AS 2010 5089
Ordinanza concernente l'amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza concernente l’amministrazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Modifica del 27 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 dicembre 19961 concernente l’amministrazione del Fondo di com- pensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Ordinanza concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG)
Ingresso visto l’articolo 109 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo 79a della legge federale del 19 giugno 19593 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI); visto l’articolo 28 capoverso 4 della legge del 25 settembre 19524 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),
Sostituzione di espressioni Negli articoli 8 capoverso 1 lettera bbis e 15 l’espressione «il Fondo di compensa- zione» è sostituita con l’espressione «i fondi di compensazione». Negli articoli 8, rubrica nonché capoversi 1bis e 2, e 16 capoverso 1, l’espressione «segretario esecutivo» è sostituita con il termine «direttore».
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Amministrazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione RU 2010
In tutto il testo l’espressione «comitato direttivo» è sostituita con l’espressione «comitato del Consiglio d’amministrazione».
Art. 1 cpv. 1 e 3 1 Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell’assicu- razione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il Consiglio di amministrazione comune dei fondi di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Consiglio d’amministrazione) per la durata di quattro anni. 3 Due rappresentanti dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e un rappresen- tante dell’Amministrazione federale delle finanze prendono parte con voto con- sultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Art. 2 Compiti
1 L’attività del Consiglio di amministrazione si estende:
a. al Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti (Fondo di compensazione dell’AVS; art. 107 LAVS); b. al Fondo di compensazione dell’assicurazione per l’invalidità (Fondo di compensazione dell’AI; art. 79 LAI e art. 1 della LF del 13 giu. 20085 sul risanamento dell’assicurazione invalidità); c. al Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Fondo di compensazione delle IPG; art. 28 LIPG).
2 Il Consiglio di amministrazione:
a. determina l’organizzazione generale dei fondi di compensazione; b. approva i posti in organico dell’ufficio esecutivo; c. approva il bilancio per le spese amministrative dei fondi di compensazione; d. designa i membri del comitato del Consiglio d’amministrazione; e. dà al comitato del Consiglio d’amministrazione e al direttore le istruzioni necessarie; f. emana le direttive per l’investimento del patrimonio; g. assicura la solvibilità dei fondi di compensazione; h. vigila sugli investimenti; i. allestisce il rapporto e i conti annuali dei fondi di compensazione; j. di concerto con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, informa l’opi- nione pubblica circa la situazione finanziaria dei fondi di compensazione.
5 RS 831.27
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3 Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi, i principi, la realizzazione e la vigilanza dell’investimento del patrimonio, onde assumere pienamente il suo ruolo di autorità dirigente e soddisfare le esigenze richieste in materia di sicurezza, rendimento e liquidità del portafoglio.
Art. 4 cpv. 2 2 Due rappresentanti dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e un rappresen- tante dell’Amministrazione federale delle finanze prendono parte con voto consul- tivo alle sedute del comitato del Consiglio d’amministrazione.
Art. 7a cpv. 1 e 2 1 Il Consiglio d’amministrazione è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro del direttore, del suo supplente e degli altri membri della dire- zione. 2 Il direttore e il membro della direzione responsabile in materia sono competenti per costituire, modificare e risolvere i rapporti di lavoro degli altri membri del per- sonale.
Art. 8 cpv. 1 lett. a e d
1 Il direttore:
a. dirige l’Ufficio esecutivo, in collaborazione con gli altri membri della dire- zione, secondo un capitolato di oneri stabilito dal Consiglio di amministra- zione; d. cura, d’intesa con il presidente del Consiglio d’amministrazione, le relazioni esterne dei fondi di compensazione.
Titolo prima dell’art. 9 Sezione 4: Ufficio di revisione
Art. 9 cpv. 1, primo periodo
1 L’ufficio di revisione è il Controllo federale delle finanze. …
Titolo prima dell’art. 10bis Sezione 6: Poteri di rappresentanza
Art. 10bis Di norma, gli organi dei fondi di compensazione agiscono nei confronti di terzi per conto dei tre i fondi nel loro complesso. Se le circostanze lo esigono, tuttavia, pos- sono anche rappresentarne solo uno o solo due.
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Art. 11 Tenuta dei conti
1 I fondi di compensazione sono amministrati in comune.
2 I bilanci e i conti d’esercizio dei fondi di compensazione sono tenuti separata- mente. 3 Gli investimenti e le liquidità sono gestiti in comune. L’aliquota di ciascun fondo è fissata mensilmente secondo una chiave di ripartizione definita dagli organi com- petenti e presentata nei tre bilanci e nei tre conti d’esercizio. Non è ammessa alcuna forma di finanziamento incrociato tra i fondi ad eccezione dei flussi finanziari a breve termine della tesoreria.
4 Il Consiglio d’amministrazione può creare una riserva di valutazione.
Art. 12 Abrogato
Art. 13 Conti mensili Alla fine di ogni mese sono allestiti un conto d’esercizio e un bilancio separati per ogni fondo di compensazione.
Art. 14 Rapporto e conti annuali 1 Il rapporto annuale del Consiglio d’amministrazione è allestito alla fine dell’anno civile.
2 Esso contempla:
a. i conti annuali (bilanci e conti d’esercizio) dei fondi di compensazione; b. informazioni sullo stato e l’andamento degli investimenti; c. informazioni sullo stato di un’eventuale riserva di valutazione; d. il rapporto dell’ufficio di revisione; e. ogni altra informazione indispensabile alla vigilanza esercitata dalla Confe- derazione e all’attività degli organi dei fondi di compensazione. 3 Il Consiglio d’amministrazione definisce la struttura dei conti annuali di concerto con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e la Centrale di compensazione.
4 I conti annuali informano sul valore venale degli investimenti.
Art. 16 cpv. 2 2 Il Consiglio d’amministrazione determina i casi in cui il diritto di firma può essere delegato.
Art. 17 Abrogato
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II
Disposizione transitoria della modifica del 27 ottobre 2010 Il credito esistente tra l’AVS e l’AI all’entrata in vigore della presente modifica è remunerato con tassi d’interesse conformi alle condizioni di mercato.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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