AS 2010 5001
Ordinanza sulla protezione degli animali
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Modifica del 20 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Art. 212b Comunicazione di decisioni penali cantonali Le autorità cantonali comunicano all’UFV tutte le decisioni penali e le decisioni di abbandono del procedimento pronunciate in applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
20 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 455.1
2010-2007 5001
Ordinanza sulla protezione degli animali RU 2010
5002