AS 2010 5061
Legge federale che modifica la legge sulle forze idriche e la legge sull'energia
Legge federale che modifica la legge sulle forze idriche e la legge sull’energia
del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 10 febbraio 20091, visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20092 e del 13 gennaio 20103, decreta:
I Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 22 dicembre 19164 sulle forze idriche
Introduzione di un titolo abbreviato Concerne soltanto il testo francese.
Art. 49 cpv. 1, primo e secondo periodo, nonché 1bis 1 Il canone annuo non può superare 80 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2010, 100 franchi sino alla fine del 2014 e 110 franchi sino alla fine del 2019. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per garantire i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell’articolo 22 capoversi 3–5. … 1bis Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all’Assemblea federale un disegno di atto legislativo per la determinazione dell’aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2020.
2009-0386 5061
Modifica della legge sulle forze idriche e della legge sull’energia. LF RU 2010
2. Legge del 26 giugno 19985 sull’energia
Art. 15b cpv. 46
4 La somma dei supplementi non può superare 0,9 centesimi per kWh sul consumo
finale per anno. La somma delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussione traslate sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione non può superare i 150 milioni di franchi. Il Consiglio federale fissa il supplemento in modo graduale tenendo conto dell’economicità e del potenziale delle tecnologie.
Art. 28b Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010
1 Fino alla fine del 2012, la somma dei supplementi secondo l’articolo 15b capo-
verso 4 ammonta al massimo a 0,6 centesimi per kWh.7 2 Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale entro il 30 giugno 2012 un rapporto sul potenziale raggiunto e futuro dei singoli settori della produzione di elettricità da energie rinnovabili.
Art. 28c Coordinamento con la modifica dell’11 dicembre 2009 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (cifra II n. 2) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica dell’11 dicembre 20098 della legge federale del 24 gennaio 19919 sulla protezione delle acque (cifra II n. 2) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi gli articoli qui appresso avranno il seguente tenore:
Art. 15b cpv. 4
4 La somma dei supplementi non può superare 1 centesimo per kWh sul consumo
finale per anno; al massimo 0,1 centesimi di tale somma sono riservati all’inden- nizzo del concessionario secondo l’articolo 15abis. La somma delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussione traslate sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione non può superare i 150 milioni di franchi. Il Consiglio federale fissa il supplemento in modo graduale tenendo conto dell’economicità e del potenziale delle tecnologie.
Art. 28b cpv. 1
1 Fino alla fine del 2012, la somma dei supplementi secondo l’articolo 15b capo-
verso 4 ammonta al massimo a 0,7 centesimi per kWh.
5 RS 730.0
6 v. anche art. 28c (disposizione di coordinamento)
7 v. anche art. 28c (disposizione di coordinamento)
8 RU 2010 4285 9 RS 814.20
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Modifica della legge sulle forze idriche e della legge sull’energia. LF RU 2010
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 ottobre 2010.10
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.11
3 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
10 FF 2010 3723 11 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
2 nov. 2010.
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