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AS 2010 4957

Ordinanza dell'UFV concernente la protezione degli animali nella macellazione

Correzione

Ordinanza dell’UFV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

del 12 agosto 2010 (RU 2010 4245; RS 455.110.2)

Art. 23 cpv. 2

Invece di: 2 Per le installazioni tecniche esistenti in impianti di macellazione autorizzati è applicato, per i necessari adeguamenti secondo gli articoli 13, 14 e 19, allegato 2 numeri 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, allegato 3 numeri 1.7–1.11 nonché allegato 4 numeri 1.1, 2.4, 2.5 e 2.6, un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Leggasi: 2 Per le installazioni tecniche esistenti in impianti di macellazione autorizzati è applicato, per i necessari adeguamenti secondo gli articoli 13, 14 e 19, allegato 2 numeri 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, allegato 3 numeri 1.7–1.11 nonché allegato 4 numeri 1.1, 2.4 e 2.5, un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

2 novembre 2010 Cancelleria federale

2010-2656 4957

Protezione degli animali nella macellazione. Correzione RU 2010

4958

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