AS 2010 4797
AS 2010 4797
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
Modifica del 1° ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:
Art. 1a Servizi di trasporto locali e suburbani Sono considerate servizi di trasporto locali e suburbani le parti di servizi che gesti- scono linee nelle zone urbane o che collegano comuni suburbani a centri urbani.
Art. 10 cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b, nonché cpv. 3bis 3 Nei casi seguenti e previo assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresen- tanti, il turno di servizio può essere prolungato fino a 13 ore nella media di
28 giorni, ma non oltre 14 ore in singoli giorni:
b. nei servizi di trasporto locali e suburbani, per assicurare, con lo stesso per- sonale, il traffico di punta mattutino e serale; 3bis Previo assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, nelle imprese d’autoservizi in concessione, ad eccezione dei servizi di trasporto locali e suburbani, e nelle imprese d’autoservizi secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera f LDL il turno di servizio può essere prolungato una volta fino a 14 ore tra due giorni di congedo, se non supera le 12 ore nella media di 28 giorni e il lavoratore è occupato nel turno di servizio prolungato fino a 14 ore esclusivamente sulle linee senza cadenza oraria continua.
1 RS 822.211
2010-1438 4797
Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2010
Art. 14 cpv. 6 6 In caso d’assenza del lavoratore per malattia, infortunio, in caso di congedo non pagato o maternità nonché in caso d’assenza di oltre sei giorni consecutivi per servi- zio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il diritto ai giorni di riposo è ridotto come segue: a. concerne soltanto il testo tedesco e il testo francese b. concerne soltanto il testo tedesco e il testo francese
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2010.
1° ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova