AS 2010 4501
Ordinanza del DFGP concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro
Ordinanza del DFGP concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro
del 24 settembre 2010
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (Ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti relativi agli strumenti di misurazione del livello sonoro; b. le procedure per l’immissione in commercio di tali strumenti di misurazione; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru- menti di misurazione.
Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per: a. misurare il rumore secondo l’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; b. misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 15 dicembre 19864 contro l’inquinamento fonico; c. le misurazioni delle immissioni sonore effettuate dalle autorità esecutive secondo l’ordinanza del 28 febbraio 20075 sugli stimoli sonori e i raggi laser.
Art. 3 Definizione Sono considerati strumenti di misurazione del livello sonoro i fonometri, i filtri e i calibratori.
RS 941.210.1
2010-1088 4501
Ordinanza sui fonometri RU 2010
Art. 4 Requisiti essenziali Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono soddisfare i requisiti essen- ziali fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e quelli previsti nell’allegato della presente ordinanza.
Art. 5 Procedura per l’immissione in commercio Gli strumenti di misurazione del livello sonoro necessitano di un’ammissione ordi- naria e di una verificazione iniziale eseguita dal METAS conformemente all’alle- gato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 6 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere sottoposti ogni due anni a una verificazione successiva eseguita dal METAS o da un laboratorio compe- tente conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. 2 Prima di ogni serie di misurazioni, gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere calibrati con un calibratore verificato secondo l’allegato 7 numero 6 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, che soddisfa almeno i pertinenti requisiti della corrispondente classe di precisione. 3 Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o abbreviare i termini delle verificazioni successive se le caratteristiche metrologiche lo consentono o lo esigono.
Art. 7 Disposizioni transitorie 1 Gli strumenti di misurazione del livello sonoro ammessi secondo il diritto previ- gente possono ancora essere immessi in commercio fino alla scadenza dell’ammis- sione. 2 I requisiti del diritto previgente sono applicabili alla verificazione iniziale e alla verificazione successiva fino alla scadenza dell’ammissione. 3 Gli strumenti di misurazione possono essere sottoposti alla verificazione succes- siva anche dopo la scadenza dell’ammissione se soddisfano i requisiti della presente ordinanza.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 settembre 2010 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Eveline Widmer-Schlumpf
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Ordinanza sui fonometri RU 2010
Allegato (art. 4)
Requisiti specifici degli strumenti di misurazione del livello sonoro
1. I fonometri devono rispondere ai seguenti requisiti:
a. permettono di misurare il livello sonoro ponderato A, LA; b. permettono di determinare direttamente o indirettamente il livello sonoro medio Leq.
2. Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono rispondere ai seguenti
requisiti6: Fonometri IEC 61672-1 edizione 1.0, 2002, Electroacoustics – Sound level meters – Part 1: Specifications IEC 61672-2 edizione 1.0, 2003, Electroacoustics – Sound level meters – Part 2: Pattern evaluation tests IEC 61672-3 edizione 1.0, 2006, Electroacoustics – Sound level meters – Part 3: Periodic tests Filtri IEC 61260-1 edizione 1.0, 1995-08, Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters IEC 61260-am1 edizione 1.0, 2001-09, Amendment 1 – Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters Calibratori IEC 60942 edizione 3.0, 2003, Electroacoustics – Sound calibrators
6 Queste norme tecniche possono essere ordinate a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf o all’indirizzo Internet www.electrosuisse.ch. Esse possono essere consultate gratuitamente presso l’Ufficio federale di metrologia (METAS), 3003 Berna.
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Ordinanza sui fonometri RU 2010
3. I fonometri devono appartenere alle seguenti classi di precisione conformemente alle norme della IEC menzionate al numero 2:
Campo d’applicazione Classe di precisione
Ordinanza del 19 giugno 19957 concernente le esigenze tecniche Classe 1 per i veicoli stradali Ordinanza del 15 dicembre 19868 contro l’inquinamento fonico Classe 1 Ordinanza del 28 febbraio 20079 sugli stimoli sonori e i raggi laser Classe 1
7 RS 741.41 8 RS 814.41 9 RS 814.49
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