AS 2010 4581
Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)
Modifica del 24 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI 1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 904 franchi annui. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite, un contributo compreso fra
904 e 9800 franchi annui. Il contributo è calcolato nel modo seguente:
Sostanza o reddito annuo conseguito in forma Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi
meno di 550 000 904 – 550 000 980 98 1 750 000 3332 147
4 000 000 e oltre 9800 –
1 RS 831.111
2010-1715 4581
Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2010
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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