AS 2010 4137
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Serbia
Traduzione1
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Serbia
Concluso a Ginevra il 17 dicembre 2009 Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 20102 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 15 aprile 2010 Entrato in vigore per la Svizzera il 1°ottobre 2010
Preambolo L’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (in seguito denominati «Stati dell’AELS»), da una parte, e la Repubblica di Serbia (in seguito denominata «Serbia»), dall’altra, qui di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»:
riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell’AELS, da una parte, e la Serbia, dall’altra, e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi; richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo di integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cer- care modi e mezzi atti a rafforzare questo processo; riaffermando il loro impegno per la democrazia, i diritti dell’uomo e le libertà fon- damentali, e per la libertà politica ed economica, nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, inclusi lo Statuto delle Nazioni Unite3 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; riaffermando il loro impegno per lo sviluppo economico e sociale, la protezione della salute e della sicurezza, e il rispetto per i diritti fondamentali dei lavoratori, inclusi i principi stabiliti nelle pertinenti Convenzioni dell’Organizzazione interna- zionale del lavoro (OIL); intenzionati a creare nuovi impieghi, migliorare le condizioni di salute e il livello di vita nei rispettivi territori; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversi- ficazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, sulla base dei principi di
RS 0.632.316.821
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2010 4135 3 RS 0.120
2009-2653 4137
Acc. di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Serbia RU 2010
uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e sulla base del diritto internazionale; decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio4 (in seguito denominato «Accordo sull’OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale; considerando che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso da esentare le Parti dai loro obblighi derivanti da altri accordi internazio- nali, in particolare dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’OMC e dagli altri accordi negoziati in base ad esso; decisi ad attuare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; affermando il loro impegno per lo stato di diritto, per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo il significato del comportamento societario responsabile e il suo con- tributo allo sviluppo economico sostenibile e affermando il loro sostegno agli sforzi per la promozione di norme internazionali pertinenti; dichiarandosi disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle a settori non contemplati nel presente Accordo; convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti; hanno deciso, nell’intento di conseguire gli obiettivi sopra elencati, di concludere il presente Accordo di libero scambio (in seguito denominato «presente Accordo»):
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e la Serbia istituiscono una zona di libero scambio in virtù del presente Accordo e degli accordi complementari sul commercio dei prodotti agricoli che sono stati contemporaneamente conclusi tra ogni singolo Stato dell’AELS e la Serbia al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo economico nei loro territori.
4 RS 0.632.20
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2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali tra economie di mer- cato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, si prefigge di: (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio5 (in seguito denominato «GATT 1994»); (b) aumentare reciprocamente le possibilità d’investimento tra le Parti e svilup- pare gradualmente un contesto favorevole all’incremento degli scambi di servizi; (c) prevedere condizioni di equa concorrenza negli scambi commerciali tra le Parti e garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale; (d) ottenere una maggiore liberalizzazione, su base reciproca, dei mercati degli appalti pubblici delle Parti; e (e) contribuire in tal modo allo sviluppo e all’espansione armoniosi del com- mercio mondiale.
Art. 2 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno degli Stati dell’AELS, da una parte, e la Serbia, dall’altra, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell’AELS, salvo che il presente Accordo non disponga altrimenti.
Art. 3 Campo d’applicazione territoriale
1. Fatto salvo il Protocollo B, il presente Accordo si applica:
(a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna Parte nonché al suo spazio aereo territoriale, conformemente al diritto inter- nazionale; e (b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate da una Parte nell’esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conforme- mente al diritto internazionale. 2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.
Art. 4 Governo centrale, regionale e locale Ogni Parte, all’interno del proprio territorio, assicura il rispetto di tutti gli obblighi e di tutti gli impegni disciplinati dal presente Accordo da parte dei rispettivi governi e autorità centrali, regionali e locali e da parte di organismi non governativi nell’esercizio dei poteri governativi delegati loro da governi o autorità centrali, regionali e locali.
5 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
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Art. 5 Trasparenza 1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, prescrizioni, procedure, sentenze giudiziarie, decisioni amministrative di portata generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono interessare il funzionamento del presente Accordo. 2. Le Parti rispondono senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, si tra- smettono reciprocamente le informazioni relative alle questioni di cui al paragrafo 1. Non sono obbligate a comunicare informazioni confidenziali.
