AS 2010 5003
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Modifica del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20091, decreta:
I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modi- ficata come segue:
Art. 6 lett. cbis Il conto annuale della Confederazione comprende: cbis. la documentazione del capitale proprio;
Art. 33 cpv. 3 lett. c
3 Non sono necessari crediti aggiuntivi per:
c. ammortamenti non preventivati, rettificazioni di valore e accantonamenti.
Art. 35 lett. a n. 1 Abrogato
Art. 41, rubrica Prestazioni commerciali; principio
Art. 41a Prestazioni commerciali; autorizzazioni
1 In virtù della presente legge le unità amministrative seguenti possono fornire
prestazioni commerciali a terzi: a. la Centrale viaggi della Confederazione; b. il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia; c. l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica; d. l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione.
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Finanze della Confederazione. LF RU 2010
2 Le unità amministrative autorizzate possono fornire prestazioni commerciali se
queste: a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 3 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
Art. 59 cpv. 2 e 3
2 L’AFF è autorizzata a:
a. rappresentare la Confederazione per l’esazione di pretese pecuniarie conte- state o la reiezione di pretese pecuniarie infondate:
1. davanti ai tribunali civili e arbitrali,
2. nella proposizione di azioni civili nel processo penale,
3. nell’ambito del diritto in materia di esecuzione e fallimento;
b. rinunciare all’esazione di pretese pecuniarie contestate ove appaia che sarà infruttuosa o che il dispendio amministrativo e la spesa risulteranno spropor- zionati rispetto all’ammontare litigioso; c. chiedere alle autorità competenti, comprese le autorità fiscali federali, canto- nali e comunali, informazioni circa la situazione inerente al reddito e al patrimonio dei debitori in mora ai fini dell’attuazione di pretese di diritto pubblico. 3 Se non vi è alcuna prospettiva di un esito più vantaggioso per la Confederazione, a prescindere da disposizioni previste da leggi speciali, l’AFF può: a. approvare concordati; b. cedere ai debitori attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.
II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
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III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 ottobre 2010.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
13 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 FF 2010 3787
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale
Art. 48, rubrica Promozione della pedagogia per la formazione professionale; Istituto universitario federale per la formazione professionale (Istituto)
Art. 48a Prestazioni commerciali
1 L’Istituto può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell’econo- mia può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
2. Legge del 18 dicembre 19925 sulla Biblioteca nazionale (LBNS)
Art. 8a Prestazioni commerciali
1 La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell’interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
4 RS 412.10 5 RS 432.21
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3. Legge federale dell’8 marzo 19606 sulle strade nazionali (LSN)
Art. 61b Ib. Prestazioni 1 L’Ufficio può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: commerciali a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità
analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipar- timento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
4. Legge del 6 ottobre 20067 sul fondo infrastrutturale
Art. 9 cpv. 2
2 I crediti nei confronti della Confederazione non sono remunerati.
Art. 11 cpv. 2 e 3
2 Il conto economico contempla:
a. come ricavi;
1. i versamenti di cui all’articolo 2,
2. l’attivazione delle strade nazionali in costruzione di cui all’articolo 1
capoverso 2 lettere a e b,
3. l’attivazione dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico
negli agglomerati; b. come spese:
1. i prelievi per il finanziamento dei compiti di cui all’articolo 1 capo-
verso 2,
2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei
mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati.
3 Il bilancio contempla:
a. tra gli attivi: la sostanza circolante e la sostanza fissa; b. tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.
6 RS 725.11 7 RS 725.13
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5. Legge sull’agricoltura del 29 aprile 19988 (LAgr)
Art. 115 cpv. 2 e 147 cpv. 3 Abrogati
Art. 177b Prestazioni commerciali 1 L’Ufficio federale, le sue stazioni federali sperimentali e di ricerca (art. 114) come pure l’Istituto d’allevamento equino (art. 147) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concor- renza con l’economia privata.
6. Legge federale del 9 giugno 19779 sulla metrologia
Art. 17 lett. h Abrogata
Art. 17a Prestazioni commerciali 1 L’Ufficio federale di metrologia può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
8 RS 910.1 9 RS 941.20
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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