AS 2010 5025
Ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera
Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)
Modifica del 20 ottobre 2010
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:
I L’ordinanza del DFE del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella produzione lattiera è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 20 ottobre 20102 sul controllo del latte; visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la produzione primaria;
Art. 1 La presente ordinanza è applicabile: a. alle aziende detentrici di animali che producono latte destinato a essere for- nito quale derrata alimentare; b. al trasporto di latte.
2010-0942 5025
Igiene nella produzione lattiera RU 2010
Art. 8 rubrica, cpv. 2 lett. a e 3 Esigenze d’igiene concernenti il latte 2 Il latte deve soddisfare le seguenti esigenze, che tengono conto della dispersione dovuta al metodo impiegato: a. Latte vaccino Criterio Esigenza
Numero di germi a 30 °C (al ml) < 80 0001 Cellule somatiche (al ml) < 350 0002 Sostanze inibitrici non accertabili 1 Media geometrica mensile dei risultati di analisi di almeno due campioni per ogni mese civile 2 Media geometrica mensile dei risultati di analisi di almeno due campioni per ogni mese civile
3 In ogni mese di produzione, il latte deve essere analizzato almeno due volte al fine di verificare se soddisfa le esigenze di cui al capoverso 2.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
20 ottobre 2010 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
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