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AS 2010 5013

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

Modifica del 13 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 aprile 20061 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 2 lett. d e 2bis

2 Una firma individuale è sufficiente:

d. per l’approvazione di un conteggio delle spese. 2bis Le unità amministrative verificano mensilmente sulla base di un estratto del libro giornale la plausibilità dell’importo totale dei conteggi delle spese approvati per ogni collaboratore.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

13 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 611.01

2010-2354 5013

Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2010

5014

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