AS 2010 4481
Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta
Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
Modifica del 28 settembre 2010
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’appendice all’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte è modificato come segue:
Appendice, rimando agli articoli dell’ordinanza (art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 1, 11 cpv. 1 e art. 12)
N. 3
3. L’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in
capitale secondo l’articolo 11 capoverso 1 OIFo è fissata, tenuto conto degli articoli 38, 204 e 214 LIFD, come segue: – sui primi 25 000 franchi 0,00 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,20 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,55 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,90 % – sui seguenti 25 000 franchi 1,30 % – sui seguenti 25 000 franchi 2,05 % – sui seguenti 740 000 franchi 2,60 % Sulle prestazioni in capitale superiori a 890 000 franchi l’imposta alla fonte ammonta uniformemente al 2,30 per cento dell’ammontare lordo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
28 settembre 2010 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.118.2
2010-2347 4481
Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2010
4482