Capitolo 2: Scambi di merci
Art. 6 Campo d’applicazione
1. Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti originari di uno Stato
dell’AELS o della Serbia: (a) tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci6 (SA), esclusi i prodotti elencati nell’Allegato I; (b) i prodotti agricoli trasformati menzionati nel Protocollo A, nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso Protocollo; e (c) il pesce e gli altri prodotti del mare elencati nell’Allegato II. 2. Ogni Stato dell’AELS e la Serbia hanno concluso un accordo bilaterale sul com- mercio di prodotti agricoli. Tali accordi costituiscono una parte degli strumenti con cui si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Serbia.
Art. 7 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa Le disposizioni relative alle regole d’origine e ai metodi di cooperazione ammini- strativa sono enunciate nel Protocollo B.
Art. 8 Dazi doganali 1. All’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono tutti i dazi doga- nali e gli oneri con effetto equivalente ai dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni di prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Serbia contemplati nel’articolo 6 paragrafo 1 lettera a, salvo altrimenti disposto nell’Allegato III. Non vengono introdotti nuovi dazi doganali. 2. Per dazi doganali si intende qualsiasi dazio o onere di ogni tipo, comprese tutte le forme di sovrattassa e maggiorazione, applicati in relazione all’importazione o all’esportazione di un prodotto, ma non gli oneri imposti conformemente agli arti- coli III e VIII del GATT 19947.
6 RS 0.632.11
7 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
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Art. 9 Dazi di base 1. Il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive disciplinate dal presente Accordo per le importazioni tra le Parti corrisponde all’aliquota di dazio della nazione più favorita (aliquota NPF) applicata da ogni Parte il 1° febbraio 2009.
2. Se prima, dopo o al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo una
riduzione dei dazi è applicata erga omnes, i dazi così ridotti sostituiscono i dazi di base menzionati nel paragrafo 1 a decorrere dal giorno dell’applicazione della ridu- zione o dall’entrata in vigore dell’Accordo, se quest’ultima ha luogo succes- sivamente. 3. I dazi ridotti sono arrotondati alla prima decimale o, nel caso di dazi specifici, alla seconda decimale.
Art. 10 Restrizioni quantitative I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le restrizioni quantitative, fatto salvo quanto disposto dall’articolo XII del GATT 19948, sono disciplinati dall’articolo XI del GATT 1994, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte inte- grante.
Art. 11 Imposizione fiscale e regolamenti interni 1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi imposta, altro onere e regolamento interni in conformità con l’articolo III del GATT 19949 e con gli altri accordi perti- nenti dell’OMC. 2. Per i prodotti esportati verso il territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso di imposte interne superiore all’importo delle imposte indirette riscosse su tali prodotti.
Art. 12 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie10. 2. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto competenti in ambito sanitario e fitosanitario al fine di facilitare la comunicazione e lo scambio d’informazioni.
8 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
9 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
10 RS 0.632.20, Allegato 1A.4
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Art. 13 Regolamenti tecnici 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità sono disciplinati dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio11. 2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l’accesso ai rispettivi mercati.
Art. 14 Agevolazione degli scambi Conformemente alle disposizioni contenute nell’Allegato IV, allo scopo di agevolare gli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Serbia, le Parti: (a) semplificano, per quanto possibile, le procedure per gli scambi di merci e dei servizi connessi; (b) promuovono la cooperazione multilaterale tra loro al fine di accrescere la loro partecipazione allo sviluppo e all’attuazione di convenzioni e racco- mandazioni internazionali sull’agevolazione degli scambi; e (c) cooperano per l’agevolazione degli scambi nel quadro del Comitato misto.
Art. 15 Sottocomitato per le regole d’origine, le procedure doganali e l’agevolazione degli scambi 1. In riferimento agli articoli 7 e 14, è istituito un Sottocomitato del Comitato misto per le regole d’origine, le procedure doganali e l’agevolazione degli scambi (in seguito denominato «Sottocomitato»).
2. I compiti del Sottocomitato sono enunciati nell’Allegato V.
Art. 16 Imprese commerciali di Stato I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono disciplinati dall’articolo XVII del GATT 199412 e dall’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 199413, che sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante.
