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AS 2010 4003

Decisione n. 1/2009 del 21 dicembre 2009 relativa all'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine» contenuti nell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Decisione n. 1/2009 relativa all’inserimento nell’allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine»

Adottata il 21 dicembre 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 dicembre 2009

Traduzione1

Il comitato, visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità2 («l’Accordo»), in parti- colare l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 10, paragrafo 5 e l’articolo 18, para- grafo 2, (1) considerando che l’Unione europea ha adottato la nuova direttiva sulle mac- chine3, e che la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regola- mentari e amministrative giudicate equivalenti alla sopramenzionata normativa dell’Unione europea conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, dell’Accordo, (2) considerando che l’allegato 1, capitolo 1 «Macchine» va modificato per essere adeguato a tale situazione, (3) considerando che in virtù dell’articolo 10, paragrafo 5, il comitato può modifi- care gli allegati dell’Accordo, decide:

1. L’allegato 1 dell’Accordo relativo ai settori di prodotti è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 17 «Ascensori», conformemente alle disposizioni dell’allegato A della presente decisione.

2. Il capitolo 1 «Macchine» dell’allegato 1 dell’Accordo è modificato secondo le

disposizioni stabilite nell’allegato B della presente decisione. La presente modifica entra in vigore a partire dal 29 dicembre 2009.

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.946.526.81 3 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 mag. 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

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Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2010

3. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle Parti ai fini della modifica dell’Accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l’ultima firma.

Firmata a Berna, Firmata a Bruxelles, il 21 dicembre 2009 il 18 dicembre 2009

Per la Per l’ Confederazione Svizzera: Unione europea: Heinz Hertig Fernando Perreau de Pinninck

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2010

Allegato A

Nell’allegato 1 relativo ai settori di prodotti, è inserito il seguente capitolo 17 «Ascensori»:

«Capitolo 17 Ascensori Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2 Unione 1. Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, europea del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1)

Svizzera 100. Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006 2197)

101. Ordinanza del 23 giugno 1999 sulla sicurezza degli ascensori

(RU 1999 1875), modificata da ultimo il 2 aprile 2008 (RU 2008 1785)

Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il comitato istituito a norma dell’articolo 10 dell’Accordo elabora e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità secondo la procedura descritta nell’articolo 11 dell’Accordo.

Sezione III Autorità designatrici Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità designatrici notificate dalle Parti.

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2010

Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell’allegato 2 del presente Accordo, nonché i criteri di valutazione definiti nell’allegato VII della direttiva 95/16/CE.

Sezione V Disposizioni aggiuntive

1. Scambio di informazioni

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 95/16/CE, la Commis- sione, le autorità di cui alla sezione III e gli organismi di valutazione della confor- mità riconosciuti ai sensi del presente Accordo possono ottenere dall’installatore, su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove rela- tive all’esame finale. Conformemente all’allegato V, punti A 5 e B 5 della direttiva 95/16/CE essi possono ottenere dall’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato l’attestato CE del tipo una copia dell’attestato e, su richiesta motivata, una copia della docu- mentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli e delle prove eseguite. Conformemente all’allegato V, punti A 7 e B 7 della direttiva 95/16/CE gli orga- nismi di valutazione della conformità che hanno rilasciato gli attestati CE del tipo comunicano agli Stati membri, alla Svizzera e agli altri organismi di valutazione della conformità le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo rilasciati o ritirati. Conformemente al punto 6 degli allegati VIII, IX, XII, XIII e XIV della direttiva 95/16/CE gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti ai sensi del presente Accordo comunicano agli altri organismi di valutazione della conformità le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia della qualità rilasci- ate o ritirate. Nei casi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, punti i), ii) e iii), della direttiva 95/16/CE, la persona responsabile per la progettazione dell’ascensore deve fornire alla persona responsabile della costruzione, dell’installazione e delle prove da eseguire sul- l’ascensore tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.

2. Documentazione tecnica

Per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria alle autorità nazionali ai fini delle ispezioni, è sufficiente che i fabbricanti di un componente di sicurezza, i loro mandatari nell’Unione europea o in Svizzera o, in caso di assenza di entrambi, le persone responsabili dell’immissione dei componenti di sicurezza sul mercato conservino, insieme a detta documentazione, una copia della dichiarazione di con-

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formità – e delle eventuali aggiunte – a disposizione sul territorio di una delle due Parti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbrica- zione del prodotto. Quanto all’installatore dell’ascensore, è sufficiente che conservi, insieme alla docu- mentazione tecnica, copia della dichiarazione di conformità e delle relative aggiunte nonché, se del caso, l’attestato di esame finale per un periodo di dieci anni a decor- rere dalla commercializzazione dell’ascensore. Qualora l’installatore dell’ascensore non sia stabilito nell’Unione o in Svizzera, l’obbligo summenzionato incombe all’organismo notificato. Le Parti s’impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità dell’altra Parte.

3. Sorveglianza del mercato

Ciascuna delle Parti indica all’altra Parte le autorità, stabilite sul suo territorio, preposte all’esercizio delle attività di sorveglianza connesse all’esecuzione dei rispettivi atti legislativi elencati nella sezione I. Ciascuna delle Parti informa l’altra Parte sulle proprie attività in materia di sorve- glianza del mercato nel quadro degli organismi a tal fine previsti.»

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Allegato B

Nell’allegato 1, il testo del capitolo 1, «Macchine» è soppresso e sostituito dal testo seguente, che prende effetto a decorrere dal 29 dicembre 2009, data di entrata in vigore della nuova direttiva sulle macchine:

«Capitolo 1 Macchine Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2 Unione 1. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consi- europea glio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modi- fica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24) Svizzera 100. Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006 2197)

101. Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installa-

zioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 2 aprile 2008 (RU 2008 1785)

102. Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle

macchine (RU 2008 1785)

Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il comitato istituito a norma dell’articolo 10 dell’Accordo elabora e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità secondo la procedura descritta nell’articolo 11 dell’Accordo.

Sezione III Autorità designatrici Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità designatrici notificate dalle Parti.

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2010

Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell’allegato 2 del presente Accordo, nonché i criteri di valutazione definiti nell’allegato XI della direttiva 2006/42/CE.

Sezione V Disposizioni aggiuntive

1. Macchine d’occasione

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I non si applicano alle macchine d’occasione. Il principio dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente Accordo è tuttavia applicabile alle macchine immesse legalmente sul mercato e/o messe in servizio in una delle Parti ed esportate come macchine d’occasione sul mercato dell’altra Parte. Le altre disposizioni relative alle macchine d’occasione in vigore nello Stato impor- tatore, come quelle relative alla sicurezza sul luogo di lavoro, restano applicabili.

2. Scambio di informazioni

Conformemente all’articolo 9 del presente Accordo, le Parti scambiano le informa- zioni necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo. Le Parti s’impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità dell’altra Parte.

3. Persone menzionate nella dichiarazione di conformità delle macchine

che sono autorizzate a costituire la documentazione tecnica La dichiarazione di conformità delle macchine deve menzionare il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica, persona che deve essere stabilita nel territorio della Parte in oggetto. Le Parti riconoscono reciprocamente tale persona. Il fabbricante, i suoi mandatari, o, in caso di assenza di entrambi, le persone responsabili dell’immissione dei prodotti sul mercato di una delle Parti, non hanno l’obbligo di designare come persona auto- rizzata a costituire la documentazione tecnica una persona residente sul territorio dell’altra Parte.»

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2010

Decisione n. 1/2009 del 21 dicembre 2009 relativa all'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine» contenuti nell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità | Lexipedia | Lexipedia