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AS 2010 453

Legge federale sull'imposta federale diretta

Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Modifica del 25 settembre 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20091, decreta:

I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 2 e 3

2 L’imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l’articolo 214 capo-

versi 1 e 2.

3 Le deduzioni sociali non sono ammesse.

Art. 39 cpv. 2 e 3 2 Il Dipartimento federale delle finanze adegua ogni anno le tariffe e le deduzioni all’indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante lo stato dell’indice il 30 giugno prima dell’inizio del periodo fiscale. L’adeguamento è escluso se l’anda- mento del rincaro è negativo. La compensazione in caso di rincaro negativo è effet- tuata sulla base dell’ultimo adeguamento.

3 Abrogato

Art. 205c Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2009 Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni per l’anno fiscale 2010 all’indice nazionale dei prezzi al consumo se la presente modifica è approvata al più tardi nella sessione estiva 2009 e dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum. In caso contrario, il primo adeguamento avrà luogo per l’anno fiscale 2011.

2009-0096 453

Imposta federale diretta. LF RU 2010

Art. 215 cpv. 2 e 3 2 Il Dipartimento federale delle finanze adegua ogni anno le tariffe e le deduzioni all’indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante lo stato dell’indice il 30 giugno prima dell’inizio del periodo fiscale. L’adeguamento è escluso se l’anda- mento del rincaro è negativo. La compensazione in caso di rincaro negativo è effet- tuata sulla base dell’ultimo adeguamento.

3 Abrogato

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 2011 qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. Altrimenti, l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio fede- rale.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2009 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2010.3 2 Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2 febbraio 2010 Cancelleria federale

3 FF 2009 5805

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