AS 2010 4583
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 24 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 1bis Aliquota dei contributi 1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
9 300 16 900 0,754 16 900 21 200 0,772 21 200 23 500 0,790 23 500 25 800 0,808 25 800 28 100 0,826 28 100 30 400 0,844 30 400 32 700 0,879 32 700 35 000 0,915 35 000 37 300 0,951 37 300 39 600 0,987 39 600 41 900 1,023 41 900 44 200 1,059 44 200 46 500 1,113 46 500 48 800 1,167 48 800 51 100 1,221 51 100 53 400 1,274 53 400 55 700 1,328
2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 65 a