Art. 17 Sovvenzioni e misure compensative 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono disciplinati dagli articoli VI e XVI del GATT 199414 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative15, fatte salve le disposi- zioni di cui al paragrafo 2.
11 RS 0.632.20, Allegato 1A.6
12 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
13 RS 0.632.20, Allegato 1A.1b
14 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
15 RS 0.632.20, Allegato 1A.13
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2. Prima che uno Stato dell’AELS o la Serbia avvii, se del caso, un’inchiesta tesa a determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in uno Stato dell’AELS o in Serbia ai sensi dell’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sov- venzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare tale inchiesta informa per scritto la Parte le cui merci sono oggetto dell’inchiesta, accordandole un periodo di 45 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se una Parte ne fa richiesta, le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto entro 20 giorni dal ricevimento della notifica.
Art. 18 Antidumping
1. Nessuna delle Parti applica misure antidumping ai sensi dell’articolo VI del
GATT 199416 e dell’Accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199417, per quanto concerne i prodotti originari delle altre Parti. 2. Le Parti riconoscono che l’attuazione effettiva delle regole di concorrenza può contrastare le cause economiche che conducono al dumping.
Art. 19 Regole di concorrenza per le imprese
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo per quanto
possano ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Serbia: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che hanno lo scopo o l’effetto di impedire, ridurre o falsare la concorrenza; e (b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio di una Parte. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle attività di imprese pubbliche e di imprese alle quali le Parti concedono privilegi speciali o esclusivi, a condizione che l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei loro compiti pubblici. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da creare obblighi diretti per le imprese. 4. Se una Parte ritiene che una determinata pratica sia incompatibile con le disposi- zioni dei paragrafi 1 e 2, le Parti interessate devono fornire al Comitato misto tutta l’assistenza necessaria affinché possa esaminare il caso e, ove opportuno, eliminare la pratica in questione. Se la Parte interessata non pone fine a tale pratica entro il termine stabilito dal Comitato misto o se il Comitato misto non riesce a trovare un’intesa dopo le consultazioni o dopo 30 giorni dalla richiesta di consultazioni l’altra Parte può adottare misure appropriate per rimediare alle difficoltà risultanti dalla pratica in questione.
16 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
17 RS 0.632.20, Allegato 1A.8
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Art. 20 Misure di salvaguardia globali 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono disciplinati dall’articolo XIX del GATT 199418 e dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia19. 2. Nell’adottare misure di salvaguardia globali, una Parte esclude le importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non provocano o non minacciano di provocare un grave pregiudizio. La Parte che adotta la misura effettua tale esclusione conformemente alle norme e alle pratiche dell’OMC.
Art. 21 Misure di salvaguardia bilaterali 1. Se, in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi doganali in virtù del pre- sente Accordo, un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da provocare o rischiare di provocare un grave danno all’industria nazionale di prodotti simili o in concorrenza diretta nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare le misure di salvaguar- dia bilaterali strettamente necessarie per prevenire o porre rimedio al danno confor- memente alle disposizioni previste nei paragrafi 2–10.
2. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto se, in seguito a
un’inchiesta condotta conformemente alla procedura stabilita dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia20, sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno. 3. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente, in ogni caso prima di adottare una misura, alle altre Parti e al Comitato misto. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l’introduzione della misura, la durata prevista e il calendario relativo alla progressiva revoca. 4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare le seguenti misure: (a) sospendere l’ulteriore riduzione di ogni aliquota di dazio prevista dal pre- sente Accordo per il prodotto in questione; o (b) portare l’aliquota di dazio doganale per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: (i) l’aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata, o (ii) l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno immediatamente prece- dente l’entrata in vigore del presente Accordo.
18 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
19 RS 0.632.20, Allegato 1A.14
20 RS 0.632.20, Allegato 1A.14
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5. La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di due anni al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame da parte del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Non può essere applicata alcuna misura all’importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a tale misura. 6. Entro 30 giorni dalla data di notifica di cui al paragrafo 3, il Comitato misto esamina le informazioni fornite al fine di facilitare la ricerca di una soluzione reci- procamente accettabile. In mancanza di una soluzione, la Parte importatrice può adottare una misura secondo il paragrafo 4 per risolvere il problema. Nella scelta della misura di salvaguardia bilaterale, si privilegia la misura che perturba di meno il funzionamento del presente Accordo. La misura di salvaguardia bilaterale è notifi- cata senza indugio alle altre Parti e al Comitato misto ed è sottoposta a consultazioni periodiche in seno al Comitato misto, in particolare al fine di definire, ove possibile, un calendario per la sua abolizione. 7. Al termine della misura, si applica l’aliquota di dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.
