AS 2010 5051
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Modifica del 27 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 e 3 Abrogati
Titolo prima dell’art. 25
Capitolo 3: Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Art. 25 1 Il servizio incaricato della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomu- nicazioni (LSCPT) è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale.
2 Svolge i compiti di cui agli articoli 11–15 LSCPT autonomamente e senza istru-
zioni da parte del Dipartimento.
Art. 26 e 27 Abrogati
2010-2329 5051
Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia RU 2010
Titolo prima dell’art. 29b Sezione 5: Commissione federale delle case da gioco
Art. 29b 1 L’organizzazione e i compiti della Commissione federale delle case da gioco sono retti dagli articoli 46–53 della legge del 18 dicembre 19983 sulle case da gioco.
2 La Commissione federale delle case da gioco e la sua segreteria sono aggregate
amministrativamente alla Segreteria generale.
Titolo prima dell’art. 29c Sezione 6: Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini
Art. 29c 1 L’organizzazione e i compiti della Commissione federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini sono retti dagli articoli 55–60 della legge federale del 9 ottobre 19924 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini. 2 La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini e la sua segreteria sono aggregate amministrativamente alla Segreteria gene- rale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 935.52 4 RS 231.1
5052