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AS 2010 4045

Ordinanza dell'USAV concernente i provvedimenti di lotta contro l'anemia infettiva equina in equidi provenienti dalla Romania

Ordinanza dell’UFV concernente i provvedimenti di lotta contro l’anemia infettiva equina in equidi provenienti dalla Romania

del 13 settembre 2010

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1 Scopo, oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza mira a impedire la propagazione dell’anemia infettiva

equina. 2 Essa disciplina l’importazione e la riesportazione di equidi e dei loro prodotti dalla Romania. 3 Essa non si applica agli equidi provenienti dalle aziende situate al di fuori della Romania che transitano senza interruzioni attraverso la Romania sulle principali strade o autostrade.

Art. 2 Divieto d’importazione 1È vietata l’importazione dalla Romania degli animali e dei prodotti animali seguenti: a. equidi addomesticati e selvatici; b. sperma di animali della specie equina; c. ovuli ed embrioni di animali della specie equina; d. prodotti a base di sangue di equidi. 2 L’UFV può autorizzare l’importazione se l’importatore prova che sono rispettate le condizioni degli articoli 2-5 della decisione 2010/346/UE nella versione secondo l’allegato qui annesso.

3 Le rispettive domande devono essere inoltrate per scritto all’UFV almeno dieci

giorni prima della data prevista d’importazione.

RS 916.443.105

2010-1735 4045

Provvedimenti di lotta contro l’anemia infettiva equina in equidi RU 2010 provenienti dalla Romania

Art. 3 Provvedimenti dopo l’importazione 1 Dopo l’importazione gli equidi devono essere trasportati direttamente nell’azienda di destinazione.

2 Gli equidi da riproduzione e produzione devono essere isolati nell’azienda di

destinazione per almeno 30 giorni sotto il controllo di un veterinario ufficiale. Essi devono essere tenuti a una distanza di almeno 200 metri da altri equidi o in condi- zioni protette contro il vettore.

3 Gli equidi da riproduzione e produzione devono essere sottoposti a un test di

Coggins. Il test deve essere effettuato su un campione di sangue prelevato al più presto 28 giorni dopo l’inizio del periodo di isolamento. L’isolamento deve essere mantenuto fino all’ottenimento del risultato del test di Coggins. In caso di risultato positivo è applicabile la procedura prevista all’articolo 206 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie. 4I cavalli registrati conformemente all’articolo 2 lettera b della direttiva 90/427/CEE, nella versione secondo l’allegato qui annesso, che partecipano in Svizzera a manifestazioni internazionali di sport equestri sono esentati dalle esi- genze di cui ai capoversi 2 e 3.

Art. 4 Riesportazione

1 La riesportazione di equidi in uno Stato membro dell’Unione europea è permessa

se: a. sono trascorsi almeno 90 giorni dall’importazione; e b. nei dieci giorni precedenti la loro riesportazione gli equidi sono stati sotto- posti a un test di Coggins con risultato negativo. 2 La riesportazione deve essere notificata all’autorità veterinaria competente del Paese di destinazione, mediante TRACES, almeno 36 ore prima dell'ora di arrivo.

3 La partita deve essere accompagnata da un certificato zoosanitario conforme al

modello riprodotto nell’allegato III della direttiva 2009/156/CE nella versione secondo l’allegato qui annesso.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010

13 settembre 2010 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

3 RS 916.401

Provvedimenti di lotta contro l’anemia infettiva equina in equidi RU 2010 provenienti dalla Romania

Allegato (art. 2 cpv. 2, 3 cpv. 4 e 4 cpv. 3)

Atti legislativi dell’Unione europea concernenti i provvedimenti di lotta contro l’anemia infettiva

1. Decisione 2010/346/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, recante

misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania, nella versione della GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48. Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi, citato nella decisione 2010/346/UE, si applica la versione della GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3. Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, citato nella decisione 2010/346/UE, si applica la versione della GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1. Per quanto concerne la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie speci- fiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, citata nella decisione 2010/346/UE, si applica la versione della GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54, modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 176/2010, GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14. Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, citato nella decisione 2010/346/UE, si applica la versione della GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 595/2010, GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 1.

2. Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme

zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40. Al posto della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, rela- tiva alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equi- di da uno Stato membro a un altro e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi, citata nella direttiva 90/427/CEE, si applica la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni

Provvedimenti di lotta contro l’anemia infettiva equina in equidi RU 2010 provenienti dalla Romania

di equidi in provenienza dai paesi terzi, nella versione della GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. Per quanto concerne la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina, citata nella direttiva 90/427/CEE, si applica la versione della GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

3. Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle

condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, nella versione della GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. Per quanto concerne la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi, citata nella direttiva 2009/156/CE, si applica la versione della GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40. Per quanto concerne la direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina, citata nella direttiva 2009/156/CE, si applica la versione della GU L

157 del 10.6.1992, pag. 19, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE,

GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40. Per quanto concerne la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intraco- munitari di animali delle specie bovina e suina, citata nella direttiva 2009/156/CE, si applica la versione della GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977, modificata da ultimo dalla decisione 2009/976/UE, GU L 336 del 18.12.2009, pag. 36. Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, citato nella direttiva 2009/156/CE, si applica la versione della GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1. Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requi- siti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, citato nella direttiva 2009/156/CE, si applica la versione della GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

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