AS 2010 4593
AS 2010 4593
Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)
Modifica del 7 ottobre 2010
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I L’ordinanza del 12 gennaio 20001 sulla liberazione secondo l’OIEVFF è modificata come segue:
Art. 4 lett. a n. 2 La persona avente diritto notifica: a. la sua prestazione all’interno del Paese secondo l’articolo 6 capoverso 1 let- tera a OIEVFF entro i termini seguenti:
2. mele ritirate nel periodo dal 1° settembre al 31 agosto: entro il 31 gen-
naio del periodo di contingentamento;
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.
7 ottobre 2010 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 916.121.100
2010-2269 4593
Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF RU 2010