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AS 2010 4649

AS 2010 4649

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr)

Modifica del 13 ottobre 2010

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari è modificata come segue:

1bis L’indicazione secondo il capoverso 1 non è necessaria:

a. se la denominazione specifica della derrata alimentare contiene un’informa- zione chiara relativa all’ingrediente corrispondente; b. per formaggio e burro, latte e panna fermentati, sempre che i loro ingredienti consistano esclusivamente nelle sostanze costitutive del latte, negli enzimi e nelle colture di microrganismi necessari per la fabbricazione oppure nel sale necessario alla fabbricazione di formaggio, salvo il formaggio fresco o for- maggio fuso;

Art. 22 cpv. 2 lett. d

2 Per la caratterizzazione del valore nutritivo sono considerati:

d. zuccheri: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti nelle derrate alimen- tari, esclusi i polialcoli;

1 Alle derrate alimentari di origine animale che provengono da un’azienda sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 ODerr2 e non sono munite di un bollo di attitudine al consumo (art. 8 dell’O del DFE del 23 nov. 20053 concernente l’igiene nella macellazione) va applicato un marchio d’identificazione.

Allegato 7

Indicazioni nutrizionali e condizioni per la loro applicazione

A basso contenuto calorico 1 L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 70 kJ (40 kcal)/100 g nel caso dei solidi; b. 80 kJ (20 kcal)/100 ml nel caso dei liquidi; 2 Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 17 kJ (4 kcal)/dose unitaria, equivalente a 6 g di saccarosio (circa un cucchiaino).

A ridotto contenuto calorico L’indicazione che una derrata alimentare è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il valore energetico (valore calorico) è ridotto di almeno il 30 per cento, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energe- tico totale della derrata alimentare.

Senza calorie 1 L’indicazione che una derrata alimentare è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 17 kJ (4 kcal)/100 ml. 2 Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 1,7 kJ (0,4 kcal)/dose unitaria, equivalente a 6 g di saccarosio (circa un cucchiaino).

A basso contenuto di grassi L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 3 g di grassi/100 g nel caso dei solidi; b. 1,5 g di grassi/100 ml nel caso dei liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).

Senza grassi 1 L’indicazione che una derrata alimentare è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml.

2 Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono vietate.

Caratterizzazione e pubblicità delle derrate alimentari RU 2010

Fonte di acidi grassi omega-3 L’indicazione che una derrata alimentare è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per

100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido

docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

Ad alto contenuto di acidi grassi omega-3 L’indicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per

100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e

acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

Ad alto contenuto di grassi monoinsaturi L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di grassi monoinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

Ad alto contenuto di grassi polinsaturi L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di grassi polinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

Ad alto contenuto di grassi insaturi L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di grassi insaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 70 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

A basso contenuto di grassi saturi 1 L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammes- se solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi contenuti nel prodotto non supera: a. 1,5 g/100 g nel caso dei solidi; b. 0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi. 2 In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento del valore calorico.

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A basso contenuto di transacidi grassi 1 L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di transacidi grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi contenuti nel prodotto non supera: a. 1,5 g di grassi/100 g nel caso dei solidi; b. 0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi. 2 In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento del valore calorico.

Senza grassi saturi L’indicazione che una derrata alimentare è senza grassi saturi e ogni altra indica- zione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g/100 g o

100 ml.

Senza transacidi grassi L’indicazione che una derrata alimentare è senza transacidi grassi e ogni altra indi- cazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g/100 g o

100 ml.

A basso contenuto di colesterolo L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammes- se solo se il prodotto contiene non più di 20 mg di colesterolo per 100 g o 10 mg per

100 ml.

Senza colesterolo L’indicazione che una derrata alimentare è senza colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 5 mg di colesterolo per 100 g o per 100 ml.

A basso contenuto di zuccheri L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per 100 g nel caso dei solidi o; b. 2,5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per 100 ml nel caso dei liqui- di.

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Senza zuccheri 1 L’indicazione che una derrata alimentare è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per

100 g o 100 ml.

2 Un’indicazione come «preserva i denti» o «amico dei denti» è ammessa solo

quando la pertinente caratteristica è dimostrata mediante una perizia medico-denta- ria.

Senza zuccheri aggiunti 1 L’indicazione che alla derrata alimentare non sono state aggiunte sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altra derrata alimentare utilizzata per le sue proprietà dolcificanti.

2 Se l’alimento contiene naturalmente sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi),

sull’etichetta deve figurare l’indicazione seguente: «contiene naturalmente zuccheri» oppure «contiene naturalmente sorte di zuccheri».

A basso contenuto di sodio/sale 1 L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammes- se solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. 2 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a basso contenuto di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o l’equivalente tenore di sale non supera 0,36 g per 100 g.

A bassissimo contenuto di sodio/sale 1 L’indicazione che una derrata alimentare è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equiva- lente di sale, per 100 g o 100 ml. 2 Questa indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.

3 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a

bassissimo contenuto di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o l’equivalente tenore di sale non supera 0,12 g per 100 g.

Senza sodio o senza sale L’indicazione che una derrata alimentare è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

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Fonte di fibre L’indicazione che una derrata alimentare è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

Ad alto contenuto di fibre L’indicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno: a. 6 g di fibre per 100 g nel caso dei solidi; b. 3 g di fibre per 100 kcal nel caso dei liquidi.

Fonte di proteine L’indicazione che una derrata alimentare è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 per cento del valore energetico (valore calorico) complessivo della derrata alimentare è apportato da proteine.

Ad alto contenuto di proteine L’indicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 per cento del valore energetico (valore calorico) complessivo della derrata alimentare è apportato da proteine.

Fonte di [nome della vitamina, del sale minerale o di un’altra sostanza di cui all’art. 26 cpv. 1] L’indicazione che una derrata alimentare è fonte di vitamine, di sali minerali o di un’altra sostanza di cui all’articolo 26 capoverso 1 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto ne contiene almeno una quantità significativa e adempie le condizioni di cui all’arti- colo 26 capoverso 2.

Ad alto contenuto di [nome della vitamina, del sale minerale o di un’altra sostanza di cui all’art. 26 cpv. 1] L’indicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di vitamine, di sali minerali o di un’altra sostanza di cui all’articolo 26 capoverso 1 e ogni altra indica- zione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno il doppio della succitata quantità significativa.

Contiene [nome della sostanza nutritiva o di altro tipo] L’indicazione che una derrata alimentare contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nella presente ordinanza, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen- tite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni previste negli articoli 29c,

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29e e 29i. Per le vitamine, i sali minerali e altre sostanze si applicano le condizioni dell’indicazione «Fonte di».

A tasso accresciuto di una sostanza nutritiva L’indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitami- ne, dai sali minerali o da altre sostanze di cui all’articolo 26 capoverso 1, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consu- matore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l’indicazione «Fonte di» e l’aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile.

A tasso ridotto di una sostanza nutritiva 1 L’indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen- tite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile. 2 Per quanto concerne i micronutrienti è accettabile una differenza del 10 per cento rispetto alla dose giornaliera raccomandata secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20056 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. 3 Per quanto concerne il sodio o il valore equivalente di sale è accettabile una diffe- renza del 25 per cento.

Leggero/Light 1 L’indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizio- ni fissate per il termine «ridotto». 2 L’indicazione deve inoltre essere accompagnata da una specificazione delle carat- teristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».

Naturalmente/naturale Se una derrata alimentare soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l’impiego di un’indicazione nutrizionale, il termine «naturalmente/ naturale» può essere inserito all’inizio dell’indicazione.

6 RS 817.022.32

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