AS 2010 4631
Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture
Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture
Modifica del 13 ottobre 2010
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. f
2 Si distinguono le seguenti specie di frutta:
f. frutta con guscio: castagne, nocciole, noci di cocco, mandorle, noci del Brasile, pistacchi, noci, ecc.
Art. 5 cpv. 2 lett. e ed i, nonché cpv. 4
2 Si distinguono le seguenti specie di verdura:
e. leguminose (fresche): fagiolini, piselli, arachidi, taccole, soia, lenticchie, ecc.; i. ortaggi da fiore: carciofi, cavolfiori, broccoli, ecc. 4 Sono considerati verdura anche i germogli commestibili dei semi di cereali, legu- minose e altre piante, consumati crudi o cotti come erbette da cucina o insalate.
Art. 11 Campo d’applicazione e definizioni 1 La disposizioni del presente capitolo concernenti la frutta si applicano anche:
a. ai pomodori, alle parti commestibili dei gambi di rabarbaro, alle carote, alle patate dolci, ai cetrioli, alle zucche, ai meloni e alle angurie; b. alle radici commestibili di zenzero, fresche o conservate. 2 La polpa (polpa di frutta) è la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; può essere tagliata a pezzi o schiacciata, ma non ridotta in purea. 3 La purea di frutta è la parte commestibile del frutto intero, se necessario sbucciato o privato dei semi, ridotto in purea mediante passaverdura o con un procedimento simile.
1 RS 817.022.107
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4 Per estratti acquosi di frutti s’intende l’intera parte del frutto solubile in acqua, eccettuate le perdite tecnicamente inevitabili. 5 La confettura è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di sorte di zuccheri, polpa o purea di frutta di una o più specie di frutti e acqua. 6 La confettura extra è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di sorte di zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie di frutti e acqua. 7 La gelatina e la gelatina extra sono mescolanze, sufficientemente gelificate, di sorte di zuccheri nonché di succo o di estratti acquosi di una o più specie di frutti. 8 La confettura e la gelatina di Morinda citrifolia (noni) possono contenere al mas- simo 133 g di purea di frutti del noni per 100 g di prodotto finito, in base alla quanti- tà prima della trasformazione da cui si ottiene un peso finale del prodotto di 100 g, rispettivamente di 30 g al massimo di concentrato di frutti del noni per 100 g di prodotto finito. I requisiti relativi alla purea e al concentrato di frutti del noni devono adempiere i requisiti di cui nell’allegato 1 della decisione 2010/228/UE2.
Art. 12 cpv. 1–3 e 8–11 1 Per la fabbricazione dei prodotti di cui al presente capitolo possono essere utilizzati unicamente frutti freschi, sani, non guasti né privati di componenti essenziali, in uno stadio di maturità adeguato, puliti e lavati.
2 Il capoverso 1 diventa il capoverso 2.
3 Per la fabbricazione di 1000 g di confettura o di gelatina devono essere utilizzati almeno 350 g di polpa o di purea di frutta rispettivamente di succo o di estratti acquosi. 8 Per la gelatina e la gelatina extra, i quantitativi di cui ai capoversi 3–6 sono calco- lati previa deduzione del peso dell’acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi. 9 La confettura e la confettura extra di agrumi possono essere fabbricate partendo dal frutto intero tagliato a strisce o a pezzi. 10 La confettura, la confettura extra, la gelatina e la gelatina extra devono contenere almeno il 60 per cento di materia secca solubile (valore rifrattometrico). Sono eccet- tuati i prodotti in cui le sorte di zuccheri sono sostituite, interamente o parzialmente, con edulcoranti. 11 In caso di mescolanze, la quota minima delle singole varietà di frutta di cui ai capoversi 3–6 è adeguata proporzionalmente alle percentuali utilizzate.
2 Dec. 2010/228/UE della Commissione, del 21 apr. 2010, che autorizza l’immissione sul mercato di purea e concentrato dei frutti di Morinda citrifolia quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 102 del 23.04.2010, pag. 49.
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Art. 13 cpv. 1 1 La marmellata è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, sorte di zuccheri e uno o più dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea di frutta, succo, estratti acquosi, buccia.
