AS 2010 4923
Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito
Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)
Modifica del 14 ottobre 2010
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), con l’approvazione del Dipartimento federale delle finanze, ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione del- l’esercito è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 1 lett. c 1 Per l’uso degli impianti di tiro, i Comuni o le società di tiro ricevono le indennità seguenti: c. Indennità per colpo Per l’uso degli impianti di tiro, dei bersagli e del materiale per il marcatore, compresi l’incollatura di nuovi fogli di bersaglio, la colla, i bollini autoadesivi, l’elettricità ecc.: – per impianti semplici, per colpo –.17 – per impianti elettrici con bersagli scorrevoli o di duello, per colpo –.25 – per impianti elettronici, per colpo –.30
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
14 ottobre 2010 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer
1 RS 510.301.1
2010-0822 4923
Amministrazione dell’esercito. O del DDPS RU 2010
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