8. In situazioni critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio
difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver constatato chiaramente che un aumento delle importazioni provoca o rischia di provocare un grave danno all’industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti e al Comitato misto. Le procedure previste nei paragrafi 2–6 sono avviate entro
30 giorni dalla data di notifica.
9. Le misure provvisorie terminano al più tardi entro 200 giorni. La durata di vali- dità di qualsiasi misura di salvaguardia provvisoria è computata sulla durata della misura prevista nel paragrafo 5 e su ogni proroga. Qualsiasi aumento tariffario è immediatamente rimborsato se dall’inchiesta descritta nel paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute. 10. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia bilaterali tra di loro. Se, dopo il primo esame, decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.
Art. 22 Eccezioni generali I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono disciplinati dall’articolo XX del GATT 199421, che è inserito nel presente Accordo e ne costitui- sce parte integrante.
21 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
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Art. 23 Eccezioni per ragioni di sicurezza I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni per ragioni di sicurezza sono disciplinati dall’articolo XXI del GATT 199422, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.
Capitolo 3: Protezione della proprietà intellettuale
Art. 24 Protezione della proprietà intellettuale 1. Le Parti concedono e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discri- minatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per tutelare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato VI e degli accordi internazionali ivi menzionati. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio23 (in seguito deno- minato «Accordo TRIPS»). 3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in partico- lare agli articoli 4 e 5. 4. Le Parti, su richiesta di una Parte al Comitato misto, convengono di riesaminare le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste nel presente articolo e nell’Allegato VI, al fine di estendere ulteriormente la protezione e di impedire le distorsioni degli scambi derivanti dai livelli attuali di protezione dei diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a tali distorsioni.
Capitolo 4: Investimenti, servizi e appalti pubblici
Art. 25 Investimenti 1. Le Parti si sforzano di provvedere sul loro territorio a condizioni stabili, eque e trasparenti per gli investitori delle altre Parti che effettuano o cercano di effettuare investimenti nel loro territorio. 2. Le Parti autorizzano gli investimenti degli investitori delle altre Parti in confor- mità con le proprie leggi e i propri regolamenti. Riconoscono che è inopportuno favorire attività di investimento allentando le norme in materia di salute, sicurezza o ambiente.
22 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
23 RS 0.632.20, Allegato 1C
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3. Le Parti riconoscono l’importanza di promuovere flussi di investimento e tecno- logia quale mezzo per favorire la crescita e lo sviluppo economici. La cooperazione in tal senso può includere: (a) mezzi adeguati per identificare le possibilità d’investimento e i canali d’informazione relativi alle norme in materia di investimenti; (b) lo scambio di informazioni su misure di promozione degli investimenti all’estero; e (c) la promozione di un quadro giuridico idoneo ad aumentare i flussi d’inve- stimento. 4. Le Parti affermano la loro volontà di riesaminare le questioni legate agli investi- menti in seno al Comitato misto entro un termine massimo di cinque anni a decorre- re dall’entrata in vigore del presente Accordo, incluso il diritto di stabilimento degli investitori di una Parte nel territorio di un’altra Parte. 5. L’Islanda, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Serbia, dall’altra, rinunciano ad adottare misure arbitrarie o discrimina- torie per quanto concerne gli investimenti degli investitori di un’altra Parte menzio- nati nel presente paragrafo e osservano gli obblighi assunti in relazione a un deter- minato investimento effettuato da un investitore di un’altra Parte menzionata nel presente paragrafo.
Art. 26 Scambi di servizi 1. Le Parti perseguono una graduale liberalizzazione e un’apertura dei loro mercati per gli scambi di servizi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo generale dell’OMC sugli scambi di servizi24 (in seguito denominato «GATS») e in considera- zione dei lavori in corso sotto l’egida dell’OMC.
2. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi
vantaggi supplementari in merito all’accesso ai suoi mercati di servizi, essa offre adeguate opportunità di negoziare l’estensione di questi vantaggi a un’altra Parte su base reciproca. 3. Le Parti si impegnano a riesaminare i paragrafi 1 e 2 al fine di istituire un accordo per la liberalizzazione degli scambi di servizi tra di loro conformemente all’arti- colo V del GATS.
Art. 27 Appalti pubblici 1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca delle loro leggi e dei loro rego- lamenti in materia di appalti pubblici al fine di garantire la progressiva liberaliz- zazione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici su una base non discriminatoria e reciproca. 2. Al fine di migliorare la trasparenza, le Parti pubblicano le loro leggi, o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, i loro regolamenti e le loro decisioni amministra- tive di portata generale, nonché i rispettivi accordi internazionali rilevanti per i loro
24 RS 0.632.20, Allegato 1B
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mercati degli appalti pubblici. Le Parti rispondono senza indugio a domande speci- fiche e, su richiesta, si trasmettono reciprocamente le informazioni relative a tali questioni.
3. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi
vantaggi supplementari in merito all’accesso ai suoi mercati degli appalti pubblici, essa accetta di negoziare l’estensione di questi vantaggi ad altre Parti su base reci- proca.
Capitolo 5: Pagamenti e movimenti di capitale
Art. 28 Pagamenti per transazioni correnti Fatte salve le disposizioni dell’articolo 30, le Parti si impegnano a consentire che tutti i pagamenti per transazioni correnti siano effettuati in una valuta liberamente convertibile.
Art. 29 Movimenti di capitale 1. Le Parti assicurano che il capitale per gli investimenti effettuati in imprese costi- tuite in conformità con le rispettive leggi, tutti i redditi da essi derivanti e gli importi risultanti da liquidazioni di investimenti siano liberamente trasferibili. 2. Le Parti tengono consultazioni al fine di facilitare i movimenti di capitale tra gli Stati dell’AELS e la Serbia e ottenere la loro completa liberalizzazione non appena la situazione lo permetta.
Art. 30 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti Se uno Stato dell’AELS o la Serbia versa o rischia di incorrere in serie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti, lo Stato dell’AELS interessato o la Serbia, in conformità con le condizioni poste nel quadro del GATT e negli articoli VIII e XIV dello Statuto del Fondo monetario internazionale25, può adottare misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti se tali misure sono strettamente necessarie. Lo Stato dell’AELS interessato o la Serbia, secondo il caso, informa immediatamen- te le altre Parti di tali misure e definisce il prima possibile un calendario per la loro revoca.
Art. 31 Chiarimenti Resta inteso che gli obblighi stabiliti nel presente capitolo non pregiudicano l’applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede di misure conformi a deci- sioni giudiziarie e sentenze e a procedimenti amministrativi. Resta inoltre inteso che il diritto di un investitore di trasferire liberamente importi in relazione al suo inve- stimento non pregiudica alcun obbligo fiscale a cui può essere tenuto lo stesso investitore.
25 RS 0.979.1
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Capitolo 6: Disposizioni istituzionali
Art. 32 Comitato misto 1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Serbia. Esso si compone di rappre- sentanti delle Parti ed è presieduto da ministri o da alti funzionari incaricati dalle Parti a tal fine.
2. Il Comitato misto svolge le seguenti funzioni:
(a) sorveglia e verifica l’attuazione del presente Accordo, in particolare esami- nando in modo completo l’applicazione delle sue disposizioni, e tiene in debito conto le clausole specifiche di riesame previste nel presente Accordo; (b) esamina la possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive degli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Serbia; (c) segue lo sviluppo del presente Accordo; (d) sorveglia l’attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti ai sensi del presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono insorgere circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo; e (f) esamina qualsiasi altra questione che potrebbe pregiudicare il funzionamento del presente Accordo. 3. Il Comitato misto decide in merito all’istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari ai fini dell’adempimento dei suoi compiti. Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto. 4. Il Comitato misto adotta le proprie decisioni in virtù delle disposizioni del pre- sente Accordo e può formulare raccomandazioni su base consensuale. 5. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce di comune accordo in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dalla Serbia. Il Comitato misto stabilisce il proprio rego- lamento interno. 6. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. Tale riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo che le Parti convengano altrimenti. 7. Il Comitato misto può decidere di emendare gli Allegati e i Protocolli del pre- sente Accordo. Fatto salvo il paragrafo 8, può fissare la data dell’entrata in vigore di tali decisioni.
