026.81 22 RS 455.1

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Fr.

a. rilascio dell’autorizzazione di eseguire un esperimento sugli animali o di gestire un centro di detenzione di animali da laboratorio, inclusa la redazione di rapporti; 200.– fino a 300.– b. rilascio dell’autorizzazione dicompletare un esperimento sugli animali o un centro di detenzione di animali da laboratorio; 60.– fino a 80.– c. rilascio di decisioni concernenti linee e ceppi con muta- zioni patologiche (art. 127 OPAn); 200.– fino a 300.– d. complementi di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn); 60.– fino a 80.– e. annualmente per l’accreditamento di una persona, inclu- sa la gestione continua della formazione, del perfezio- namento e dell’aggiornamento. 60.– fino a 80.–

2 Se l’UFV svolge i compiti di un Cantone che non lavora con il sistema

d’informazione elettronico, la tassa ammonta al doppio dell’importo di cui al capo- verso 1.

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