AS 2010 4017
Ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
del 1° settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 1 del decreto federale del 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa se- condo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni nuove o rivedute, che entra- no in vigore dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel sin- golo caso. 3 L’assistenza amministrativa secondo queste convenzioni è prestata esclusivamente su domanda.
Art. 2 Competenza L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l’assistenza ammini- strativa sulla base di domande estere e presenta le domande svizzere.
Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa; b. detentore delle informazioni: la persona che dispone in Svizzera delle infor- mazioni richieste, fatte salve le autorità amministrative svizzere secondo gli articoli 7 e 8.
RS 672.204 1 RS 672.2
2009-2795 4017
Assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare RU 2010
Capitolo 2: Domande di assistenza amministrativa estere Sezione 1: Assistenza amministrativa per l’esecuzione delle convenzioni
Art. 4 1 L’AFC trasmette all’autorità richiedente le informazioni ottenibili secondo il diritto svizzero necessarie per l’esecuzione della convenzione. Queste informazioni non possono essere ottenute mediante l’applicazione di misure coercitive. L’articolo 6 capoversi 2, 4 e 5 nonché gli articoli 7 e 8 sono applicabili per analogia. 2 L’AFC informa previamente per scritto la persona interessata, nonché ogni persona legittimata a ricorrere secondo l’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA), sulla natura e la portata delle informa- zioni da trasmettere. 3 Se le persone legittimate a ricorrere acconsentono per scritto alla trasmissione delle informazioni o non rispondono entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’AFC, quest’ultima trasmette le informazioni immediatamente dopo l’otteni- mento del consenso o la scadenza del termine.
4 Negli altri casi, l’AFC emana una decisione.
5 La decisione dell’AFC può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni
generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Sezione 2: Assistenza amministrativa relativa all’applicazione del diritto fiscale interno degli Stati contraenti
Art. 5 Esame preliminare
1 L’AFC procede a un esame preliminare della domanda di assistenza amministra-
tiva relativa all’applicazione del diritto fiscale interno degli Stati contraenti.
2 La domanda è respinta se:
a. la concessione dell’assistenza amministrativa non è conciliabile con i valori fondamentali del diritto svizzero (ordine pubblico); b. è contraria al principio della buona fede; o c. si fonda su informazioni ottenute o trasmesse mediante reati secondo il dirit- to svizzero.
2 RS 172.021
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3 L’AFC avvia la procedura di assistenza amministrativa se:
a. la domanda è stata presentata da un’autorità competente; b. la domanda è stata effettuata per scritto in una delle lingue nazionali o in inglese e contiene le seguenti indicazioni:
1. la menzione delle basi legali applicabili,
2. l’identificazione certa della persona interessata,
3. l’identificazione certa del detentore delle informazioni,
4. una descrizione delle informazioni richieste nonché le indicazioni sulla
forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere queste informazioni,
5. lo scopo fiscale e i motivi per cui le informazioni richieste sono vero-
similmente pertinenti per raggiungere tale scopo,
6. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino in
possesso del detentore delle informazioni,
7. il periodo fiscale (data d’inizio e di fine) e, se differente, il periodo
(data d’inizio e di fine) per cui le informazioni vengono richieste, e
8. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha sfruttato tutte le fonti
d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna; c. non si tratta di una raccolta di prove non autorizzata; e d. vengono richieste esclusivamente informazioni che rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni di assistenza amministrativa della conven- zione applicabile.
4 Se le condizioni del capoverso 3 non sono soddisfatte, l’AFC lo comunica per
scritto all’autorità richiedente. Quest’ultima può completare per scritto la sua domanda.
Art. 6 Informazioni in possesso della persona interessata o del detentore delle informazioni 1 Se dall’esame preliminare risulta che la procedura di assistenza amministrativa può essere avviata, l’AFC esige dalla persona interessata o dal detentore delle informa- zioni la consegna delle informazioni richieste. L’AFC stabilisce il termine per la consegna. 2 Per l’ottenimento di informazioni possono essere eseguite unicamente misure com- patibili con il diritto svizzero o misure la cui esecuzione è espressamente prevista dalla convenzione applicabile. 3 L’AFC può eseguire misure coercitive secondo l’articolo 9 se sono soddisfatte le condizioni per l’esecuzione di tali misure secondo le disposizioni in materia di assi- stenza amministrativa della convenzione applicabile o secondo le disposizioni del diritto svizzero. 4 I rappresentanti dell’autorità estera non hanno diritto di partecipazione agli atti pro- cedurali effettuati sul territorio svizzero.
5 I costi generati dalla ricerca delle informazioni non sono rimborsati.
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Art. 7 Informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni
1 L’AFC chiede alle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni di
trasmetterle le informazioni in loro possesso che potrebbero essere necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa. L’AFC può esigere la tra- smissione del dossier fiscale completo. 2 L’AFC notifica alle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la domanda di assistenza amministrativa completa e stabilisce il termine per la conse- gna delle informazioni richieste. 3 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni richieste possono partecipare all’esecuzione delle misure secondo l’articolo 6.
Art. 8 Informazioni detenute da un’altra autorità amministrativa svizzera 1 L’AFC chiede alle autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni di trasmetterle le informazioni in loro possesso che potrebbero essere neces- sarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa. 2 L’AFC informa tali autorità circa gli elementi essenziali della domanda di assi- stenza amministrativa e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni in loro possesso. 3 Le autorità amministrative richieste trasmettono le informazioni, sempre che la trasmissione sia conforme al diritto svizzero.