8. Se in seno al Comitato misto il rappresentante di una Parte ha accettato una
decisione all’adempimento di requisiti costituzionali, la decisione entra in vigore nel giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento delle sue procedure interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può
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stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure interne, a condizione che la Serbia figuri tra queste. Una Parte può appli- care provvisoriamente una decisione del Comitato misto fino alla sua entrata in vigore per tale Parte, fatte salve le sue disposizioni costituzionali.
Capitolo 7: Composizione delle controversie
Art. 33 Consultazioni 1. Nel caso di divergenze d’interpretazione, attuazione e applicazione del presente Accordo, le Parti intraprendono mediante la cooperazione e le consultazioni ogni sforzo possibile per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. 2. Ciascuna Parte può chiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte in merito a qualsiasi misura attuale o proposta o a qualsiasi altra questione che essa ritiene possa pregiudicare l’esecuzione del presente Accordo. La Parte richiedente lo noti- fica nel contempo per scritto alle altre Parti e fornisce loro tutte le informazioni rilevanti. 3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una delle Parti entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile. Se la Parte convenuta confor- memente al paragrafo 2 non risponde entro dieci giorni o non procede alle consulta- zioni entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all’articolo 34.
Art. 34 Arbitrato 1. Se le controversie tra le Parti in merito all’interpretazione di diritti ed obblighi secondo il presente Accordo non sono state risolte tramite consultazioni dirette o in seno al Comitato misto entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consulta- zioni, la Parte attrice può promuovere una procedura d’arbitrato mediante notifica scritta alla Parte convenuta. Una copia della notifica è trasmessa a tutte le altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia. 2. Se più di una Parte ricorre a una procedura d’arbitrato sulla medesima questione, quest’ultima è giudicata, se possibile, da un unico tribunale arbitrale26. 3. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una richiesta scritta alle Parti alla controversia, a presentare le sue osservazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte delle Parti alla controversia, compresi gli Allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente. 4. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Entro 25 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ogni Parte alla controversia nomina un membro, salvo che non sia istituito un unico tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 2. In quest’ultimo caso sia gli Stati dell’AELS che la Serbia nominano un membro. I
26 Ai fini del presente capitolo, i termini «Parte», «Parte alla controversia», sono usati a prescindere dal fatto che in una controversia siano coinvolte due o più Parti.
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due membri già nominati si accordano sulla nomina del terzo membro del tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla nomina del secondo membro. Il terzo membro non può né essere un cittadino di una delle Parti né avere residenza stabile nel territorio di una delle Parti. Il terzo membro assume la presidenza del tribunale arbitrale. 5. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta l’istitu- zione dello stesso alla luce delle disposizioni del presente Accordo, applicate e interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia. 6. La sentenza del tribunale arbitrale è pronunciata entro 180 giorni dalla data in cui è stato nominato il presidente del tribunale. Questo periodo può essere prolungato di 90 giorni al massimo se le Parti alla controversia si accordano in questi termini. 7. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono sostenute equamente dalle Parti alla controversia. 8. Salvo diversamente specificato nel presente Accordo o convenuto dalle Parti alla controversia, si applicano le norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati della Corte permanente di arbitrato (CPA), in vigore dal 20 ottobre 1992.
