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AS 2010 4443

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione

Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 28 ottobre 2009 Entrata in vigore il 1° gennaio 2011

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo testo della regola 141 è il seguente:

Regola 141 Informazioni sullo stato della tecnica (1) Un richiedente che rivendica una priorità ai sensi dell’articolo 87 deve presen- tare una copia dei risultati di qualsivoglia ricerca effettuata dall’autorità cui è stata trasmessa la domanda di brevetto anteriore, insieme alla domanda di brevetto euro- peo, al momento dell’entrata nella fase europea se si tratta di una domanda euro- PCT o non appena dispone di tali risultati. (2) La copia di cui al paragrafo 1 è considerata debitamente prodotta se tale copia è a disposizione dell’Ufficio europeo dei brevetti e se viene allegata all’inserto della domanda di brevetto europeo secondo le modalità stabilite dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti. (3) Senza pregiudizio dei paragrafi 1 e 2, l’Ufficio europeo dei brevetti può invitare un richiedente a fornire, entro un termine di due mesi, informazioni sullo stato della tecnica ai sensi dell’articolo 124 paragrafo 1.

2. La nuova regola 70b seguente è inserita nel capitolo IV della parte quarta:

Regola 70b Richiesta di una copia dei risultati della ricerca (1) Qualora, al momento in cui la divisione di esame diventa competente, l’Ufficio europeo dei brevetti constati che il richiedente non ha presentato la copia in virtù della regola 141 paragrafo 1 e questa non è considerata debitamente prodotta ai sensi della regola 141 paragrafo 2, l’Ufficio invita il richiedente a presentare, entro un

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2010 4443).

2010-1913 4443

Convenzione sul brevetto europeo. Regolamento di esecuzione RU 2010

termine di due mesi, tale copia o a presentare una dichiarazione in cui asserisce di non disporre dei risultati della ricerca ai sensi della regola 141 paragrafo 1. (2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera all’invito di cui al paragrafo 1, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

Art. 2 (1) Le disposizioni di cui all’articolo 1 della presente decisione entrano in vigore il 1° gennaio 2011. (2) La regola 141 come modificata dall’articolo 1 paragrafo 1 e la nuova regola 70b sono applicabili alle domande di brevetto europeo e alle domande internazionali presentate a decorrere da tale data.

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