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AS 2010 397

Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010

Ordinanza dell’UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010

del 13 gennaio 2010

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 239g dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie (OFE), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la somministrazione nel 2010 di vaccino inattivato contro la malattia della lingua blu del sierotipo 8 agli animali ricettivi.

Art. 2 Animali da vaccinare 1 I bovini e gli ovini devono essere vaccinati in tutta la Svizzera entro il 31 maggio 2010.

2 Non devono essere vaccinati:

a. gli animali di età inferiore ai tre mesi; b. gli animali macellati ad un’età non superiore ai sei mesi; c. i bovini macellati nei due mesi successivi alla data prevista per la prima vac- cinazione; d. gli ovini macellati nel mese successivo alla data prevista per la vaccinazione.

3 Per gli animali seguenti la vaccinazione è facoltativa:

a. i caprini; b. i camelidi; c. i ruminanti tenuti in uno zoo o in un parco di animali; d. i ruminanti selvatici tenuti in parchi; e. i bovini e gli ovini che raggiungono l’età di vaccinazione soltanto dopo la vaccinazione dell’effettivo. 4 Chi intende far vaccinare i suoi animali a titolo volontario deve informarne il veterinario cantonale competente.

RS 916.401.348.2 1 RS 916.401

2009-2849 397

Vaccinazione contro la febbre catarrale ovina nel 2010 RU 2010

Art. 3 Deroghe all’obbligo di vaccinazione 1 Su richiesta il veterinario cantonale accorda deroghe all’obbligo di vaccinazione.

2 Le domande di esonero dall’obbligo di vaccinazione devono essere presentate

entro il 12 febbraio 2010 al veterinario cantonale utilizzando il modulo previsto.

3 Il veterinario cantonale rilascia al richiedente l’autorizzazione scritta.

Art. 4 Vaccino e somministrazione 1 Per la vaccinazione si utilizza il preparato Bovilis® BTV8 di Intervet, distribuito dalla ditta Veterinaria SA. 2 La dose standard è somministrata agli animali sani a partire dall’età di tre mesi.

3 L’ago della siringa deve essere sostituito almeno ad ogni nuovo effettivo.

La somministrazione deve inoltre avvenire secondo le indicazioni del fabbricante.

Art. 5 Termini d’attesa Dopo la vaccinazione non è previsto alcun termine d’attesa per l’utilizzo di carne e latte.

Art. 6 Immunità

1 L’immunità primaria viene raggiunta:

a. nel caso di bovini, caprini e camelidi: dopo due iniezioni effettuate a distanza di 3–8 settimane l’una dall’altra; b. nel caso degli ovini: dopo un’unica iniezione.

2 Bovini, ovini, caprini e camelidi sono considerati vaccinati se:

a. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2009 e il 31 maggio 2010; b. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2009 e a un’unica vaccinazione di richiamo tra il 15 ottobre 2009 e il 31 maggio 2010; oppure c. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria prima del 15 ottobre 2008, a una prima vaccinazione di richiamo tra il 15 ottobre 2008 e il 15 ottobre

2009 e a una seconda vaccinazione di richiamo tra il 15 ottobre 2009 e il

31 maggio 2010.

Art. 7 Attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni

1 L’attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni è disciplinata nell’allegato.

2 L’ottenimento di dosi di vaccino in quantità maggiori di quella attribuita è subor- dinato all’autorizzazione dell’UFV.

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Art. 8 Responsabilità 1 L’UFV mette a disposizione gli strumenti elettronici che consentono di registrare le informazioni necessarie all’esecuzione delle vaccinazioni e le conferme di vacci- nazione nel sistema informatico centrale (SISVet). 2I veterinari cantonali sono responsabili dell’esecuzione delle vaccinazioni. In particolare, assegnano i mandati ai veterinari vaccinatori e trattano le domande di cui all’articolo 3.

3 L’azienda di distribuzione provvede affinché i vaccini siano immagazzinati in

modo appropriato e forniti entro il termine convenuto ai destinatari indicati dai veterinari cantonali. 4 I veterinari vaccinatori sono responsabili della somministrazione a regola d’arte dei vaccini.

Art. 9 Conferma e registrazione 1 I veterinari vaccinatori confermano la conclusione delle vaccinazioni indicando negli elenchi degli effettivi il numero degli animali vaccinati e le date di vaccina- zione. Gli elenchi degli effettivi sono scaricabili da Internet oppure possono essere richiesti al veterinario cantonale. 2 Negli elenchi degli effettivi i bovini sono registrati singolarmente, con l’indi- cazione aggiornata dello status vaccinale. Per i singoli animali sono annotate le vaccinazioni effettuate. 3 Per le altre specie animali, su richiesta dei detentori, le vaccinazioni vengono confermate nel registro degli animali ad unghia fessa anche per i singoli animali.

4 Se durante l’immunizzazione primaria gli animali vaccinati una volta lasciano

l’effettivo prima della seconda e ultima iniezione, occorre indicare nel certificato d’accompagnamento la data della prima vaccinazione.

5 I dati sono registrati nel SISVet. La registrazione è effettuata:

a. dai veterinari vaccinatori tramite Internet; oppure b. dagli Uffici cantonali di veterinaria.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2010 ed è valida fino al 31 dicembre 2010.

13 gennaio 2010 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

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Allegato (art. 7)

Attribuzione delle dosi di vaccino

Ufficio veterinario Numero di dosi

AG 84 000 BE 280 000 BL 25 000 BS 1 000 FL 10 000 FR 122 000 GE 5 000 GL 12 000 GR 112 000 JU 43 000 LU 117 000 NE 32 000 SG 124 000 SH 13 000 SO 42 000 TG 65 000 TI 23 000 Cantoni primitivi 91 000 VD 106 000 VS 66 000 ZG 18 000 ZH 78 000

Totale 1 500 000

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