AS 2010 4989
Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese
Legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI)
del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 65 capoverso 2, 77 capoverso 2,
80 capoversi 1 e 2, 95 capoverso 1, 104 capoverso 1, 112 capoverso 1,
113 capoverso 1, 114 capoverso 1, 116 capoversi 2 e 3, 117 capoverso 1,
118 capoverso 2 lettere a e b, 122 capoverso 1 e 130 capoverso 1
della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 20092, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo Il numero unico d’identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici.
Art. 2 Oggetto La presente legge disciplina: a. l’attribuzione e l’utilizzo dell’IDI; b. la gestione e l’utilizzo del registro d’identificazione delle imprese (registro IDI); c. l’attribuzione e l’utilizzo del numero amministrativo necessario in relazione all’IDI.
RS 431.03
2008-2601 4989
Numero d’identificazione delle imprese. LF RU 2010
Art. 3 Definizioni
1 Ai sensi della presente legge s’intende per:
a. IDI: numero non significante e invariabile che identifica in modo univoco un’unità IDI; b. complemento IDI: complemento aggiunto all’IDI per le unità IDI figuranti nel registro di commercio come non cancellate o nel registro IVA come assoggettate; c. unità IDI:
1. i soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio,
2. le persone fisiche e giuridiche non iscritte nel registro di commercio
soggette al pagamento delle imposte e delle tasse riscosse dalla Confe- derazione o dai suoi enti,
3. le persone fisiche che esercitano un’attività di natura commerciale o
una libera professione non contemplate nei numeri 1 e 2; è attribuito l’IDI per ciascuna attività svolta,
4. le comunità di persone senza capacità giuridica propria che devono
essere identificate per scopi amministrativi a causa della loro attività economica,
5. le persone giuridiche straniere o internazionali che hanno una sede in
Svizzera o devono essere identificate in applicazione del diritto sviz- zero,
6. tutte le imprese e le persone soggette alla legislazione in materia di
agricoltura, selvicoltura, epizoozie, protezione degli animali o derrate alimentari e che devono essere identificate per scopi amministrativi,
7. le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
che devono essere identificate a causa dei loro compiti amministrativi o per motivi statistici,
8. tutte le istituzioni che svolgono compiti di diritto pubblico,
9. le associazioni e le fondazioni non soggette all’IVA e non iscritte nel
registro di commercio che versano contributi AVS; d. servizi IDI: unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, enti di diritto pubblico nonché istituzioni private con compiti di diritto pubblico, che gestiscono raccolte di dati sulle unità IDI in considerazione della loro attività economica; e. numero amministrativo: numero per l’identificazione di unità amministrative che non sono considerate unità IDI ma che devono essere identificate da determinati servizi IDI in adempimento dei loro compiti; f. registro IDI: registro centrale in cui sono iscritte tutte le unità IDI e le unità amministrative.
2 Il Consiglio federale precisa ulteriormente le unità IDI e i servizi IDI.
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Sezione 2: IDI, registro IDI e numero amministrativo
Art. 4 Attribuzione dell’IDI 1 L’Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce gratuitamente un IDI unico a ogni unità IDI.
2 Ciascun IDI è attribuito una sola volta.
3 L’attribuzione dell’IDI avviene all’atto della notifica all’UST delle caratteristiche secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a da parte dei servizi IDI.
Art. 5 Utilizzo dell’IDI
1 I servizi IDI sono tenuti a:
a. riconoscere l’IDI quale identificatore; b. gestirlo nelle loro raccolte di dati; c. utilizzarlo nello scambio di dati tra di loro e con le unità IDI. 2 Il Consiglio federale determina i servizi IDI tenuti a riconoscere l’IDI unicamente quale identificatore. 3 Le unità IDI possono utilizzare il proprio IDI negli scambi tra di loro o con un servizio IDI; rimangono salve disposizioni giuridiche speciali.
