AS 2010 4589
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
Modifica del 24 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modifi- cata come segue:
Art. 36 Contributi (art. 27 LIPG) 1 I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui agli articoli 16 e 21 OAVS, i contributi sono calco- lati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
9 300 16 900 0,269 16 900 21 200 0,276 21 200 23 500 0,282 23 500 25 800 0,288 25 800 28 100 0,295 28 100 30 400 0,301 30 400 32 700 0,314 32 700 35 000 0,327 35 000 37 300 0,340 37 300 39 600 0,353 39 600 41 900 0,365 41 900 44 200 0,378 44 200 46 500 0,397 46 500 48 800 0,417 48 800 51 100 0,436 51 100 53 400 0,455 53 400 55 700 0,474
1 RS 834.11
2010-1714 4589
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno RU 2010
2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo minimo compreso tra i 23 e i 500 franchi l’anno. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2015.
24 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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