Art. 9 Misure coercitive
1 Sono applicabili esclusivamente le seguenti misure coercitive:
a. la perquisizione di locali o di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati; b. il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati; c. la comparizione forzata davanti alla polizia dei testimoni regolarmente citati, in caso di frode fiscale o di truffa in materia fiscale nonché in caso di sottra- zione continuata di importanti somme d’imposta secondo l’articolo 190 ca- poverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta.
2 Le misure coercitive sono ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.
3 Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura coercitiva non può essere ordinata tempestivamente, la persona competente può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura coercitiva è valida soltanto se approvata entro tre giorni dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.
3 RS 642.11
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4 La procedura d’apposizione dei sigilli secondo l’articolo 50 capoverso 3 della
legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA) non è applicabile. 5 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni nonché altre autorità sostengono l’AFC nell’esecuzione delle misure coercitive.
6 Per il rimanente sono applicabili gli articoli 45–50 DPA.
Art. 10 Garanzia del diritto delle parti di essere sentite 1 Se la persona interessata risiede all’estero, l’AFC richiede al detentore delle infor- mazioni di fare designare alla persona interessata un mandatario autorizzato a rice- vere le notificazioni in Svizzera. L’AFC stabilisce il termine per la consegna. 2 Se la persona interessata non designa un mandatario autorizzato a ricevere le noti- ficazioni, l’AFC la informa sulla procedura di assistenza amministrativa pendente per il tramite dell’autorità richiedente. Nel contempo l’AFC stabilisce un termine alla persona interessata per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notifi- cazioni. Nella misura in cui l’autorità richiedente ne dia l’espresso consenso nel singolo caso, l’AFC può informare direttamente la persona interessata. 3 Le persone legittimate a ricorrere secondo l’articolo 13 capoverso 2 possono parte- cipare alla procedura ed esaminare gli atti.
4 Sono fatte salve le eccezioni dell’esame degli atti secondo l’articolo 27 PA5.
Art. 11 Procedura semplificata 1 Se acconsentono a fornire le informazioni alla competente autorità estera, le per- sone legittimate a ricorrere secondo l’articolo 13 capoverso 2 ne informano per scritto l’AFC. Il consenso è irrevocabile. 2 L’AFC chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità estera, facendo riferimento al consenso delle persone legittimate a ricorrere. 3 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, per le rimanenti infor- mazioni si applica la procedura ordinaria.
Art. 12 Decisione finale 1 L’AFC notifica alla persona interessata la decisione finale in cui motiva l’assi- stenza amministrativa e stabilisce la portata delle informazioni da trasmettere. 2 La decisione è notificata alla persona interessata residente all’estero per il tramite del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato, la notificazione avviene secondo l’articolo 36 PA6.
4 RS 313.0 5 RS 172.021 6 RS 172.021
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3 L’AFC informa inoltre anche i terzi particolarmente interessati, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate e il detentore delle informazioni riguardo all’emanazione della decisione finale.
Art. 13 Rimedi giuridici 1 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata solo congiunta- mente alla decisione finale. 2 Hanno diritto di ricorrere la persona interessata, il detentore delle informazioni e i terzi particolarmente interessati di cui all’articolo 48 PA7.
3 Il ricorso contro la decisione finale ha effetto sospensivo.
4 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 14 Conclusione della procedura 1 Quando la decisione finale è passata in giudicato o è confermata in tutto o in parte da una decisione su ricorso, l’AFC trasmette le informazioni in questione all’autorità richiedente. 2 L’AFC segnala all’autorità richiedente le limitazioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse nonché l’obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.
3 Leinformazioni che non sono verosimilmente pertinenti non sono trasmesse.
L’AFC le elimina o le rende irriconoscibili.
Art. 15 Impiego delle informazioni per l’applicazione del diritto fiscale svizzero 1 Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità estera possono essere impiegate per l’applicazione del diritto fiscale svizzero.
2 Non è consentito l’impiego delle altre informazioni ottenute nel quadro di una
procedura di assistenza amministrativa.
3 Le informazioni bancarie possono essere impiegate per altri scopi soltanto se
avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.
7 RS 172.021
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Capitolo 3: Domande di assistenza amministrativa svizzere
Art. 16 1 Le autorità fiscali interessate inviano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale all’AFC.
2 L’AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le
disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità richiedente. Quest’ultima può completare per scritto la sua domanda. 3 L’AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la proce- dura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione. 4 L’AFC inoltra le informazioni ricevute dall’estero alle autorità fiscali interessate e informa nel contempo circa le restrizioni relative al loro impiego e l’obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della con- venzione applicabile.
5 Domande di assistenza amministrativa relativa a informazioni bancarie possono
essere presentate soltanto se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 17 Disposizioni transitorie Le domande di assistenza amministrativa estere che si riferiscono a un periodo a cui non sono applicabili le disposizioni in materia di assistenza amministrativa delle convenzioni entrate in vigore dopo il 30 settembre 2010 sono trattate secondo le disposizioni delle convenzioni e le loro disposizioni di esecuzione in vigore il 30 settembre 2010.
Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.
1° settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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