Art. 6 Registro IDI
1 Il registro IDI è gestito dall’UST.
2 Il registro IDI contiene i dati relativi alle seguenti caratteristiche delle unità IDI (dati IDI): a. caratteristiche di base:
1. IDI, status dell’iscrizione nel registro IDI e complemento IDI,
2. nome, ditta o designazione e indirizzo,
3. status dell’iscrizione nel registro di commercio,
4. status dell’iscrizione nel registro IVA con inizio e fine dell’assogget-
tamento all’IVA; b. caratteristiche addizionali: dati per la distinzione più precisa dell’unità IDI, in particolare designazione dettagliata dell’unità IDI e informazioni sull’atti- vità economica; c. caratteristiche del sistema: dati tecnico-organizzativi necessari per la gestione del registro IDI, in particolare la data d’iscrizione nel registro IDI. 3 Il registro IDI contiene inoltre i dati relativi alle caratteristiche necessarie per l’identificazione delle unità amministrative. 4 Il Consiglio federale designa le caratteristiche addizionali e le caratteristiche del sistema delle unità IDI.
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Art. 7 Effetto giuridico dell’IDI L’IDI non ha alcun effetto giuridico ai sensi della legge federale del 19 dicembre
20033 sulla firma elettronica.
Art. 8 Acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI
1 L’UST acquisisce i dati IDI delle unità IDI:
a. inizialmente, traendoli dal Registro delle imprese e degli stabilimenti con- formemente all’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale; b. successivamente, dalle informazioni notificate dai servizi IDI. 2 Esso aggiorna costantemente i dati IDI delle unità IDI e rende gli aggiornamenti accessibili in maniera adeguata ai servizi IDI. 3 Può utilizzare i dati IDI per aggiornare il Registro delle imprese e degli stabili- menti.
Art. 9 Notifica e rettifica dei dati IDI
1 I servizi IDI notificano all’UST:
a. i dati sulle caratteristiche di base e sulle caratteristiche addizionali delle nuove unità IDI; b. qualsiasi modifica o rettifica dei dati IDI; c. la cessazione dell’attività economica di un’unità IDI. 2 I servizi IDI secondo l’articolo 5 capoverso 2 possono notificare questi dati facol- tativamente.
3 I dati del registro di commercio sono ripresi invariati.
4 Il Consiglio federale può designare altri servizi IDI i cui dati sono ripresi invariati.
Art. 10 Numero amministrativo
1 L’UST designa i servizi IDI che possono notificare le unità amministrative da
iscrivere nel registro IDI. Esso attribuisce i numeri amministrativi. 2 I numeri amministrativi e le relative caratteristiche non sono pubblicati e sono accessibili unicamente ai servizi IDI che ne abbisognano per adempiere i propri compiti. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità di attribuzione e utilizzo dei numeri amministrativi nonché le caratteristiche necessarie per l’identificazione delle unità amministrative.
3 RS 943.03 4 RS 431.01
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Sezione 3: Comunicazione e cancellazione dei dati IDI, protezione dei dati
Art. 11 Comunicazione dei dati IDI 1 L’UST rende accessibile in Internet i dati relativi alle caratteristiche di base delle unità IDI. Esso limita le possibilità di consultazione a interrogazioni su singole unità IDI.
2 Il Consiglio federale può rendere pubblicamente accessibile per interrogazioni
collettive l’IDI senza ulteriori caratteristiche. Esso disciplina le modalità di consul- tazione. 3 I dati relativi alle caratteristiche di base di un’unità IDI sono pubblicati unicamente previa autorizzazione da parte di quest’ultima, a meno che un’altra disposizione della legge federale non ne prescriva la pubblicazione. 4 I dati relativi alle caratteristiche addizionali sono resi accessibili unicamente ai servizi IDI. 5 I dati relativi alle caratteristiche del sistema sono accessibili unicamente all’UST.
Art. 12 Cancellazione dei dati IDI 1 Se un’unità IDI ha cessato la propria attività economica, l’UST la contrassegna come cancellata nel registro IDI a meno che un’altra disposizione della legislazione federale non ne vieti la cancellazione. 2 I dati IDI contrassegnati come cancellati rimangono accessibili in Internet al mas- simo per altri dieci anni.
Art. 13 Protezione e sicurezza dei dati 1 L’utilizzo dell’IDI da parte di terzi è ammesso unicamente se l’IDI è pubblicato nel registro IDI o l’unità IDI interessata ha dato la propria autorizzazione. 2 I servizi IDI sono responsabili della protezione e della sicurezza dei dati nel- l’ambito della gestione e dell’utilizzo dei dati IDI. 3 L’UST adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la prote- zione e la sicurezza dei dati nell’ambito della gestione e dell’utilizzo del registro IDI.
