AS 2010 5019
Ordinanza sul controllo del latte
Ordinanza sul controllo del latte (OCL)
del 20 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 10 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l’igiene nella produzione lattiera; b. il controllo dell’igiene del latte.
Art. 2 Prescrizioni tecniche 1 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) emana prescrizioni tecniche riguar- danti l’igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la detenzione e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l’immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature. 2 Il DFE tiene conto a tal fine delle direttive e delle norme riconosciute internazio- nalmente nonché delle esigenze da soddisfare per preservare la capacità d’esporta- zione del latte e dei latticini.
Art. 3 Responsabilità 1 I produttori di latte (produttori) sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l’osservanza delle prescrizioni riguardanti l’igiene secondo l’articolo 2 capoverso 1 e l’impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conforme- mente all’uso previsto.
RS 916.351.0
2010-0941 5019
Ordinanza sul controllo del latte RU 2010
2 Le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte (valorizza- tori) (organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori) sono responsabili dell’esecu- zione, del coordinamento, dello sviluppo e della vigilanza del controllo del latte.
Sezione 2: Controllo del latte
Art. 4 Principio 1 Il latte messo in commercio dai produttori sottostà al controllo conformemente alla presente ordinanza.
2 Il latte è analizzato dai laboratori di prova.
Art. 5 Eccezioni 1 Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei cam- pioni comporterebbero oneri sproporzionati. 2I laboratori di prova designano, d’intesa con l’Ufficio federale di veterinaria (UFV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.
Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo del latte 1 Al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati ai produttori. A tale scopo, trasmettono i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione). 2 Essi devono notificare i risultati alle competenti autorità d’esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all’articolo 15 sono soddisfatte.
Art. 7 Accesso ai dati relativi al controllo del latte 1 L’UFV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13) e le autorità cantonali di esecuzione hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte trasmessi al servizio di amministrazione. 2 I valorizzatori che acquistano il latte direttamente presso i produttori (primi acqui- renti di latte) hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte per loro rilevanti.
Art. 8 Riduzioni e aumenti di prezzo Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori possono stabilire riduzioni o aumenti di prezzo vincolanti e uniformi per il latte che non soddisfa o supera i requisiti igienici.
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Art. 9 Assunzione dei costi del controllo del latte
1 La Confederazione può partecipare al finanziamento del controllo del latte nei
limiti dei crediti stanziati. 2 I costi del controllo del latte che oltrepassano i contributi della Confederazione, le spese amministrative e i costi per lo sviluppo del controllo del latte sono assunti dai produttori e dai valorizzatori. 3 I costi dei prelievi dei campioni sono assunti dai produttori che forniscono diretta- mente il latte o i prodotti derivati nonché dai valorizzatori. 4 Il servizio di amministrazione è responsabile dell’incasso e riscuote ogni anno i contributi dei primi acquirenti di latte.
Art. 10 Piano di controllo nazionale pluriennale L’UFV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale insieme all’Ufficio federale della sanità pubblica e all’Ufficio federale dell’agricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.
Sezione 3: Laboratori
Art. 11 Laboratori di prova 1 Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori designano, d’intesa con l’UFV, i laboratori di prova incaricati del controllo del latte. 2 I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 – «Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature»3 nonché: a. essere accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accredita- mento e sulla designazione; b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure c. essere autorizzati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero. 3 I laboratori di prova possono delegare singoli compiti a servizi specializzati. Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori definiscono tali compiti d’intesa con l’UFV.
4 L’UFV emana direttive sugli standard tecnici minimi per i laboratori di prova.
3 Il testo di questa norma può essere richiesto al Centro svizzero d’informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch); La norma può inoltre essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna. 4 RS 946.512
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Art. 12 Vigilanza I laboratori di prova devono presentare ogni anno all’UFV un rapporto sulla propria attività, in particolare sull’utilizzo dei fondi federali.
Art. 13 Laboratorio nazionale di riferimento 1 La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Sta- zione federale di ricerche Agroscope.
2 Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti:
a. propone all’UFV i metodi di controllo ufficiali; b. svolge i test di idoneità per i laboratori di prova di cui all’articolo 11; c. assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferi- mento dell'Unione europea. 3 Per lo svolgimento dei test di idoneità, il laboratorio nazionale di riferimento è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero, conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accreditamento e sulla designazione.
Sezione 4: Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali
Art. 14
1 I Cantoni provvedono affinché l’osservanza delle regole d’igiene nelle aziende
detentrici di animali e lo stato di salute degli animali siano controllati. L’UFV ema- na direttive tecniche sull’esecuzione dei controlli.
2 Il bestiame da latte deve essere controllato per verificare se:
a. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte; b. le prescrizioni riguardanti i medicamenti sono rispettate. 3 Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicamenti, esso deve essere sottoposto ad una visita veterinaria. 4 Per i controlli i Cantoni possono far capo ai servizi accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organi- smi che effettuano attività di ispezione»6 e secondo l’ordinanza del 17 giugno 19967 sull’accreditamento e sulla designazione. 5 Il rilevamento dei dati relativi al controllo e la frequenza dei controlli sono retti dall’ordinanza del 14 novembre 20078 sul coordinamento dei controlli.
5 RS 946.512 6 Il testo di questa norma può essere richiesto all’Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). La norma può essere inoltre consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna. 7 RS 946.512 8 RS 910.15
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Sezione 5: Provvedimenti amministrativi
Art. 15 1 L’autorità cantonale di esecuzione competente dispone la sospensione della forni- tura di latte contro un produttore: a. alla terza contestazione del numero di germi nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell’arco di quattro mesi di analisi; b. alla quarta contestazione di cellule somatiche nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell’arco di cinque mesi di analisi; c. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici. 2 I costi di analisi e procedurali legati a una sospensione della fornitura di latte sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende inadempienti.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza spetta all’UFV.
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 23 novembre 20059 concernente la qualità del latte è abrogata.
Art. 18 Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 23 novembre 200510 concernente la produzione primaria
Art. 9 cpv. 1 3 L’Ufficio federale dell’agricoltura, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria e con l’Ufficio federale della sanità pubblica, vigila sull’esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. Può emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 16 dell’ordinanza del 20 ottobre 201011 sul controllo del latte.
9 RU 2005 5567, 2006 4863 5217, 2007 6167, 2008 565, 2009 559 10 RS 916.020 11 RS 916.351.0
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2. Ordinanza del 14 novembre 200712 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Art. 1 cpv. 1 lett. i 1 La presente ordinanza si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:
i. ordinanza del 20 ottobre 201013 sul controllo del latte (OCL); Art. 2 cpv. 3 lett. b
3 Il periodo massimo ammesso tra due controlli consecutivi è di:
b. 12 anni per i controlli in virtù dell’OMVet14, dell’OPD (dati relativi alla struttura aziendale)15, dell’OCEst16, dell’OCL17, dell’OFE18 e dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 200519.
Art. 19 Disposizione transitoria Fino al 31 dicembre 2014, per la designazione dei laboratori di prova incaricati del controllo del latte si applica il diritto vigente.
Art. 20 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2 L’articolo 11 capoversi 1–3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.
20 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
12 RS 910.15 13 RS 916.351.0 14 RS 812.212.27 15 RS 910.13 16 RS 910.133 17 RS 916.351.0 18 RS 916.401 19 RS 916.404
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