Art. 35 Attuazione della sentenza 1. Le Parti interessate devono prontamente conformarsi alla sentenza del tribunale arbitrale. Se ciò non è possibile, le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo un termine ragionevole per l’attuazione. In assenza di un tale accordo entro 30 giorni dalla data di emanazione della sentenza, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale, entro dieci giorni dalla scadenza di questo periodo, di fissare un termine ragionevole. 2. La Parte interessata notifica all’altra Parte alla controversia la misura adottata al fine di attuare la sentenza. 3. Se la Parte interessata non si conforma alla sentenza entro un termine ragionevole e le Parti alla controversia non hanno concordato alcuna compensazione, l’altra Parte alla controversia, finché la sentenza non sia stata adeguatamente attuata o la controversia non sia stata altrimenti risolta, previa notifica con 30 giorni di anticipo, può sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli pregiudicati dalla misura considerata lesiva del presente Accordo dal tribunale arbitrale. 4. Qualsiasi controversia riguardante l’attuazione della sentenza o la sospensione notificata deve essere risolta dal tribunale arbitrale, su richiesta dell’una o dell’altra Parte alla controversia, prima che si possa chiedere una compensazione o applicare la sospensione di vantaggi. Il tribunale arbitrale può quindi pronunciarsi sulla com- patibilità con la sentenza di tutte le misure di attuazione adottate dopo la sospensione dei vantaggi e stabilire se la sospensione dei vantaggi dovrà essere revocata o modi- ficata. La sentenza del tribunale arbitrale ai sensi del presente paragrafo è pronun- ciata di regola entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
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Art. 36 Inapplicabilità Il presente capitolo non si applica agli articoli 12, 13, 17 paragrafo 1 e 20 para- grafo 1, ai quali è applicabile l’Intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie27.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 37 Adempimento di obblighi Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente Accordo.
Art. 38 Allegati e Protocolli Gli Allegati e i Protocolli del presente Accordo, incluse le relative Appendici, costi- tuiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 39 Clausola evolutiva 1. Le Parti si impegnano a riesaminare il presente Accordo alla luce degli sviluppi futuri nelle relazioni economiche internazionali, in particolare nel quadro dell’OMC, e a esaminare in tale ambito e alla luce di ogni fattore rilevante la possibilità di sviluppare e di approfondire ulteriormente la loro cooperazione ai sensi del presente Accordo e di estenderla a settori che non vi sono contemplati. Il Comitato misto esamina regolarmente questa possibilità e, ove opportuno, formula raccomandazioni alle Parti, in particolare al fine di avviare i negoziati. 2. Gli accordi risultanti dalla procedura di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti conformemente alle loro procedure.
Art. 40 Emendamenti
1. Le Parti possono concordare emendamenti del presente Accordo. Se le Parti non
decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o appro- vazione. 2. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di ratifica, accettazione o appro- vazione sono depositati presso il Depositario.
27 RS 0.632.20, Allegato 2
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Art. 41 Rapporto con altri accordi internazionali 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall’Accordo dell’OMC, da altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo di cui sono Parti e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono Parti. 2. Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni doga- nali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, a condizione che questi non pregiudichino il regime commer- ciale previsto dal presente Accordo.
3. Se una Parte conclude un’unione doganale o un accordo di libero scambio con
una Parte terza, dà adeguato spazio, su richiesta di qualsiasi altra Parte, a consulta- zioni con la Parte richiedente.
Art. 42 Adesione 1. Qualsiasi Stato che diventi membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo a condizione che il Comitato misto approvi la sua adesione, alle condizioni concordate tra le Parti. Lo strumento di adesione è deposi- tato presso il Depositario. 2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all’approvazione delle condizioni di adesione da parte delle Parti esistenti, se quest’ultima ha luogo successivamente.
Art. 43 Recesso ed estinzione 1. Ogni Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizza- ta al Depositario. Il recesso ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.
2. Se la Serbia recede, il presente Accordo scade quando il suo recesso diventa
effettivo. 3. Ogni Stato dell’AELS che recede dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo lo stesso giorno in cui il suo recesso diviene effettivo.
Art. 44 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo è sottostà alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione secondo le disposizioni costituzionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accetta- zione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 2010 per le Parti che hanno depo- sitato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, o che hanno notificato l’applicazione provvisoria al Depositario almeno due mesi prima di tale data, e a condizione che la Serbia figuri tra queste Parti.
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3. Se non entra in vigore il 1° aprile 2010, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo che almeno uno Stato dell’AELS e la Serbia hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o hanno notificato l’applicazione provvisoria al Depositario.
4. Se uno Stato dell’AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o
approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento. 5. Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, ogni Stato dell’AELS o la Serbia può applicare provvisoriamente il presente Accordo in attesa di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di questa Parte. L’applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Depositario. 6. Il presente Accordo entra in vigore o è applicato provvisoriamente tra uno Stato dell’AELS e la Serbia solo se allo stesso tempo l’Accordo complementare sul com- mercio di prodotti agricoli tra lo Stato dell’AELS e la Serbia entra in vigore o è applicato provvisoriamente. Esso rimarrà in vigore tra lo Stato dell’AELS e la Serbia finché l’Accordo complementare rimarrà in vigore tra queste Parti.
