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AS 2010 5001

Ordinanza sulla protezione degli animali

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica del 20 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 212b Comunicazione di decisioni penali cantonali Le autorità cantonali comunicano all’UFV tutte le decisioni penali e le decisioni di abbandono del procedimento pronunciate in applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

20 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 455.1

2010-2007 5001

Ordinanza sulla protezione degli animali RU 2010

5002

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