Art. 14 Requisiti 1 Per la fabbricazione di 1000 g di marmellata devono essere utilizzati almeno 200 g di agrumi. Di essi almeno 75 g devono provenire dall’endocarpo. 2 La marmellata e la marmellata-gelatina devono contenere almeno il 60 per cento di materia secca solubile (valore rifrattometrico). Sono eccettuati i prodotti in cui le sorte di zuccheri sono sostituite, interamente o parzialmente, con edulcoranti.
Art. 15 Definizione La crema di marroni o purea di castagne è la mescolanza, portata alla consistenza appropriata, di acqua e sorte di zuccheri con purea di castagne (Castanea sativa Mill.).
Art. 16 cpv. 2 2 La crema di marroni deve contenere almeno il 60 per cento di materia secca solubi- le (valore rifrattometrico). Sono eccettuati i prodotti in cui le sorte di zuccheri sono sostituite, interamente o parzialmente, con edulcoranti.
Art. 17 cpv. 1 1 Il prodotto da spalmare sul pane (a base di frutta, noci, ecc.) è una derrata alimen- tare ottenuta da ingredienti quali purea di frutta, concentrato di succhi di frutta o pasta di noci che, per la sua consistenza, si presta a essere spalmata sul pane.
Art. 20 lett. a e d–j Sono ammessi gli ingredienti seguenti: a. per le derrate alimentari di cui all’articolo 11 capoversi 5–8 e agli articoli 13 e 15:
1. oli e grassi commestibili quali agenti antischiuma,
2. miele al posto della totalità o di una parte delle sorte di zuccheri,
3. bevande spiritose, vino e vino liquoroso, frutta con guscio, arachidi,
erbe aromatiche, spezie; d. per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina: scorze di agrumi; e. per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina non fab- bricate con agrumi: succo di agrumi;
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f. per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina fabbricate con mele cotogne: foglie di Pelargonium odoratissimum; g. per la confettura e la gelatina fabbricate con fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso o susine: succo di barbabietole rosse; h. per la confettura extra e la confettura fabbricate con rosa canina, fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso, rabarbaro o susine: succo di frutti rossi; i. per la confettura: succhi di frutti; j. per la marmellata e la marmellata-gelatina: oli eterici estratti da agrumi.
Art. 21 cpv. 2 2 Le albicocche e le susine destinate alla fabbricazione di confettura possono subire, oltre alla liofilizzazione, altri trattamenti di disidratazione.
Art. 22 1 Per i prodotti di cui all’articolo 11 capoversi 5–8 e agli articoli 13 e 15, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari devono figurare: a. l’indicazione «fabbricato con … g di frutti per 100 g di prodotto finito» nello stesso campo visivo della denominazione specifica, se del caso dopo dedu- zione del peso dell’acqua usata per la preparazione degli estratti acquosi; b. l’indicazione «tenore totale di zucchero: … g per 100 g» nello stesso campo visivo della denominazione specifica, se questo dato non è già presente in una caratterizzazione del valore nutritivo; il numero indicato rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, misurato a 20 °C; nella determina- zione rifrattometrica è ammessa una differenza di ±3 per cento in massa.
2 La denominazione specifica deve essere completata con l’indicazione dei frutti
utilizzati in ordine decrescente delle percentuali del peso delle sostanze di partenza. Per i prodotti fabbricati con tre o più specie di frutti la dichiarazione dei frutti utiliz- zati può essere sostituita dalla menzione «più frutti», da un’indicazione simile o dall’indicazione del numero di specie di frutti utilizzate.
II Disposizione transitoria della modifica del 13 ottobre 2010 1 Le derrate alimentari che non corrispondono agli articoli 2 capoverso 2 lettera f nonché 5 capoverso 2 lettere e ed i nonché capoverso 4 nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l’entrata in vigore). Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esauri- mento delle scorte.
3 RS 817.022.21
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2 Le derrate alimentari che non corrispondono agli articoli 11, 12 capoversi 1–3 e 8–11, 13 capoverso 1, 14, 15, 16 capoverso 2, 20 lettere a e d–j, 21 capoverso 2 e 22 nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2012 (due anni dopo l’entrata in vigore). Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.
13 ottobre 2010 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter
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