Art. 45 Depositario Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra, il 17 dicembre 2009, in un esemplare originale. Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.
(Seguono le firme)
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Indice
Preambolo Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Obiettivi Art. 2 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo Art. 3 Campo d’applicazione territoriale Art. 4 Governo centrale, regionale e locale Art. 5 Trasparenza Capitolo 2: Scambi di merci Art. 6 Campo d’applicazione Art. 7 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa Art. 8 Dazi doganali Art. 9 Dazi di base Art. 10 Restrizioni quantitative Art. 11 Imposizione fiscale e regolamenti interni Art. 12 Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 13 Regolamenti tecnici Art. 14 Agevolazione degli scambi Art. 15 Sottocomitato per le regole d’origine, le procedure doganali e l’agevolazione degli scambi Art. 16 Imprese commerciali di Stato Art. 17 Sovvenzioni e misure compensative Art. 18 Antidumping Art. 19 Regole di concorrenza tra imprese Art. 20 Misure di salvaguardia globali Art. 21 Misure di salvaguardia bilaterali Art. 22 Deroghe generali Art. 23 Deroghe per ragioni di sicurezza Capitolo 3: Protezione della proprietà intellettuale Art. 24 Protezione della proprietà intellettuale Capitolo 4: Investimenti, servizi e appalti pubblici Art. 25 Investimenti Art. 26 Scambi di servizi Art. 27 Appalti pubblici Capitolo 5: Pagamenti e movimenti di capitale Art. 28 Pagamenti per transazioni correnti Art. 29 Movimenti di capitale Art. 30 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti Art. 31 Chiarimenti Capitolo 6: Disposizioni istituzionali Art. 32 Comitato misto
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Capitolo 7: Composizione delle controversie Art. 33 Consultazioni Art. 34 Arbitrato Art. 35 Attuazione della sentenza Art. 36 Inapplicabilità Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 37 Adempimento di obblighi Art. 38 Allegati e Protocolli Art. 39 Clausola evolutiva Art. 40 Emendamenti Art. 41 Rapporto con altri accordi internazionali Art. 42 Adesione Art. 43 Recesso ed estinzione Art. 44 Entrata in vigore Art. 45 Depositario
Lista degli allegati28 Annex I Referred to in Subparagraph 1 (a) of Article 6 - Excluded Products Annex II Referred to in Subparagraph 1 (c) of Article 6 - Fish and Other Marine Products Annex III Referred to in Paragraph 1 of Article 8 - Tariff Dismantling Table A of Annex III Tariff Dismantling Table B of Annex III Tariff Dismantling Table C of Annex III Tariff Dismantling Annex IV Referred to in Article 14 - Tariff Facilitation Annex V Referred to in Paragraph 2 of Article 15 - Mandate of the Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation Annex VI Referred to in Article 24 - Protection of Intellectual Property Annex VII Regarding Transitional Rules Covering Certain Articles of the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Serbia Protocol A Referred to in Subparagraph 1 (b) of Article 6 - Processed Agricultural Products Table 1 of Protocol A Tariff Concessions EFTA Table 2 of Protocol A Tariff Concessions Serbia Protocol B Referred to in Article 7 - Definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation Appendix 1 to Protocol B Introductory Notes to the List in Appendix 2 Appendix 2 to Protocol B List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain origi- nating status Appendix 3A to Protocol B Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1
28 Questi allegati, protocolli e dichiarazione sono disponibili solo in inglese e possono essere consultati sul sito Internet dell’AELS, all’indirizzo seguente: http://www.efta.int/legal- texts/free-trade-relations/serbia/annexes-protocols-declaration.aspx
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Appendix 3B to Protocol B Specimens of movement certificate EUR-MED and application for a movement certificate EUR- MED Appendix 4A to Protocol B Text of the Invoice Declaration Appendix 4B to Protocol B Text of the Invoice Declaration EUR-MED Appendix 5 to Protocol B List of Countries or Territories participating in the Euro-Mediterranean Partnership based on the Barcelona Declaration Declaration by Norway regarding Article 25 of the free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Serbia
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