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AS 2010 4495

Ordinanza sugli assegni familiari

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Modifica dell’8 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20071 sugli assegni familiari è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4, 21b capoverso 1, 21e e

27 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20062 sugli assegni familiari (LAFam),

Titolo prima dell’art. 18a

Sezione 4a: Registro degli assegni familiari

Art. 18a Contenuto del registro degli assegni familiari

1 Il registro degli assegni familiari contiene i seguenti dati:

a. numero d’assicurato, cognome, nome, data di nascita e sesso del figlio che dà diritto all’assegno familiare; b. numero d’assicurato, cognome, nome, data di nascita e sesso dell’avente diritto; c. la relazione intercorrente tra il figlio e l’avente diritto; d. la situazione occupazionale dell’avente diritto; e. il servizio competente per il calcolo e il versamento dell’assegno conforme- mente all’articolo 21c LAFam; f. l’agenzia o il servizio di compensazione competente per la gestione della pratica, qualora non si trattasse del servizio di cui alla lettera e; g. il tipo di assegno familiare; h. la base legale dell’assegno familiare;

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i. l’inizio e la fine del diritto; j. il datore di lavoro, nel caso in cui la cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato lo richieda. 2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive sui dettagli dei dati da registrare.

Art. 18b Servizi autorizzati all’accesso I seguenti servizi sono autorizzati ad accedere al registro degli assegni familiari mediante procedura di richiamo: a. i servizi di cui all’articolo 21c LAFam; b. i servizi svizzeri competenti per il coordinamento degli assegni familiari nelle relazioni internazionali; c. le autorità cantonali che esercitano la vigilanza conformemente all’arti- colo 17 capoverso 2 LAFam; d. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 27 capoverso 2 LAFam e all’articolo 72 capoverso 1 primo periodo LAVS; e. la Segreteria di Stato dell’economia, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 83 capoverso 1 della legge del 25 giugno 19823 sull’assicura- zione contro la disoccupazione.

Art. 18c Eccezioni al pubblico accesso 1 Le autorità competenti per le adozioni e le misure di protezione dell’infanzia, a tutela del bene del figlio, possono ordinare all’Ufficio centrale di compensazione di renderne i dati inaccessibili al pubblico.

2 L’Ufficio centrale di compensazione rende inaccessibili i dati entro un giorno

lavorativo dal ricevimento dell’istruzione.

Art. 18d Obbligo di notifica

1 Se i servizi di cui all’articolo 21c LAFam approvano una richiesta di assegni

familiari o procedono a una modifica che incide sul diritto all’assegno, notificano all’Ufficio centrale di compensazione i dati di cui all’articolo 18a capoverso 1 entro un giorno lavorativo. 2I datori di lavoro comunicano costantemente ai servizi di cui all’articolo 21c LAFam i dati necessari all’adempimento dell’obbligo di notifica conformemente al capoverso 1. Se vengono a conoscenza di una modifica che incide sul diritto all’assegno, la notificano entro dieci giorni lavorativi.

3 RS 837.0

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Art. 18e Controllo dell’adempimento dell’obbligo di notifica 1 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali controlla almeno una volta l’anno il numero delle notifiche effettuate da ognuno dei servizi di cui all’articolo 21c LAFam. 2 Se constata lacune o presume inadempienze invita il servizio interessato a fornire i dati richiesti entro un determinato termine. 3 Se il servizio non dà seguito alla richiesta, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ne informa la competente autorità di vigilanza.

Art. 18f Trasmissione e trattamento dei dati 1 La trasmissione dei dati tra i servizi di cui all’articolo 21c LAFam avviene per via elettronica. 2 Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l’Ufficio centrale di compensazione immette i dati nel registro degli assegni familiari. 3 I servizi di cui all’articolo 21c LAFam sono responsabili dell’esattezza dei dati.

Art. 18g Collaborazione 1 I servizi di cui all’articolo 21c LAFam collaborano all’esercizio e allo sviluppo del registro degli assegni familiari. 2 In particolare possono formulare proposte di sviluppo e prendere posizione sulle proposte della Confederazione.

Art. 18h Protezione dei dati e sicurezza informatica

1 La protezione dei dati e la sicurezza informatica sono retti:

a. dall’ordinanza del 14 giugno 19934 relativa alla legge federale sulla prote- zione dei dati; b. dagli articoli 8–10 dell’ordinanza del 26 settembre 20035 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale; c. dalle istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 20046 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione fede- rale. 2 L’Ufficio centrale di compensazione, i servizi di cui all’articolo 21c LAFam e i datori di lavoro adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati.

4 RS 235.11 5 RS 172.010.58

6 Disponibili in forma elettronica sul sito Internet del CIC:

http://www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=it.

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Art. 18i Durata della conservazione 1 I dati del registro degli assegni familiari sono conservati per cinque anni a decor- rere dal mese in cui termina il diritto all’assegno familiare; alla scadenza del termine sono sottoposti all’Archivio federale per l’archiviazione. 2 I dati giudicati privi di valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica dell’8 settembre 2010 1 Il registro degli assegni familiari entra in funzione nel corso del 2011. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce la data d’intesa con l’Ufficio centrale di compensazione e ne informa i servizi di cui all’articolo 21c LAFam con almeno due mesi d’anticipo. 2 Entro il 15 del mese precedente l’entrata in funzione del registro degli assegni familiari i servizi di cui all’articolo 21c LAFam comunicano all’Ufficio centrale di compensazione i dati secondo l’articolo 18a capoverso 1 per tutti gli assegni fami- liari versati a partire dalla data d’entrata in funzione del registro.

II L’ordinanza UCC del 3 dicembre 20087 è modificata come segue:

Art. 6 lett. a I compiti delle unità dell’UCC sono regolati nel modo seguente: a. Ufficio centrale di compensazione: articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 19468 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), articolo 174 OAVS, articolo 21a della legge del 24 marzo 20069 sugli assegni familiari e articoli 18a–18i OAFami;

III La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2010.

8 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 RS 831.143.32 8 RS 831.10 9 RS 836.2

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