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Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 14 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 15 Esecuzione I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione. Essi le comunicano al Dipartimento federale dell’interno.
Art. 16 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 17 Disposizioni transitorie concernenti i termini 1 I servizi IDI sono tenuti a utilizzare l’IDI conformemente all’articolo 5 capoversi 1 o 2 e a notificare all’UST i dati IDI ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. 2 Il Consiglio federale designa i servizi IDI che devono ottemperare agli obblighi di cui al capoverso 1 già entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. 3 Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, l’IDI sostituisce tutti i numeri d’identificazione delle unità IDI utilizzati finora negli scambi tra i servizi IDI e le unità IDI. Il Consiglio federale può prorogare i termini in casi eccezionali. 4 I numeri del registro di commercio e del registro IVA esistenti prima della sostitu- zione con l’IDI sono iscritti nel registro IDI tra le caratteristiche di base per almeno cinque anni dalla sostituzione.
Art. 18 Disposizione transitoria concernente il servizio di coordinamento Ciascun Cantone designa un servizio che funge da servizio di coordinamento nei confronti dell’UST fino all’introduzione completa dell’IDI.
Art. 19 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del numero del registro di commercio
1 Il numero del registro di commercio di ogni soggetto giuridico è modificato
d’ufficio direttamente nel registro principale. Non è necessaria l’iscrizione nel registro giornaliero.
2 La modifica del numero è pubblicata esclusivamente in forma elettronica nel
Foglio ufficiale svizzero di commercio. Con questa pubblicazione, il nuovo numero acquisisce validità giuridica.
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3 Se a un soggetto giuridico è attribuito un nuovo numero e questo soggetto giuri- dico è menzionato assieme al numero in qualsiasi forma in iscrizioni di altri soggetti giuridici, queste iscrizioni devono essere adeguate d’ufficio al più tardi in occasione della mutazione successiva.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della modifica.
Art. 20 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 ottobre 2010.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 FF 2010 3743
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Allegato (art. 16)
Modifica del diritto vigente
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice delle obbligazioni6
Art. 936a 4. Numero 1 Alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, alle società d’identificazione delle imprese in accomandita, alle società di capitali, alle società cooperative, alle associazioni, alle fondazioni, alle succursali e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero ai sensi della legge federale del 18 giugno 20107 sul numero d’iden- tificazione delle imprese.
2 Il numero di identificazione delle imprese rimane invariato nel corso
dell’intera esistenza del soggetto giuridico, anche in caso di trasferi- mento della sede o di trasformazione o di cambiamento del nome o della ditta.
3 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Può prevedere
che il numero di identificazione delle imprese figuri, con la ditta, sulle lettere, i bollettini d’ordinazione e le fatture.
2. Legge del 12 giugno 20098 sull’IVA
Art. 26 cpv. 2 lett. a 2 La fattura deve specificare chiaramente il fornitore, il destinatario e il genere della prestazione e deve contenere di regola i seguenti elementi: a. il nome e il luogo del fornitore della prestazione come appare nelle transa- zioni commerciali, l’indicazione che è iscritto nel registro dei contribuenti nonché il numero con cui è iscritto;
Art. 66 cpv. 1, secondo periodo 1 … Questa gli assegna un numero non trasferibile ai sensi della legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d’identificazione delle imprese, che viene registrato.
6 RS 220 7 RS 431.03 8 RS 641.20 9 RS 431.03
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Art. 74 cpv. 2 lett. d
2 L’obbligo del segreto non è dato:
d. per le seguenti informazioni contenute nel registro dei contribuenti: numero con cui la persona è iscritta, indirizzo e attività economica, nonché inizio e fine dell’assoggettamento.
3. Legge federale del 23 giugno 200010 sugli avvocati
Art. 10a Notifica I dati del registro necessari per l’attribuzione e l’utilizzo del numero d’identifica- zione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 201011 sul numero d’identificazione delle imprese sono inoltre comunicati all’Ufficio federale di stati- stica.
10 RS 935.61 11 RS 431.03
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