AS 2010 471
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RU 2007 6541
Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 25 marzo 2009 Entrata in vigore il 1° aprile 2010
Traduzione1
Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:
1. Il nuovo testo della regola 36 paragrafi 1 e 2 è il seguente:
(1) Il richiedente può depositare una domanda divisionale relativa a una domanda anteriore di brevetto europeo ancora pendente a condizione che: a) la domanda divisionale sia presentata prima della scadenza di un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla prima notificazione della divisione di esame relativa alla prima domanda per la quale è stata emessa una notifica- zione; oppure b) la domanda divisionale sia presentata prima della scadenza di un termine di ventiquattro mesi a decorrere da qualsiasi notificazione nella quale la divi- sione di esame ha obiettato che la domanda anteriore non soddisfa le condi- zioni dell’articolo 82, purché abbia sollevato questa obiezione specifica per la prima volta. (2) Una domanda divisionale deve essere redatta nella lingua della procedura della domanda anteriore. Può essere depositata nella lingua della domanda anteriore se quest’ultima non è stata redatta in una lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti; una traduzione nella lingua della procedura della domanda anteriore deve essere presentata entro due mesi a decorrere dal deposito della domanda divisionale. La domanda divisionale deve essere depositata presso l’Ufficio europeo dei brevetti a Monaco, L’Aia o Berlino.
1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2010 471).
2009-1436 471
Convenzione sul brevetto europeo. RE RU 2010
2. Il nuovo testo della regola 57 lettera a) è il seguente:
a) è stata presentata entro i termini una traduzione della domanda richiesta con- formemente alle disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 2, della regola 36 paragrafo 2 secondo periodo o della regola 40 paragrafo 3 secondo periodo;
3. Il nuovo testo della regola 135 paragrafo 2 è il seguente:
(2) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura i termini di cui all’articolo 121 paragrafo 4 nonché quelli di cui alla regola 6 paragrafo 1, regola 16 paragrafo 1 lettera a), regola 31 paragrafo 2, regola 36 paragrafi 1 lettere a) e b) e 2, regola 40 paragrafo 3, regola 51 paragrafi 2–5, regola 52 paragrafi 2 e 3, regole 55, 56, 58, 59,
64 e regola 112 paragrafo 2.
Art. 2 (1) La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2010. (2) La regola 36 paragrafi 1 e 2, come modificata dalla presente decisione, è appli- cabile alle domande divisionali presentate a decorrere da tale data.
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