AS 2010 4607
AS 2010 4607
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 14 ottobre 2010
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
Inserimento di nuove agevolazioni doganali per le voci di tariffa 0201.3099 e 1001.9038
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0201. Muscoli di manzo preparati, disossati, per la fabbricazione di 1190.––
30 99 freschi o refrigerati carne secca
1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione, per 2.––
90 38 estrusione, di succeda-
nei soffiati del pane grattugiato o di legan- te/farcitura della voce di tariffa 1904.1090
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.
14 ottobre 2010 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
1 RS 631.012
2010-2526 4607
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2010