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AS 2010 4637

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Modifica del 13 ottobre 2010

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 9 Abrogato

Art. 9a frase introduttiva La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne caratterizzati secondo l’articolo 9 capoverso 8 non possono essere esportati nei seguenti Stati:

Art. 37 cpv. 2 lett. a e c, nonché 3

2 Per conferire sapore sono permessi:

a. il trattamento della superficie del formaggio con bevande spiritose secondo gli articoli 57–77 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulle bevande alcoliche nonché con vino, sidro e aceto; c. l’aggiunta di spezie e di loro estratti nonché di altri ingredienti adatti a con- ferire sapore, come ad esempio vinacce di birra, vino o mosto.

3 Per la cura del formaggio sono permessi:

a. lo strofinamento con un liquido, eventualmente con l’aggiunta di sale, siero grasso, yogurt, mosto, vino o decotto di erbe; b. il lavaggio con acqua, acqua salata, siero di latte o scotta; c. oli vegetali; d. siero magro acidificato o siero acidificato (agra); e. il trattamento meccanico (p. es. con spazzole, panni, lana d’acciaio).

2010-1687 4637

Derrate alimentari di origine animale RU 2010

Art. 76 cpv. 1 1 Il miele è la sostanza dolce che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalla mielata o da altre secrezioni zuccherine di parti vive di piante, che esse botti- nano, combinano con sostanze specifiche proprie, trasformano, immagazzinano nei favi e fanno maturare. Il miele può essere fluido, denso o cristallizzato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.

13 ottobre 2010 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter

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