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AS 2010 4569

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 1° ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:

Art. 91 Norma 1 È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è appli- cabile.

2 È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.

3 Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

a. gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV2; b. i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro; c. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a 5 t; d. i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a 3,5 t.

Art. 91a Eccezioni al divieto

1 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

a. i veicoli adibiti al trasporto di persone; b. i veicoli agricoli; c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione; d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall’esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;

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e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per tra- sporti agricoli (art. 86–90) durante le ore di divieto di circolare; f. i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera nell’ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 della L del 30 apr. 19973 sulle poste, LPO); g. i trasporti di derrate alimentari (art. 3 della L del 9 ott. 19924 sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni; h. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione; i. i trasporti di fiori recisi; j. i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti ser- vizi televisivi d’attualità. 2 Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne di veicoli o in caso di guasti d’esercizio, segna- tamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale. 3 Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 1 lettere f–j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all’articolo 92 capoverso 1. 4 Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.

Art. 92 Trasporti con permessi 1 Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati per- messi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.

2 I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:

a. per il trasporto di invii postali su mandato della Posta Svizzera e nell’ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 LPO5); b. per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d’orchestra, scenari di teatro e simili; c. per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferro- vie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di teleco- municazione;

3 RS 783.0 4 RS 817.0 5 RS 783.0

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d. per spostamenti di veicoli speciali e trasporti speciali che ostacolano la cir- colazione; e. in caso di viaggi per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande. 3 Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 2, i permessi sono rilasciati sola- mente con il consenso dell’USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l’USTRA. 4 Il Cantone di stanza oppure quello nel quale il viaggio assoggettato al permesso inizia rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione, il permesso è rilasciato dall’USTRA. 5 Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

1° ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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