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AS 2010 4611

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

Modifica del 13 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 1

1 I seguenti procedimenti necessitano dell’autorizzazione dell’UFSP:

a. concerne soltanto il testo francese b. concerne soltanto il testo francese c. Il trattamento di derrate alimentari di origine animale con procedimenti di decontaminazione superficiale diversi dal risciacquo con acqua potabile.

Titolo prima dell’art. 45

Sezione 6: Generatori aerosol (bombole spray)

Art. 45 cpv. 1, primo periodo, e 2, frase introduttiva Concerne soltanto il testo tedesco.

1 RS 817.02

2010-1682 4611

Derrate alimentari e oggetti d’uso RU 2010

II L’allegato 1 è modificato come segue:

Lett. B n. 1.8 e 3.3

franchi

1.8 Abrogato

3.3 Concerne soltanto il testo tedesco 300–3000

Lett. C

franchi

1 Diploma federale di chimico delle derrate alimentari

(DChDerr) Rilascio del diploma giusta l’articolo 6 dell’ordinanza del DFI 50 del 23 novembre 20052 concernente l’esecuzione della legisla- zione sulle derrate alimentari

2 Diploma federale di ispettore delle derrate alimentari

(DIDerr) a. Esame di diploma giusta l’articolo 15 dell’ordinanza del 350 DFI del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari b. Rilascio del diploma giusta l’articolo 21 dell’ordinanza del 50 DFI del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

3 Diploma federale di controllore delle derrate alimentari

(DCoDerr) a. Parte teorica dell’esame di diploma giusta l’articolo 30 100 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari b. Rilascio del diploma giusta l’articolo 36 dell’ordinanza del 50 DFI del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

2 RS 817.025.21

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III L’ordinanza del 19 maggio 20103 concernente l’immissione in commercio di pro- dotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 1bis 1bis La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.

13 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 946.513.8

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