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AS 2010 4607

AS 2010 4607

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 14 ottobre 2010

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:

Inserimento di nuove agevolazioni doganali per le voci di tariffa 0201.3099 e 1001.9038

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

0201. Muscoli di manzo preparati, disossati, per la fabbricazione di 1190.––

30 99 freschi o refrigerati carne secca

1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione, per 2.––

90 38 estrusione, di succeda-

nei soffiati del pane grattugiato o di legan- te/farcitura della voce di tariffa 1904.1090

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.

14 ottobre 2010 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

1 RS 631.012

2010-2526 4607

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2010

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